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NEW Obbligo di assicurazione per i danni da calamità naturali - Prorogati i termini

Con Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali) sono stati prorogati, per le PMI, i termini per la stipula delle polizze catastrofali previste dall’art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Per le grandi imprese resta fermo al 31 marzo 2025 l’obbligo di stipula delle polizze, ma è concessa una dilazione di 90 giorni (dunque al 30 giugno) per quanto riguarda le conseguenze sull’assegnazione delle agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 102 della legge citata, in caso di mancato adeguamento all’obbligo di cui sopra.

Al di là dell’opportuna – e attesa – proroga dei termini, il provvedimento non chiarisce i dubbi che il provvedimento aveva ingenerato, anzi, ne aggiunge di ulteriori.

Resta il dubbio circa l’interpretazione delle conseguenze da attribuire all’inadempimento dell’obbligo assicurativo nei termini pur dilazionati: cosa significa che di tale inadempimento “si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario”. Come si è detto, il Codice degli incentivi lo traduce nella preclusione dell’accesso alle agevolazioni, che, a nostro avviso, significa inammissibilità. Ma il Codice suddetto deve ancora essere adottato dalle Camere e potrebbe subire modifiche, anche in questa parte. E, in ogni caso, una condizione di ammissibilità di questa portata dovrà essere inserita nei bandi o nelle misure di aiuto, che dovranno tener conto dei nuovi termini.

Ma il decreto aggiunge ulteriori complicazioni. Già la fissazione di termini diversi in funzione della dimensione dei beneficiari richiederà una gestione differenziata delle misure agevolative (e, prima, la scrittura dei testi normativi che lo precisi). Ma ciò che potrà essere fonte di confusione è il ricorso, da parte del nuovo provvedimento, a criteri per la determinazione della dimensione aziendale diversi da quelli utilizzati da ogni amministrazione nella gestione di tutti gli strumenti agevolativi: quelli cui si riferiscono le regole europee in materia di aiuti di Stato, utilizzati in tutte le misure di aiuto, in particolare, per individuare i soggetti ammissibili e le intensità degli aiuti; criteri noti ormai, non solo, appunto, alle amministrazioni, ma anche alle imprese.

Il decreto legge 39/2025 rinvia infatti alle definizioni contenute nella direttiva (UE) 2023/2775[1], che come è evidenziato dalla tabella seguente, differiscono in maniera non irrilevante da quelle contenute nella Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese, che costituisce oggi l’Allegato I ai diversi Regolamenti di esenzione per categoria.

 

 

Direttiva 202372775

 

 

Raccomandazione PMI

 

 

Microimpresa

Totale stato patrimoniale

450.000 €

Ricavi netti

900.000 €

Media dipendenti

Fino a 10

Totale di bilancio

2.000.000 €

Fatturato

2.000.000 €

Occupati (ULA)

Meno di 10

 

 

Piccola impresa

Totale stato patrimoniale

5.000.000 €

Ricavi netti

10.000.000 €

Media dipendenti

Fino a 50

Totale di bilancio

10.000.000 €

Fatturato

10.000.000 €

Occupati (ULA)

Meno di 50

 

 

Media impresa

Totale stato patrimoniale

25.000.000 €

Ricavi netti

50.000.000 €

Media dipendenti

Fino a 250

Totale di bilancio

43.000.000 €

Fatturato

50.000.000 €

Occupati (ULA)

Meno di 250

Oltre alle differenze numeriche, va osservato che le due disposizioni applicano i parametri in maniera diversa: la Direttiva richiede che siano rispettati almeno due dei tre parametri, mentre la Raccomandazione consente di utilizzare quello più favorevole tra i due parametri finanziari, ma richiede sia comunque rispettato quello occupazionale. Per quanto riguarda quest’ultimo, poi, mentre la Direttiva fa riferimento alla media dei dipendenti durante l’esercizio finanziario di riferimento, la Raccomandazione utilizza le ULA: e ciò può rappresentare una differenza assai sensibile, specie in settori con una forte presenza di dipendenti stagionali o part time (in particolare tutte le attività legate al turismo estivo o invernale). Infine, le definizioni di cui alla Direttiva si riferiscono alle imprese intese come soggetti giuridici, non essendo rilevanti gli eventuali rapporti di associazione o collegamento utilizzate dalla definizione di PMI di cui alla Raccomandazione: di conseguenza, imprese che, per la loro appartenenza a un gruppo, risultano di grandi dimensioni ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, possono risultare medie o piccole ai fini della proroga dell’obbligo assicurativo.

Queste differenze obbligheranno le Amministrazioni, nel periodo transitorio, a utilizzare parametri diversi per stabilire da un lato l’ammissibilità alla misura di aiuto, dall’altro, la sanzione (inammissibilità) per inadempimento dell’obbligo assicurativo.

 

1 aprile 2025

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[1] Si tratta della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, modificata da ultimo dalla Direttiva (UE) 2024/1306 del 23 aprile 2024.




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