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Cumulabilità del credito d'imposta "Transizione 5.0" - Novità dalla Finanziaria

Ci si è interrogati sulla cumulabilità del credito d’imposta “Transizione 5.0” con altre agevolazioni cofinanziate con risorse europee. Il dubbio è giustificato dal fatto che da un lato il credito d’imposta suddetto, in quanto misura generale, non costituisce aiuto di Stato e dunque, in linea di principio e salvo specifica previsione contraria, sarebbe cumulabile con altre agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura (comprese quelle che costituiscono aiuti di Stato), “nel limite dei costi effettivamente sostenuti”, dall’altro, essendo finanziato dai fondi europei del PNRR, sottostà al divieto di doppio finanziamento, ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Questo stabilisce che un progetto di investimento possa essere sostenuto da diversi programmi o strumenti dell’Unione europea, “a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” *.

Il concetto di divieto di doppio finanziamento è espresso inequivocabilmente, tra l’altro, nell’art. 65, par. 11 del Regolamento 1303/2013, secondo il quale “un’operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell’Unione, o dallo stesso fondo nell’ambito di un altro programma”. In altre parole, per esprimerci in termini elementari, una fattura (o meglio, l’insieme delle fatture relative ad un determinato bene/servizio) non può essere rendicontata ai fini di due agevolazioni entrambe cofinanziate con risorse dell’Unione europea.

Nell’interpretare questo concetto ai fini degli interventi con risorse del PNRR, la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dopo avere affermato che occorre distinguere il concetto di doppio finanziamento da quello di cumulo e precisato che è prevista la possibilità di “cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”, esemplifica questa affermazione nel modo seguente: “se una misura del PNRR finanzia il quaranta per cento del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del sessanta per cento può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il cento per cento del relativo costo”.

Abbiamo contestato questa interpretazione, chiaramente in contrasto con le regole dell’Unione europea **. Essa è stata più tardi contraddetta, peraltro, dalle “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni titolari di Misura e dei Soggetti attuatori” del marzo 2024. Di conseguenza le FAQ relative al Credito d’imposta “Transizione 5.0”, predisposte a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del GSE, sono state integrate con la FAQ n. 8.5, la quale, alla domanda se “è possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea”, risponde che il DM “Transizione 5.0”, in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31.5.2024, “esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea”.

La non cumulabilità del credito d’imposta “Transizione 5.0” con agevolazioni cofinanziate con fondi europei era infatti sancita dall’ultimo periodo del comma 18 dell’art. 38 della Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del DL 2 marzo 2024, n. 19, che si esprime nei termini seguenti: “Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021”.

Ora, l’art. 1, comma 427, lettera h, n. 7 della  legge 30.12.2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025), ha sostituito quella disposizione con la seguente frase: “Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto”.

Sia chiaro: non si tratta dell’interpretazione del principio del divieto di doppio finanziamento, come potrebbe far supporre la formulazione della norma, ma di una deroga a quel principio, frutto di un compromesso con la Commissione europea, che varrà unicamente per il credito d’imposta “Transizione 5.0”.

Segnaliamo che la novità è già recepita dalle istruzioni pubblicate sul sito del GSE, ma che fra le FAQ del MIMIT, aggiornate al 14 gennaio, è tuttora presente la FAQ n. 8.5.

Tornando al testo dell’emendamento, non si può non sottolineare l’improprietà di linguaggio che lo caratterizza, da cui possono nascere equivoci. Innanzi tutto, il richiamo all’art. 9 del regolamento 2021/241 (“nel rispetto di quanto previsto”) può far pensare che la possibilità di cumulo sia compatibile con quella disposizione e riguardi dunque qualsiasi agevolazione. Si tratta invece di un’eccezione, ammessa unicamente per il credito d’imposta in questione: la formula corretta sarebbe stata “in deroga a quanto previsto”.

In secondo luogo, il riferimento alle “medesime quote di costo dei singoli investimenti”, ripreso dalla Circolare n. 23/2021 sopra citata, richiede un chiarimento circa le modalità di calcolo delle diverse agevolazioni. Per esemplificare, seguendo l’ipotesi della Circolare suddetta, se per un investimento di 100 il beneficiario avesse ottenuto un aiuto di 40, dovrebbe calcolare il credito d’imposta sui rimanenti 60 (la quota rimanente). Se invece si seguisse il metodo “normale”, riferendo tutti gli aiuti alla spesa, il credito d’imposta andrebbe calcolato sull’intero costo: cioè, su 100. Un chiarimento è necessario.

 


* Limite esteso alle “risorse ordinarie da bilancio statale” dall’allegato alla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”).

** Si veda in proposito C. E. BALDI, Agevolazioni alle imprese e regole sul cumulo. Tra disciplina degli aiuti di Stato, vincoli nazionali e discrezionalità delle Amministrazioni, in Rivista della Guardia di Finanza, n. 6/2021, pp. 1459 – 1495. Inoltre, La disciplina degli aiuti di Stato. Manuale critico a uso delle amministrazioni, delle imprese e dei consulenti, III edizione, Maggioli Editore, 2024, p. 187 ss.

24 gennaio 2025




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