Detassazione degli aiuti COVID e ritenuta del 4%
Come è noto, il primo comma dell’art. 10-bis del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, stabilisce che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)…”. Di conseguenza, tra l’altro, agli aiuti “emergenziali” non viene applicata dai soggetti concedenti la ritenuta del 4%. Tante amministrazioni si sono domandate a quali aiuti e fino a quando si debba applicare la detassazione e dunque in base a quali criteri ed a quali aiuti debbano riprendere ad applicare la ritenuta. Sul primo punto è stato già chiarito in passato che la detassazione si applica a qualunque tipo di agevolazione, concessa da qualunque ente, sulla base non solo del Quadro temporaneo, ma anche di altre discipline applicabili agli aiuti di Stato, come ad esempio il regime "de minimis”. La detassazione è riferita ad aiuti nuovi, sorti successivamente allo stato di emergenza di fine gennaio 2020 (che pertanto non si presentino come la replica di aiuti già esistenti in precedenza) e per i quali sia evidente il collegamento con la crisi determinata dal Covid. Quanto alla durata nel tempo, il secondo comma dell’art. 10-bis (peraltro abrogato) chiariva che la detassazione si doveva applicare “… alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe”: lo stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo (DL 24 dicembre 2021, n. 221) al 31 marzo 2022. Nel frattempo, la Commissione ha prorogato al 30 giugno 2022 il termine per la concessione degli aiuti disciplinati dal Quadro Temporaneo . Ci si è dunque domandati come si debbano coniugare i due termini: quello stabilito dalla legge italiana (abrogata in quella parte), che si riferisce all’istituzione della misura di aiuto e quello europeo, successivo, che riguarda le concessioni. Il dubbio è stato recentemente sciolto dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello di un’amministrazione, la quale ha chiesto se la detassazione prevista dall’art. 10 bis si debba applicare ai sussidi concessi ed erogati successivamente al 31 marzo 2022 , ma motivati dagli effetti del COVID (e riferiti a perdite subite nel periodo precedente il 31 marzo). L’Agenzia, riferendosi alla ratio della norma, ha osservato che “il legislatore ha riconosciuto ai contributi di « qualsiasi natura» erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 … la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid19”. Essa ha pertanto ritenuto che se la finalità di una misura di aiuto è sostenere le imprese operanti in settori penalizzati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e tale misura è diversa da quelle esistenti prima di tale emergenza, anche se i singoli aiuti sono erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d’emergenza, questi non assumono rilevanza fiscale. Ciò che rileva, dunque, sono la finalità dell’aiuto, che deve essere chiaramente esposta nella misura e oggettivamente riferibile all’emergenza da Covid-19 e la sua novità rispetto a misure preesistenti, non la data di concessione o di erogazione dell’aiuto al singolo beneficiario.
15 novembre 2022
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News |
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20 giugno 2024 |
La Commissione europea ha recentemente reso pubblica la nuova proposta di modifica del regolamento n. 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle imprese attive nel settore della produzione primaria in agricoltura. La proposta prevede un innalzamento del massimale individuale a 37.000 euro (da 25.000 che erano) e il conseguente aumento dei massimali nazionali e dell’ESL per i prestiti agevolati e le garanzie. Inoltre, al fine di allinearsi al regolamento 2023/2831, il periodo da prendere in considerazione per il rispetto dei massimali diventa mobile e per ogni nuova concessione si dovrà tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti e non più nei tre esercizi finanziari. E' stata altresì prevista la realizzazione sia di Registri nazionali da parte degli Stati membri (di cui l’Italia è già dotata - registro Sian), sia di un Registro centrale a livello dell'Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026. Da ultimo è stata prorogata la validità del modificato 1408/13 dal 31/12/2027 al 31/12/2032. |
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18 dicembre 2023 |
Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il regolamento n. 1407/2013. Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente, ma contiene alcune novità degne di nota, tra le quali:
1) l'aumento del massimale a 300.000 euro su un triennio mobile che va calcolato dalla data di concessione a ritroso per tre anni; 2) l'estensione del campo di applicazione alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (ma non alla pesca e all'allevamento in acquacoltura); 3) l'eliminazione del regime particolare per il trasporto di merci in conto terzi; 4) un paio di modifiche alla disciplina degli aiuti de minimis in forma di garanzia.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre, serie L. |
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2 novembre 2023 |
Il 25 ottobre scorso è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2391 che ha modificato il regolamento 717/2014 e conseguentemente adeguato anche agli altri regolamenti de minimis. Oltre all’aumento del massimale aiuti Pesca (da 30 a 40.000 euro sul triennio), si è previsto d’ora in avanti di applicare agli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura la disciplina de minimis generale (reg. 1407/2013) e non più quella speciale del settore pesca (reg. 717/2014). Ciò ha sanato un’asimmetria rispetto al settore agricolo nel quale le regole speciali dell’agricoltura si applicano alla sola attività di produzione primaria di prodotti agricoli, mentre trasformazione e commercializzazione ricadono da tempo sotto il regolamento 1407. Restano invece assoggettati al reg. 717/14 gli aiuti alla “produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura” cioè l’insieme delle operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività di preparazione di un prodotto animale o vegetale alla prima vendita e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. |
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6 luglio 2023 |
Dopo lunga attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30/6/2023, il maxi emendamento al Regolamento UE n.651/2014, che resterà in vigore fino a tutto il 2026. La modifica era stata approvata dalla Commissione già a marzo, ma solo ora ha trovato pubblicazione in Gazzetta. Le modifiche sono corpose e significative e riguardano molte parti dl GBER; in particolare è stata sostanzialmente aggiornata tutta la sezione relativa agli aiuti in campo ambientale ed energetico.
Dopo il varo a dicembre dei regolamenti di esenzione in agricoltura (ABER) e nel settore pesca e acquacoltura (FIBER), per completare la revisione del sistema mancano i regolamenti “de minimis” generale e pesca, che dovrebbero comportare un aumento dei massimali, come risulta anche dall'ultima bozza di regolamento generale "de minimis" posta recentemente all'attenzione degli Stati membri. |
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23 dicembre 2022 |
Il 14 dicembre, la Commissione europea ha adottato norme rivedute sugli aiuti di Stato per i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca e acquacoltura. Si tratta dei due regolamenti di esenzione per categoria nei settori agricolo (ABER) e pesca (FIBER), che dichiarano specifiche categorie di aiuti compatibili con il mercato e le esentano dall'obbligo di notifica preventiva e approvazione da parte della Commissione, sempre che soddisfino determinate condizioni. Sono stati inoltre adottati nuovi Orientamenti, sia per l'agricoltura che per la pesca, che rispecchiano la recente esperienza della Commissione nonché le attuali priorità strategiche dell'UE, in particolare la PAC e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. I regolamenti ABER e FIBER riveduti e gli orientamenti agricoli si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2023. Gli orientamenti per la pesca sono in attesa di pubblicazione. La Commissione ha infine deciso di prorogare fino alla fine del 2023 la validità del regolamento de minimis sulla pesca n.717/2014. |
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