 "Reti-contratto", "reti-soggetto" e aiuti di Stato
L'evoluzione normativa che ha coinvolto la disciplina civilistaca dei contratti di rete in particolare a seguito dei Decreti "Crescita" del 2012 (decreto legge 83/2012 convertito con legge 134/2012 e decreto legge 179/2012 convertito con legge 221/2012) ha modificato l’originaria impostazione in materia dando origine a più di un dubbio presso le amministrazioni concedenti aiuti in concomitanza con il progressivo aumento nella prassi delle reti con autonomia giuridica e in quanto tali dirette destinatarie dei contributi pubblici. Nella configurazione originaria infatti, le "reti-contratto" non erano dotate di una propria soggettività giuridica e non si poneva quindi il problema della loro dimensione (in quanto imprese) né dell'imputabilità alla rete di aiuti. Anzi, l'approccio corretto, analogamente alla metodologia tuttora applicata nel caso di ATI o di consorzi che si limitano ad agire in nome e per conto delle imprese consorziate, prevedeva la ripartizione pro quota degli aiuti concessi alla rete fra le imprese aderenti (nell'ipotesi di un aiuto al funzionamento o per attività che coinvolgessero o interessassero tutte le imprese) o fra le imprese partecipanti all’attività (ad esempio una fiera) e ciò anche nell’ipotesi in cui le agevolazioni fossero erogate all'impresa capofila. Le successive modifiche della disciplina hanno invece riconosciuto la possibilità per alcuni contratti, a determinate condizioni e solo su base opzionale, di acquisire la soggettività giuridica e di configurare una "rete-soggetto", a fronte del modello contrattuale puro. Sotto il profilo civilistico dunque, la rete-soggetto (dotata di fondo patrimoniale comune, di un organo di gestione comune e iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede) è un'organizzazione distinta dalle imprese che la costituiscono, un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici in grado di esprimere una propria forza economica. La circolare della Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18.6.2013, oltre a intervenire su diversi aspetti correlati alla soggettività giuridica, ha chiarito inoltre che, per quanto concerne i rapporti tra le imprese partecipanti e la rete, questi debbano essere considerati di natura partecipativa, analoghi a quelli esistenti tra soci e società. "Con il conferimento al fondo patrimoniale della rete-soggetto, quindi, l'impresa aderente - precisa la Circolare - assume lo status di partecipante".
In assenza di disposizioni esplicite, è su queste premesse che riteniamo vada cercata, in via interpretativa, la risposta agli interrogativi che si pongono in tema di requisiti dimensionali o di imputazione degli aiuti, a fronte di misure che prevedono sovvenzioni destinate alle reti oltre che, nel caso, alle singole imprese partecipanti. Per quanto concerne innanzitutto la dimensione della rete-soggetto, dati i profili di autonomia dell'organizzazione e la natura partecipativa dei rapporti tra la rete e le imprese aderenti, di fronte a un ente che svolga attività di natura economico-commerciale, i requisiti dimensionali all'occorrenza saranno gli stessi applicabili ad un'impresa quali desunti dalla definizione comunitaria di PMI (nei limiti in cui detti criteri si adattino ad un soggetto che non è tipicamente un'impresa). Inoltre, se la rete-soggetto è destinataria di aiuti de minimis, dovrà rendere apposita dichiarazione in osservanza di tutti i requisiti previsti dai relativi regolamenti comunitari, innanzitutto il regolamento n. 1407/2013. In particolare, se la rete è controllata da un’impresa, se cioè una delle imprese che l’hanno costituita vi partecipa per oltre il 50%, si ritiene che la rete formi con essa "impresa unica" e gli aiuti de minimis percepiti da entrambe saranno imputati sul medesimo massimale, figurando quindi nelle rispettive dichiarazioni.
8 maggio 2015
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News |
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1 aprile 2025 |
Con Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali) sono stati prorogati, per le PMI, i termini per la stipula delle polizze catastrofali previste dall’art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Per le grandi imprese resta fermo al 31 marzo 2025 l’obbligo di stipula delle polizze, ma è concessa una dilazione di 90 giorni (dunque al 30 giugno) per quanto riguarda le conseguenze sull’assegnazione delle agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 102 della legge citata, in caso di mancato adeguamento all’obbligo di cui sopra. |
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16 dicembre 2024 |
La Commissione ha adottato in data 10 dicembre il nuovo regolamento 2024/3118 che modifica il 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle attività di produzione primaria in agricoltura. Le modifiche sono entrate in vigore oggi, 16 dicembre, dopo la pubblicazione dell'atto in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 dicembre. Il massimale d'impresa è stato raddoppiato, passando da 25.000 a 50.000 euro per impresa autonoma o impresa unica nell'arco, non più di 3 esercizi finanziari, ma di 3 anni, analogamente a quanto già previsto dal regolamento de minimis generale 2023/2831. In conseguenza dell'aumento del massimale aziendale, sono stati aggiornati sia gli importi corrispondenti degli aiuti sotto forma di prestito e di garanzia, alle condizioni stabilite dall’art. 4 del regolamento 1408/2013, sia i caps nazionali che passano dall’1,5% al 2% della produzione agricola nazionale con riferimento al periodo 2012-2023: per l’Italia il massimale è di 1.375,67 milioni.
Il regolamento 1408 modificato si applicherà fino al 31 dicembre 2032. |
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20 giugno 2024 |
La Commissione europea ha recentemente reso pubblica la nuova proposta di modifica del regolamento n. 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle imprese attive nel settore della produzione primaria in agricoltura. La proposta prevede un innalzamento del massimale individuale a 37.000 euro (da 25.000 che erano) e il conseguente aumento dei massimali nazionali e dell’ESL per i prestiti agevolati e le garanzie. Inoltre, al fine di allinearsi al regolamento 2023/2831, il periodo da prendere in considerazione per il rispetto dei massimali diventa mobile e per ogni nuova concessione si dovrà tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti e non più nei tre esercizi finanziari. E' stata altresì prevista la realizzazione sia di Registri nazionali da parte degli Stati membri (di cui l’Italia è già dotata - registro Sian), sia di un Registro centrale a livello dell'Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026. Da ultimo è stata prorogata la validità del modificato 1408/13 dal 31/12/2027 al 31/12/2032. |
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18 dicembre 2023 |
Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il regolamento n. 1407/2013. Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente, ma contiene alcune novità degne di nota, tra le quali:
1) l'aumento del massimale a 300.000 euro su un triennio mobile che va calcolato dalla data di concessione a ritroso per tre anni; 2) l'estensione del campo di applicazione alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (ma non alla pesca e all'allevamento in acquacoltura); 3) l'eliminazione del regime particolare per il trasporto di merci in conto terzi; 4) un paio di modifiche alla disciplina degli aiuti de minimis in forma di garanzia.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre, serie L. |
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2 novembre 2023 |
Il 25 ottobre scorso è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2391 che ha modificato il regolamento 717/2014 e conseguentemente adeguato anche agli altri regolamenti de minimis. Oltre all’aumento del massimale aiuti Pesca (da 30 a 40.000 euro sul triennio), si è previsto d’ora in avanti di applicare agli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura la disciplina de minimis generale (reg. 1407/2013) e non più quella speciale del settore pesca (reg. 717/2014). Ciò ha sanato un’asimmetria rispetto al settore agricolo nel quale le regole speciali dell’agricoltura si applicano alla sola attività di produzione primaria di prodotti agricoli, mentre trasformazione e commercializzazione ricadono da tempo sotto il regolamento 1407. Restano invece assoggettati al reg. 717/14 gli aiuti alla “produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura” cioè l’insieme delle operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività di preparazione di un prodotto animale o vegetale alla prima vendita e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. |
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