 Nozione di "impresa unica" nei regolamenti de minimis - I nostri quesiti e le risposte della Commissione
Abbiamo sottoposto alla Commissione, in momenti diversi, i quesiti elencati di seguito relativi alla nuova disciplina “de minimis” in particolare al fine di ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione della nuova nozione di "impresa unica" la cui portata è determinante per compilare correttamente le dichiarazioni de minimis richieste dalle amministrazioni per la concessione di agevolazioni:
1. Applicazione del concetto di "impresa unica" nell'ambito della "famiglia agricola" 2. Controllo attraverso persone fisiche 3. Il franchising 4. Il triennio di riferimento 5. Applicazione del concetto di "impresa unica" ad un Gruppo 6. Applicazione del concetto di “impresa unica” al Reg. 360/2012 7. Applicazione del massimale “de minimis” agli aiuti concessi in diversi Stati membri – Il caso particolare della cooperazione territoriale 8. Applicazione del concetto di "impresa unica" nel caso di incubatori che detengono quote di controllo nelle imprese incubate.
Nelle risposte, provenienti da funzionari diversi dell’Unità A.3 “Politica e controllo degli aiuti di Stato” della DG Concorrenza, si precisa che “the views expressed are purely those of the writer and may not in any circumstances be regarded as stating an official position of the European Commission". Oltre che di una formula di rito, si tratta di una precisazione inevitabile, in quanto l’interpretazione autentica dei Regolamenti di emanazione della Commissione può essere data unicamente da questa, nella configurazione di organo collegiale. Va tuttavia precisato che i quesiti erano stati inviati al Capo dell’Unità suddetta, il quale, nelle more delle risposte, assicurò che il suo team si stava occupando dei quesiti “in order to provide a coherent and comprehensive answer”. Inoltre, le mail di risposta sono state inviate per conoscenza allo stesso Capo Unità ed al Capo Unità aggiunto. È possibile ritenere dunque che tali interpretazioni, al di là delle ovvie precisazioni di ordine formale circa la loro ufficialità, rappresentino il punto di vista della DG Concorrenza.
Quanto al merito, la rapidità delle risposte rispetto all’articolazione dei quesiti e delle argomentazioni – cosa che ha reso necessaria la reiterazione dei quesiti stessi e la loro ulteriore precisazione – è la dimostrazione evidente delle difficoltà che la stessa Commissione incontra nell’interpretare disposizioni redatte senza una precisa previsione delle conseguenze che avrebbero comportato. Ci sembra, in sostanza, che sia consentito un certo margine di elasticità nell’interpretazione di alcune regole che appaiono contraddittorie e comunque di difficile applicazione pratica.
Nota integrale in versione pdf
15 gennaio 2015
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News |
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1 aprile 2025 |
Con Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali) sono stati prorogati, per le PMI, i termini per la stipula delle polizze catastrofali previste dall’art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Per le grandi imprese resta fermo al 31 marzo 2025 l’obbligo di stipula delle polizze, ma è concessa una dilazione di 90 giorni (dunque al 30 giugno) per quanto riguarda le conseguenze sull’assegnazione delle agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 102 della legge citata, in caso di mancato adeguamento all’obbligo di cui sopra. |
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16 dicembre 2024 |
La Commissione ha adottato in data 10 dicembre il nuovo regolamento 2024/3118 che modifica il 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle attività di produzione primaria in agricoltura. Le modifiche sono entrate in vigore oggi, 16 dicembre, dopo la pubblicazione dell'atto in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 dicembre. Il massimale d'impresa è stato raddoppiato, passando da 25.000 a 50.000 euro per impresa autonoma o impresa unica nell'arco, non più di 3 esercizi finanziari, ma di 3 anni, analogamente a quanto già previsto dal regolamento de minimis generale 2023/2831. In conseguenza dell'aumento del massimale aziendale, sono stati aggiornati sia gli importi corrispondenti degli aiuti sotto forma di prestito e di garanzia, alle condizioni stabilite dall’art. 4 del regolamento 1408/2013, sia i caps nazionali che passano dall’1,5% al 2% della produzione agricola nazionale con riferimento al periodo 2012-2023: per l’Italia il massimale è di 1.375,67 milioni.
Il regolamento 1408 modificato si applicherà fino al 31 dicembre 2032. |
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20 giugno 2024 |
La Commissione europea ha recentemente reso pubblica la nuova proposta di modifica del regolamento n. 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle imprese attive nel settore della produzione primaria in agricoltura. La proposta prevede un innalzamento del massimale individuale a 37.000 euro (da 25.000 che erano) e il conseguente aumento dei massimali nazionali e dell’ESL per i prestiti agevolati e le garanzie. Inoltre, al fine di allinearsi al regolamento 2023/2831, il periodo da prendere in considerazione per il rispetto dei massimali diventa mobile e per ogni nuova concessione si dovrà tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti e non più nei tre esercizi finanziari. E' stata altresì prevista la realizzazione sia di Registri nazionali da parte degli Stati membri (di cui l’Italia è già dotata - registro Sian), sia di un Registro centrale a livello dell'Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026. Da ultimo è stata prorogata la validità del modificato 1408/13 dal 31/12/2027 al 31/12/2032. |
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18 dicembre 2023 |
Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il regolamento n. 1407/2013. Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente, ma contiene alcune novità degne di nota, tra le quali:
1) l'aumento del massimale a 300.000 euro su un triennio mobile che va calcolato dalla data di concessione a ritroso per tre anni; 2) l'estensione del campo di applicazione alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (ma non alla pesca e all'allevamento in acquacoltura); 3) l'eliminazione del regime particolare per il trasporto di merci in conto terzi; 4) un paio di modifiche alla disciplina degli aiuti de minimis in forma di garanzia.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre, serie L. |
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2 novembre 2023 |
Il 25 ottobre scorso è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2391 che ha modificato il regolamento 717/2014 e conseguentemente adeguato anche agli altri regolamenti de minimis. Oltre all’aumento del massimale aiuti Pesca (da 30 a 40.000 euro sul triennio), si è previsto d’ora in avanti di applicare agli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura la disciplina de minimis generale (reg. 1407/2013) e non più quella speciale del settore pesca (reg. 717/2014). Ciò ha sanato un’asimmetria rispetto al settore agricolo nel quale le regole speciali dell’agricoltura si applicano alla sola attività di produzione primaria di prodotti agricoli, mentre trasformazione e commercializzazione ricadono da tempo sotto il regolamento 1407. Restano invece assoggettati al reg. 717/14 gli aiuti alla “produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura” cioè l’insieme delle operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività di preparazione di un prodotto animale o vegetale alla prima vendita e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. |
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