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Nozione di "impresa unica" nei regolamenti de minimis - I nostri quesiti e le risposte della Commissione

Abbiamo sottoposto alla Commissione, in momenti diversi, i quesiti elencati di seguito relativi alla nuova disciplina “de minimis” in particolare al fine di ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione della nuova nozione di "impresa unica" la cui portata è determinante per compilare correttamente le dichiarazioni de minimis richieste dalle amministrazioni per la concessione di agevolazioni:

1. Applicazione del concetto di "impresa unica" nell'ambito della "famiglia agricola"
2. Controllo attraverso persone fisiche
3. Il franchising
4. Il triennio di riferimento
5. Applicazione del concetto di "impresa unica" ad un Gruppo
6. Applicazione del concetto di “impresa unica” al Reg. 360/2012
7. Applicazione del massimale “de minimis” agli aiuti concessi in diversi Stati membri – Il caso particolare della cooperazione territoriale
8. Applicazione del concetto di "impresa unica" nel caso di incubatori che detengono quote di controllo nelle imprese incubate.

Nelle risposte, provenienti da funzionari diversi dell’Unità A.3 “Politica e controllo degli aiuti di Stato” della DG Concorrenza, si precisa che “the views expressed are purely those of the writer and may not in any circumstances be regarded as stating an official position of the European Commission". Oltre che di una formula di rito, si tratta di una precisazione inevitabile, in quanto l’interpretazione autentica dei Regolamenti di emanazione della Commissione può essere data unicamente da questa, nella configurazione di organo collegiale. Va tuttavia precisato che i quesiti erano stati inviati al Capo dell’Unità suddetta, il quale, nelle more delle risposte, assicurò che il suo team si stava occupando dei quesiti “in order to provide a coherent and comprehensive answer”. Inoltre, le mail di risposta sono state inviate per conoscenza allo stesso Capo Unità ed al Capo Unità aggiunto. È possibile ritenere dunque che tali interpretazioni, al di là delle ovvie precisazioni di ordine formale circa la loro ufficialità, rappresentino il punto di vista della DG Concorrenza.

Quanto al merito, la rapidità delle risposte rispetto all’articolazione dei quesiti e delle argomentazioni – cosa che ha reso necessaria la reiterazione dei quesiti stessi e la loro ulteriore precisazione – è la dimostrazione evidente delle difficoltà che la stessa Commissione incontra nell’interpretare disposizioni redatte senza una precisa previsione delle conseguenze che avrebbero comportato. Ci sembra, in sostanza, che sia consentito un certo margine di elasticità nell’interpretazione di alcune regole che appaiono contraddittorie e comunque di difficile applicazione pratica.

 pdficon_small.gif  Nota integrale in versione pdf

 

15 gennaio 2015




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