 Impresa attiva nel settore dei trasporti - Torniamo sull'interpretazione del concetto
Nel maggio 2012 dedicammo un approfondimento all’interpretazione del concetto di impresa di trasporto nel caso di soggetti per i quali il trasporto non costituisce l’attività esclusiva, questione rilevante ai fini dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Sul punto fu posto un quesito alla Commissione europea nel quale si evidenziava come le diverse amministrazioni interpretassero in maniera non uniforme il concetto, riferendosi chi all’attività prevalente, chi al fatto che il trasporto fosse una delle attività svolte. La risposta della Commissione, che già riportammo un anno fa, fu la seguente: “Una misura di aiuto destinata a sostenere attività nel settore del trasporto stradale è soggetta alla soglia di “de minimis” di 100 000 euro. Nel caso un'impresa abbia ricevuto questo ammontare, può beneficiare di un ammontare addizionale per le sue altre attività ammesse dal Regolamento 1998/2006; tuttavia l'ammontare totale di “de minimis” che quest'impresa può ricevere non deve superare il limite di 200 000 euro, ovviamente sul periodo di tre anni. Ove non fosse possibile stabilire una chiara separazione dei costi ammissibili, perché riferibili ad entrambe le attività, il calcolo dei costi ammissibili e dunque dell'ammontare massimo di “de minimis” dovrebbe essere fatto pro rata, secondo delle modalità appropriate”. Non fummo convinti di tale interpretazione, per due ragioni: a) perché essa ci sembrava in contrasto con il testo del Regolamento 1998/2006, il quale stabilisce che il plafond “de minimis” per un’impresa “attiva nel settore del trasporto su strada” (di merci o persone) è di 100.000 € e ciò “a prescindere dall’obiettivo perseguito” (non è quindi rilevante a cosa siano finalizzati gli aiuti concessi – l’obiettivo perseguito – ma unicamente il fatto che il beneficiario sia un’impresa attiva nel settore dei trasporti); b) perché il Regolamento 800/2008 (35° considerando) definisce impresa di trasporto quella “la cui principale attività economica riguarda tali settori dei trasporti”. Si dovrebbero dunque applicare due criteri diversi a seconda che l’impresa sia candidata ad un aiuto in esenzione o in “de minimis”. Consigliammo dunque quella che ci sembrava – e tuttora ci sembra – l’interpretazione corretta; consigliammo cioè di seguire il criterio, peraltro generalmente utilizzato dalla maggior parte delle amministrazioni, dell’attività prevalente.
Oggi è intervenuto un fatto nuovo che ci impone di tornare sull’argomento. La bozza del nuovo regolamento “de minimis” che sostituirà il Regolamento 1998/2006 a partire dal 2014, all’art. 3, par. 3 disciplina espressamente il caso di un’impresa di trasporto (settore al quale si applica il massimale di 100.000 €) che eserciti anche altra attività ammessa al massimale di 200.000 €. Orbene, la norma stabilisce che a tale impresa si potrà applicare il massimale più elevato, a condizione che sia assicurato che l’impresa stessa non riceva un vantaggio superiore a 100.000 € per l’attività di trasporto. In sostanza, si dovrà fare riferimento alle spese per le quali l’aiuto viene concesso: se queste riguardano l’attività di trasporto, non si potrà – per tali spese – superare il tetto di 100.000 €, fermo restando che il massimale generale per quell’impresa – raggiungibile con aiuti per spese non riferite all’attività di trasporto – resta fissato a 200.000 €. Questa nuova formulazione della norma, che non lascia spazio ad interpretazioni diverse, corrisponde ad un principio già affermato con il Regolamento 360/2012 (“de minimis” SIEG) e ripreso in un parere espresso dalla Commissione su nostra richiesta in relazione al cumulo tra aiuti “de minimis” ottenuti dallo stesso beneficiario a diverso titolo. Principio che dovrà applicarsi anche nel caso di un’impresa agricola che riceva aiuti ai sensi del Regolamento 1535/2007 (per l’attività primaria) e del Regolamento 1998/2006 (per attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli). L’impresa sarà soggetta a due massimali, il più basso dei quali sarà inglobato in quello più elevato; gli aiuti concessi ai sensi dell’uno o dell’altro dovranno rispettare il tetto stabilito per ciascuno di essi. La corrispondenza del testo normativo contenuto nella bozza di nuovo “de minimis” con l’interpretazione fornita parecchio tempo fa dalla Commissione – anche se, a nostro avviso, in contrasto con il testo normativo – autorizza fin d’ora a seguire quella interpretazione anche ai fini dell’applicazione del Regolamento 1998/2006. Per quanto ci riguarda, continuiamo a ritenere corretta l’altra interpretazione e siamo certi che la Commissione non potrà mai contestare – in costanza delle norme esistenti – il principio dell’attività prevalente (che, fra l’altro, risulta più restrittivo in termini di entità degli aiuti). Resta esclusa ogni altra interpretazione.
24 maggio 2013
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News |
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1 aprile 2025 |
Con Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali) sono stati prorogati, per le PMI, i termini per la stipula delle polizze catastrofali previste dall’art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Per le grandi imprese resta fermo al 31 marzo 2025 l’obbligo di stipula delle polizze, ma è concessa una dilazione di 90 giorni (dunque al 30 giugno) per quanto riguarda le conseguenze sull’assegnazione delle agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 102 della legge citata, in caso di mancato adeguamento all’obbligo di cui sopra. |
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16 dicembre 2024 |
La Commissione ha adottato in data 10 dicembre il nuovo regolamento 2024/3118 che modifica il 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle attività di produzione primaria in agricoltura. Le modifiche sono entrate in vigore oggi, 16 dicembre, dopo la pubblicazione dell'atto in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 dicembre. Il massimale d'impresa è stato raddoppiato, passando da 25.000 a 50.000 euro per impresa autonoma o impresa unica nell'arco, non più di 3 esercizi finanziari, ma di 3 anni, analogamente a quanto già previsto dal regolamento de minimis generale 2023/2831. In conseguenza dell'aumento del massimale aziendale, sono stati aggiornati sia gli importi corrispondenti degli aiuti sotto forma di prestito e di garanzia, alle condizioni stabilite dall’art. 4 del regolamento 1408/2013, sia i caps nazionali che passano dall’1,5% al 2% della produzione agricola nazionale con riferimento al periodo 2012-2023: per l’Italia il massimale è di 1.375,67 milioni.
Il regolamento 1408 modificato si applicherà fino al 31 dicembre 2032. |
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20 giugno 2024 |
La Commissione europea ha recentemente reso pubblica la nuova proposta di modifica del regolamento n. 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle imprese attive nel settore della produzione primaria in agricoltura. La proposta prevede un innalzamento del massimale individuale a 37.000 euro (da 25.000 che erano) e il conseguente aumento dei massimali nazionali e dell’ESL per i prestiti agevolati e le garanzie. Inoltre, al fine di allinearsi al regolamento 2023/2831, il periodo da prendere in considerazione per il rispetto dei massimali diventa mobile e per ogni nuova concessione si dovrà tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti e non più nei tre esercizi finanziari. E' stata altresì prevista la realizzazione sia di Registri nazionali da parte degli Stati membri (di cui l’Italia è già dotata - registro Sian), sia di un Registro centrale a livello dell'Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026. Da ultimo è stata prorogata la validità del modificato 1408/13 dal 31/12/2027 al 31/12/2032. |
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18 dicembre 2023 |
Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il regolamento n. 1407/2013. Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente, ma contiene alcune novità degne di nota, tra le quali:
1) l'aumento del massimale a 300.000 euro su un triennio mobile che va calcolato dalla data di concessione a ritroso per tre anni; 2) l'estensione del campo di applicazione alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (ma non alla pesca e all'allevamento in acquacoltura); 3) l'eliminazione del regime particolare per il trasporto di merci in conto terzi; 4) un paio di modifiche alla disciplina degli aiuti de minimis in forma di garanzia.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre, serie L. |
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2 novembre 2023 |
Il 25 ottobre scorso è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2391 che ha modificato il regolamento 717/2014 e conseguentemente adeguato anche agli altri regolamenti de minimis. Oltre all’aumento del massimale aiuti Pesca (da 30 a 40.000 euro sul triennio), si è previsto d’ora in avanti di applicare agli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura la disciplina de minimis generale (reg. 1407/2013) e non più quella speciale del settore pesca (reg. 717/2014). Ciò ha sanato un’asimmetria rispetto al settore agricolo nel quale le regole speciali dell’agricoltura si applicano alla sola attività di produzione primaria di prodotti agricoli, mentre trasformazione e commercializzazione ricadono da tempo sotto il regolamento 1407. Restano invece assoggettati al reg. 717/14 gli aiuti alla “produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura” cioè l’insieme delle operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività di preparazione di un prodotto animale o vegetale alla prima vendita e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. |
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