 Applicazione del " de minimis" a consorzi e associazioni
Quando si deve valutare la compatibilità di un aiuto o, più i generale, si deve applicare la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, uno degli elementi essenziali da verificare è chi sia il beneficiario dell’aiuto stesso: ciò, preliminarmente, al fine di stabilire se l’intervento pubblico costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’art.87, par.1 del trattato, successivamente per quantificare l’aiuto ed imputarlo al reale fruitore di esso. Il principio fondamentale da tener presente è che beneficiario è colui che trae vantaggio dall’aiuto concesso, a prescindere dal fatto che ne sia anche il percettore formale o che l’agevolazione sia materialmente concessa ad un soggetto diverso. È il caso, ad esempio, dei consorzi, delle associazioni, delle ATI, e di ogni altra aggregazione permanente o temporanea tra imprese. Quando un aiuto viene concesso ad un tale soggetto occorre innanzi tutto domandarsi se il beneficiario formale sia qualificabile “impresa” o sia un semplice intermediario tra l’amministrazione e le imprese, un collettore di interessi, un aggregatore di strategie di una pluralità di soggetti. La domanda chiave da porsi è se l’interlocutore in questione assuma in proprio il rischio d’impresa o se si limiti a svolgere attività per conto di altri che, attraverso l’aggregazione, realizzano un maggior impatto sul mercato, riducendo nel contempo i costi. Un caso emblematico è rappresentato dai consorzi export. Quando questi si limitano a promuovere i prodotti delle imprese consorziate, anche realizzando l’operazione di commercializzazione, ma non assumendo in proprio il rischio dell’attività economica, che resta in capo ai consorziati, beneficiari di un aiuto al consorzio sono i consorziati stessi, pro quota. Se invece (come accade raramente) il consorzio svolge una propria attività economica diversa da quella dei soggetti che ne fanno parte (ad esempio acquistando e rivendendo prodotti di questi, o di altre imprese), assumendo quindi in proprio il rischio d’impresa (i consorziati sono semplici detentori di quote di questo soggetto ed il loro rischio in relazione alle sue attività si limita alla quota di partecipazione), allora beneficiario dell’aiuto è il consorzio. Nella prima ipotesi si dovrà quantificare l’aiuto imputabile a ciascun beneficiario effettivo (o finale). Ciò si potrà fare o dividendo semplicemente l’aiuto per il numero di associati, o utilizzando un criterio che consenta di attribuire l’aiuto ai diversi beneficiari in proporzione al vantaggio effettivo che è derivato a ciascuno di essi. Se, ad esempio, viene finanziata una campagna promozionale di un prodotto (agricolo, o turistico), realizzata da un consorzio di produttori, è normalmente corretto che il beneficio sia ripartito in parti uguali tra tutti i soci. Se invece questi hanno beneficiato in misura diversa e quantificabile del sostegno pubblico, si dovrà differenziare l’imputazione dell’aiuto. Si pensi, ad esempio, alla partecipazione ad una manifestazione fieristica. Se il consorzio partecipa come tale, nell’interesse di tutti i soci, si dovrà suddividere l’aiuto tra tutti costoro. Se invece alla manifestazione partecipano – oltre al consorzio – singole imprese, magari con spazi diversi, l’aiuto dovrà essere suddiviso tenendo conto dell’effettivo vantaggio (in termini di risparmio sui costi) goduto da ciascuna. Si potrà così ripartire tra tutti i consorziati il minor costo sostenuto dal consorzio ed attribuire ai singoli partecipanti il vantaggio goduto da ciascuno di essi. Gli stessi principi valgono per le attività di promozione turistica (i turisti attirati dalla promozione occupano le stanze delle singole strutture ricettive, non quelle del consorzio) e per altre situazioni analoghe.
Ai fini di questi ragionamenti non ha importanza la forma giuridica sotto la quale si presenta l’aggregazione: consorzio, cooperativa (di primo o di secondo livello), associazione, ATI, ecc. Meritano tuttavia alcune considerazioni le associazioni: da un lato le associazioni di categoria, dall’altro le associazioni di produttori disciplinate dalle regole della PAC. Nel primo caso ci limitiamo a considerare che nella maggior parte dei casi i contributi concessi alle associazioni non hanno una ricaduta diretta e quantificabile su determinate imprese, trattandosi del sostegno alla generica attività di un’associazione, di cui beneficiano un numero molto elevato di iscritti, in misura tra loro diversa e non distintamente quantificabile. Non essendo l’associazione un’impresa sul mercato e non avendo dunque alcun senso imputare ad essa l’aiuto (non avrebbe dunque senso attribuire un “de minimis” a tali soggetti), se si dovesse suddividere questo tra tutti gli associati, l’aiuto imputabile a ciascuno sarebbe del tutto irrilevante. Diverso è il caso delle società emanazione delle associazioni di categoria, che svolgono attività di servizio a favore degli associati: queste possono essere a tutti gli effetti imprese che operano su un mercato in concorrenza con altri operatori economici; ad esse devono essere imputati pertanto eventuali aiuti. Quanto alle organizzazioni di produttori (e alle associazioni di organizzazioni), gli aiuti pubblici ad esse destinati sono soggetti alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato al settore agricolo. Essa prevede la possibilità di erogare aiuti all’avviamento ad associazioni di nuova costituzione, di dimensioni analoghe a PMI, per un massimo di 400.000 euro, a copertura di spese di funzionamento sostenute nei primi 5 anni a decorrere dal riconoscimento dell’organizzazione. Questa tipologia di aiuti non può essere concessa ad organizzazioni che siano di fatto dei produttori o svolgano funzioni a livello produttivo. Il finanziamento di investimenti o attività promozionali svolte dalle associazioni è invece possibile alle condizioni normalmente applicate alle imprese.
20 marzo 2013
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News |
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1 aprile 2025 |
Con Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali) sono stati prorogati, per le PMI, i termini per la stipula delle polizze catastrofali previste dall’art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Per le grandi imprese resta fermo al 31 marzo 2025 l’obbligo di stipula delle polizze, ma è concessa una dilazione di 90 giorni (dunque al 30 giugno) per quanto riguarda le conseguenze sull’assegnazione delle agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 102 della legge citata, in caso di mancato adeguamento all’obbligo di cui sopra. |
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16 dicembre 2024 |
La Commissione ha adottato in data 10 dicembre il nuovo regolamento 2024/3118 che modifica il 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle attività di produzione primaria in agricoltura. Le modifiche sono entrate in vigore oggi, 16 dicembre, dopo la pubblicazione dell'atto in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 dicembre. Il massimale d'impresa è stato raddoppiato, passando da 25.000 a 50.000 euro per impresa autonoma o impresa unica nell'arco, non più di 3 esercizi finanziari, ma di 3 anni, analogamente a quanto già previsto dal regolamento de minimis generale 2023/2831. In conseguenza dell'aumento del massimale aziendale, sono stati aggiornati sia gli importi corrispondenti degli aiuti sotto forma di prestito e di garanzia, alle condizioni stabilite dall’art. 4 del regolamento 1408/2013, sia i caps nazionali che passano dall’1,5% al 2% della produzione agricola nazionale con riferimento al periodo 2012-2023: per l’Italia il massimale è di 1.375,67 milioni.
Il regolamento 1408 modificato si applicherà fino al 31 dicembre 2032. |
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20 giugno 2024 |
La Commissione europea ha recentemente reso pubblica la nuova proposta di modifica del regolamento n. 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle imprese attive nel settore della produzione primaria in agricoltura. La proposta prevede un innalzamento del massimale individuale a 37.000 euro (da 25.000 che erano) e il conseguente aumento dei massimali nazionali e dell’ESL per i prestiti agevolati e le garanzie. Inoltre, al fine di allinearsi al regolamento 2023/2831, il periodo da prendere in considerazione per il rispetto dei massimali diventa mobile e per ogni nuova concessione si dovrà tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti e non più nei tre esercizi finanziari. E' stata altresì prevista la realizzazione sia di Registri nazionali da parte degli Stati membri (di cui l’Italia è già dotata - registro Sian), sia di un Registro centrale a livello dell'Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026. Da ultimo è stata prorogata la validità del modificato 1408/13 dal 31/12/2027 al 31/12/2032. |
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18 dicembre 2023 |
Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il regolamento n. 1407/2013. Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente, ma contiene alcune novità degne di nota, tra le quali:
1) l'aumento del massimale a 300.000 euro su un triennio mobile che va calcolato dalla data di concessione a ritroso per tre anni; 2) l'estensione del campo di applicazione alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (ma non alla pesca e all'allevamento in acquacoltura); 3) l'eliminazione del regime particolare per il trasporto di merci in conto terzi; 4) un paio di modifiche alla disciplina degli aiuti de minimis in forma di garanzia.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre, serie L. |
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2 novembre 2023 |
Il 25 ottobre scorso è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2391 che ha modificato il regolamento 717/2014 e conseguentemente adeguato anche agli altri regolamenti de minimis. Oltre all’aumento del massimale aiuti Pesca (da 30 a 40.000 euro sul triennio), si è previsto d’ora in avanti di applicare agli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura la disciplina de minimis generale (reg. 1407/2013) e non più quella speciale del settore pesca (reg. 717/2014). Ciò ha sanato un’asimmetria rispetto al settore agricolo nel quale le regole speciali dell’agricoltura si applicano alla sola attività di produzione primaria di prodotti agricoli, mentre trasformazione e commercializzazione ricadono da tempo sotto il regolamento 1407. Restano invece assoggettati al reg. 717/14 gli aiuti alla “produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura” cioè l’insieme delle operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività di preparazione di un prodotto animale o vegetale alla prima vendita e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. |
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