 Cumulo tra aiuti de minimis nel caso di SIEG
Nell’ambito del pacchetto SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale) adottato tra il dicembre 2011 e la primavera 2012, la Commissione ha adottato il Regolamento n. 360/2012 che stabilisce l’applicabilità della regola “de minimis” alle compensazioni per oneri di servizio pubblico, fissando a 500.000 € la soglia dell’aiuto massimo concedibile in un triennio ad un’impresa incaricata appunto di un SIEG. In pratica, non si considera aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1 del trattato una compensazione contenuta in quei limiti, a prescindere dalle modalità di determinazione della compensazione stessa.
Il Regolamento stabilisce tra l’altro che la soglia di 500.000 € si applica a prescindere dal fatto che la compensazione sia accordata in “de minimis” ai sensi del regolamento medesimo o, sempre in “de minimis”, ma in base al Regolamento n. 1998/2006. In pratica – riprendendo il 20° considerando del Regolamento – si deve garantire che “l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi alla medesima impresa per la prestazione di servizi di interesse economico generale non ecceda il massimale complessivo ammissibile”. Il Regolamento stabilisce, più in generale (art. 2, par. 7), che “gli aiuti ‘de minimis’ a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri regolamenti ‘de minimis’ fino al massimale di cui al paragrafo 2” (appunto i 500.000 €).
La domanda che è lecito porsi a questo punto è se, ai fini della verifica del rispetto della soglia, si debba tener conto esclusivamente degli aiuti ottenuti a titolo di compensazione per oneri di servizio pubblico, o anche di eventuali aiuti ottenuti in “de minimis”, ai sensi del Regolamento n. 1998/2006 per finalità diverse (investimenti, formazione, ricerca, ecc.).
La domanda è tutt’altro che accademica e di portata marginale, riguardando non solo le imprese incaricate di un servizio di interesse economico generale, ma tutte le imprese che accedono ad agevolazioni ai sensi del Regolamento n. 1998/2006, per le quali non è possibile sapere a priori se beneficino o abbiano beneficiato nel triennio di una compensazione in “de minimis”. Se infatti un’impresa avesse già beneficiato di aiuti per 500.000 € a titolo di compensazione per un SIEG, non potrebbe ottenere nemmeno un euro in base al “de minimis” generale.
La nostra prima interpretazione è stata nel senso più restrittivo: gli aiuti “de minimis” vanno cumulati tutti ai fini della verifica del rispetto della soglia stabilita dal Regolamento n. 360/2012. Quelli concessi ai sensi del Regolamento n. 1998/2006 non possono superare i 200.000 € e un eventuale cumulo con compensazioni accordate ai sensi del Regolamento n. 360/2012 non deve superare i 500.000 €.
Abbiamo tuttavia riscontrato opinioni diverse ed, in effetti, il testo normativo si presta ad entrambe le interpretazioni, con conseguenze significativamente differenti. Per questa ragione abbiamo sottoposto il quesito alla Commissione che ci ha risposto confermando il nostro primo convincimento: tutti gli aiuti “de minimis”, a qualsiasi titolo vengano concessi devono essere sommati fra loro ai fini della verifica del rispetto delle soglie stabilite dai diversi regolamenti.
Al di là dell’aspetto interpretativo, la risposta comporta dunque che vadano modificate le dichiarazioni “de minimis” che vengono rilasciate dalle imprese che intendono accedere agli aiuti in base al Regolamento n. 1998/2006, aggiungendo il riferimento alle compensazioni ai sensi del Regolamento n. 360/2012. È vero che nel 99,9% dei casi il problema non si porrà e, soprattutto, che non si porrà per imprese di piccole dimensioni, o in certi settori di attività; non esistono tuttavia criteri oggettivi attraverso i quali individuare le imprese “a rischio di cumulo” tra le due tipologie di aiuti: è dunque necessario procedere alla verifica caso per caso. E questo richiede la modifica della dichiarazione.
Proprio a causa di queste implicazioni pratiche di portata molto estese, abbiamo segnalato alla Commissione l’opportunità di chiarire la situazione nei confronti di tutti i soggetti interessati tramite un atto adeguato ad assicurare la massima trasparenza. Questa ha annunciato per i prossimi mesi la pubblicazione di una versione aggiornata della Guida ai Servizi di Interesse Economico Generale nella quale dovranno essere chiarite anche le problematiche del cumulo.
Qui riportiamo il carteggio tra Europroject e la Commissione.
27 luglio 2012
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News |
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13 aprile 2026 |
Sono in vigore dal 30 marzo il nuovo regolamento di esenzione, 2026/562, e gli Orientamenti della Commissione, entrambi diretti a dare supporto a modalità più sostenibili di trasporto terrestre e multimodale, aggiornando nel contempo le regole UE in materia, in sostituzione delle Linee guida del 2008 sugli aiuti alle imprese ferroviarie. Gli Orientamenti dettano le regole di compatibilità degli aiuti soggetti a notifica e a preventiva autorizzazione della Commissione. Il regolamento di esenzione (TBER), secondo le modalità consuete, esenta da notifica alcune categorie di aiuti nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto per vie navigabili interne e del trasporto multimodale sostenibile. Ciò consentirà agli Stati membri di concedere rapidamente aiuti alle condizioni previste. Come dichiarato dalla commissaria Ribera, "queste norme semplificano le procedure e facilitano il sostegno pubblico alle soluzioni di trasporto sostenibili, contribuendo così a rendere il trasporto terrestre europeo più efficiente, accessibile e più verde". |
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28 gennaio 2026 |
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, a partire dal 27 gennaio 2026 è disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi il servizio web per l’integrazione del codice CUP nelle fatture elettroniche relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, come previsto dal provvedimento del 10 dicembre 2025. L'agenzia ha reso disponibile anche un’apposita Guida descrittiva delle modalità con cui il cessionario/committente può intervenire in autonomia per integrare il CUP nella fattura del fornitore.
Il servizio è correlato all'obbligo di apporre il CUP, a partire dal 1° giugno 2023, sulle fatture elettroniche relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive e di poter integrare l'informazione in in momento successivo qualora non sia stata riportata in origine nella fattura elettronica o sia stata riportata in modo errato dal cedente/prestatore e quest’ultimo non abbia provveduto a riemetterla in maniera corretta. |
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23 giugno 2025 |
Il 21 maggio 2025, la Commissione UE ha adottato una nuova Raccomandazione (2025/1099) relativa alla definizione di piccola impresa a media capitalizzazione, le cd "mid-cap". La Commissione raccomanda agli Stati membri, alla BEI, al FEI di utilizzare la definizione armonizzata, ma lascia impregiudicate le definizioni esistenti nel settore degli aiuti di Stato, in particolare nel GBER e negli Orientamenti sul finanziamento del rischio.
La categoria delle mid-cap è costituita da imprese che non sono piccole e medie (si veda la definizione della Raccomandazione 2003/361) e che occupano meno di 750 persone (ULA), il cui fatturato annuo non supera i 150 Meur o il cui totale di bilancio non supera i 129 Meur. Ai fini del calcolo degli effettivi e dei parametri finanziari, la Raccomandazione ricalca la vigente definizione di PMI quanto ai concetti di impresa autonoma, associata e collegata, al collegamento tramite persone fisiche, alle partecipazioni di organismi pubblici, alla regola del biennio, ecc. Sono nuove, invece, alcune disposizioni relative al caso in cui un fondo di investimento abbia investito nell'impresa. |
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1 aprile 2025 |
Con Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali) sono stati prorogati, per le PMI, i termini per la stipula delle polizze catastrofali previste dall’art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Per le grandi imprese resta fermo al 31 marzo 2025 l’obbligo di stipula delle polizze, ma è concessa una dilazione di 90 giorni (dunque al 30 giugno) per quanto riguarda le conseguenze sull’assegnazione delle agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 102 della legge citata, in caso di mancato adeguamento all’obbligo di cui sopra. |
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16 dicembre 2024 |
La Commissione ha adottato in data 10 dicembre il nuovo regolamento 2024/3118 che modifica il 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle attività di produzione primaria in agricoltura. Le modifiche sono entrate in vigore oggi, 16 dicembre, dopo la pubblicazione dell'atto in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 dicembre. Il massimale d'impresa è stato raddoppiato, passando da 25.000 a 50.000 euro per impresa autonoma o impresa unica nell'arco, non più di 3 esercizi finanziari, ma di 3 anni, analogamente a quanto già previsto dal regolamento de minimis generale 2023/2831. In conseguenza dell'aumento del massimale aziendale, sono stati aggiornati sia gli importi corrispondenti degli aiuti sotto forma di prestito e di garanzia, alle condizioni stabilite dall’art. 4 del regolamento 1408/2013, sia i caps nazionali che passano dall’1,5% al 2% della produzione agricola nazionale con riferimento al periodo 2012-2023: per l’Italia il massimale è di 1.375,67 milioni.
Il regolamento 1408 modificato si applicherà fino al 31 dicembre 2032. |
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