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Cumulo tra aiuti de minimis nel caso di SIEG

Nell’ambito del pacchetto SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale) adottato tra il dicembre 2011 e la primavera 2012, la Commissione ha adottato il Regolamento n. 360/2012 che stabilisce l’applicabilità della regola “de minimis” alle compensazioni per oneri di servizio pubblico, fissando a 500.000 € la soglia dell’aiuto massimo concedibile in un triennio ad un’impresa incaricata appunto di un SIEG. In pratica, non si considera aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1 del trattato una compensazione contenuta in quei limiti, a prescindere dalle modalità di determinazione della compensazione stessa.

Il Regolamento stabilisce tra l’altro che la soglia di 500.000 € si applica a prescindere dal fatto che la compensazione sia accordata in “de minimis” ai sensi del regolamento medesimo o, sempre in “de minimis”, ma in base al Regolamento n. 1998/2006. In pratica – riprendendo il 20° considerando del Regolamento – si deve garantire che “l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi alla medesima impresa per la prestazione di servizi di interesse economico generale non ecceda il massimale complessivo ammissibile”. Il Regolamento stabilisce, più in generale (art. 2, par. 7), che “gli aiuti ‘de minimis’ a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri regolamenti ‘de minimis’ fino al massimale di cui al paragrafo 2” (appunto i 500.000 €).

La domanda che è lecito porsi a questo punto è se, ai fini della verifica del rispetto della soglia, si debba tener conto esclusivamente degli aiuti ottenuti a titolo di compensazione per oneri di servizio pubblico, o anche di eventuali aiuti ottenuti in “de minimis”, ai sensi del Regolamento n. 1998/2006 per finalità diverse (investimenti, formazione, ricerca, ecc.).

La domanda è tutt’altro che accademica e di portata marginale, riguardando non solo le imprese incaricate di un servizio di interesse economico generale, ma tutte le imprese che accedono ad agevolazioni ai sensi del Regolamento n. 1998/2006, per le quali non è possibile sapere a priori se beneficino o abbiano beneficiato nel triennio di una compensazione in “de minimis”. Se infatti un’impresa avesse già beneficiato di aiuti per 500.000 € a titolo di compensazione per un SIEG, non potrebbe ottenere nemmeno un euro in base al “de minimis” generale.

 La nostra prima interpretazione è stata nel senso più restrittivo: gli aiuti “de minimis” vanno cumulati tutti ai fini della verifica del rispetto della soglia stabilita dal Regolamento n. 360/2012. Quelli concessi ai sensi del Regolamento n. 1998/2006 non possono superare i 200.000 € e un eventuale cumulo con compensazioni accordate ai sensi del Regolamento n. 360/2012 non deve superare i 500.000 €. 

Abbiamo tuttavia riscontrato opinioni diverse ed, in effetti, il testo normativo si presta ad entrambe le interpretazioni, con conseguenze significativamente differenti. Per questa ragione abbiamo sottoposto il quesito alla Commissione che ci ha risposto confermando il nostro primo convincimento: tutti gli aiuti “de minimis”, a qualsiasi titolo vengano concessi devono essere sommati fra loro ai fini della verifica del rispetto delle soglie stabilite dai diversi regolamenti.

Al di là dell’aspetto interpretativo, la risposta comporta dunque che vadano modificate le dichiarazioni “de minimis” che vengono rilasciate dalle imprese che intendono accedere agli aiuti in base al Regolamento n. 1998/2006, aggiungendo il riferimento alle compensazioni ai sensi del Regolamento n. 360/2012. È vero che nel 99,9% dei casi il problema non si porrà e, soprattutto, che non si porrà per imprese di piccole dimensioni, o in certi settori di attività; non esistono tuttavia criteri oggettivi attraverso i quali individuare le imprese “a rischio di cumulo” tra le due tipologie di aiuti: è dunque necessario procedere alla verifica caso per caso. E questo richiede la modifica della dichiarazione.

Proprio a causa di queste implicazioni pratiche di portata molto estese, abbiamo segnalato alla Commissione l’opportunità di chiarire la situazione nei confronti di tutti i soggetti interessati tramite un atto adeguato ad assicurare la massima trasparenza. Questa ha annunciato per i prossimi mesi la pubblicazione di una versione aggiornata della Guida ai Servizi di Interesse Economico Generale nella quale dovranno essere chiarite anche le problematiche del cumulo.

Qui riportiamo il carteggio tra Europroject e la Commissione.

27 luglio 2012

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