 Definizione di "Impresa attiva nel settore dei trasporti"
Nell’applicazione delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato può porsi il problema di distinguere un’impresa di trasporto su strada da imprese che svolgano altre attività. In particolare, il regolamento n. 1998/2006 stabilisce una soglia “de minimis” ridotta a 100.000 euro in tre esercizi finanziari (anziché i 200.000 degli altri settori) nel caso di imprese “attive nel settore dei trasporti su strada”; e ciò “a prescindere dall’obiettivo perseguito”. Ai sensi di questa disposizione non è dunque rilevante a cosa siano finalizzati gli aiuti concessi (l’obiettivo perseguito), ma unicamente il fatto che il beneficiario sia un’impresa attiva nel settore dei trasporti. Diventa quindi necessario stabilire in base a quali criteri un'impresa operante nel settore dei trasporti debba essere considerata, appunto, "di trasporto". Un’interpretazione possibile, assolutamente restrittiva, ma letterale, della locuzione “attiva nel settore dei trasporti” porterebbe a concludere che il solo fatto di operare nel settore, non importa in quale misura, qualifichi l’impresa come "di trasporto". Ciò porterebbe a concludere – come caso limite – che il solo fatto di avere nell’oggetto sociale, o come iscrizione alla Camera di Commercio, la possibilità di esercitare (anche come attività secondaria) attività di trasporto, o di averla esercitata anche una sola volta, qualificherebbe un’impresa come “impresa attiva nel settore dei trasporti”. Una seconda interpretazione – utilizzata da diverse amministrazioni – sposa il criterio dell’attività "prevalente", ricorrendo ad esempio ai tre criteri seguenti (essendo sufficiente ne sia soddisfatto uno): l’iscrizione alla Camera di Commercio come attività prevalente; l’attività che risulta prevalente nell’oggetto sociale; l’attività prevalente in termini di fatturato. Un terzo criterio può essere quello di attività "rilevante", stabilendo una percentuale di attività (necessariamente di fatturato) al di sopra della quale l’impresa venga qualificata di trasporto. A nostro avviso, nonostante l’interpretazione letterale del disposto normativo faccia propendere per la prima ipotesi, si deve optare per la seconda. La prima, infatti, farebbe ricomprendere tra le imprese di trasporto quelle che, pur esercitando altra attività (ad esempio di costruzioni), possiedono automezzi atti al trasporto di merci per conto terzi (devono essere registrati in questo modo) ed effettuano saltuariamente trasporti per propri clienti, al di fuori dell’attività di costruzione. Il terzo criterio lascerebbe alla totale discrezione di ogni amministrazione la determinazione della percentuale di fatturato minima, con il risultato che un’amministrazione potrebbe considerare impresa di trasporto quella che un’altra non considera tale, con conseguenti problemi, tra l’altro, relativamente al computo degli aiuti “de minimis”: in un caso si considererebbe il tetto di 100.000 €, nell’altro di 200.000. Si tratta di un criterio utilizzabile solo se fosse la Commissione a determinare univocamente la percentuale massima. Il criterio della prevalenza sembra, in definitiva, l’unico equilibrato, in linea con le finalità della limitazione prevista dalla norma, volta a tener conto della possibile distorsione degli scambi provocata da aiuti al di sopra dei 100.000 € a favore di imprese appartenenti ad un settore particolarmente delicato: ad imprese la cui attività sia svolta essenzialmente in quel settore (il capomastro che a tempo perso trasporta per conto di un cliente materiali destinati allo smaltimento, ancorché in quella circostanza svolga un’attività di trasporto, essendo abilitato a farlo, non turba la concorrenza nel settore).
Al fine e nella speranza di dirimere ogni dubbio, abbiamo interpellato direttamente la Commissione europea, sottoponendole il quesito con le ipotesi di soluzione appena prospettate. Parallelamente, un quesito analogo è stato inviato dal Dipartimento Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Commissione – ad opera di un funzionario dell’Unità “politica” della DG Concorrenza – ha risposto in questi termini: “… Una misura di aiuto destinata a sostenere attività nel settore del trasporto stradale è soggetta alla soglia de minimis di 100.000 euro. Nel caso un’impresa abbia ricevuto questo ammontare, può beneficiare di un ammontare addizionale per le sue altre attività ammesse dal Regolamento 1998/2006; tuttavia l’ammontare totale di de minimis che quest’impresa può ricevere non deve superare il limite di 200.000 euro, ovviamente sul periodo di tre anni. Ove non fosse possibile stabilire una chiara separazione dei costi ammissibili, perché riferibili ad entrambe le attività, il calcolo dei costi ammissibili e dunque dell’ammontare massimo di de minimis dovrebbe essere fatto pro rata, secondo delle modalità appropriate.”
Non concordiamo con questa interpretazione, che ci sembra in contrasto con il Regolamento stesso, laddove precisa – come abbiamo ricordato sopra – che per un’impresa attiva nel settore del trasporto merci su strada il tetto è di 100.000 €, “a prescindere dall’obiettivo perseguito”: cioè a prescindere dal fatto che l’aiuto si riferisca a spese imputabili all’attività di trasporto o ad altra attività. Un’ipotesi di soluzione vicina – ancorché diversa – a quella della Commissione era stata prospettata dal Dipartimento Politiche Comunitarie nel suo quesito, laddove suggeriva, tra le varie possibilità, quella di fare riferimento alla gestione contabile societaria, per consentire l’utilizzazione del “de minimis” più elevato solo nelle ipotesi in cui le due attività – principale e secondaria – siano operate dalla stessa impresa in un regime di contabilità separata, che consenta di imputare il beneficio “de minimis” solo ed esclusivamente all’attività non soggetta ad alcuna limitazione. Tale soluzione ci sembra non incontrare l’ostacolo del dettato normativo (come invece accade, a nostro avviso, per l’interpretazione della Commissione); tuttavia è certamente di difficile e comunque non frequente applicabilità e quindi non sembra possa risolvere il problema. La soluzione più corretta resta dunque quella dell’attività prevalente (o principale), anche in considerazione del fatto che il Regolamento n. 800/2008, per identificare le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada (per escludere dai costi ammissibili i mezzi e le attrezzature di trasporto), fa riferimento alle “imprese la cui principale attività economica riguarda tali settori” . Non si vede perché si dovrebbe adottare un criterio diverso per stabilire il tetto di aiuti in regime “de minimis”.
11 maggio 2012
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News |
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1 aprile 2025 |
Con Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali) sono stati prorogati, per le PMI, i termini per la stipula delle polizze catastrofali previste dall’art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Per le grandi imprese resta fermo al 31 marzo 2025 l’obbligo di stipula delle polizze, ma è concessa una dilazione di 90 giorni (dunque al 30 giugno) per quanto riguarda le conseguenze sull’assegnazione delle agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 102 della legge citata, in caso di mancato adeguamento all’obbligo di cui sopra. |
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16 dicembre 2024 |
La Commissione ha adottato in data 10 dicembre il nuovo regolamento 2024/3118 che modifica il 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle attività di produzione primaria in agricoltura. Le modifiche sono entrate in vigore oggi, 16 dicembre, dopo la pubblicazione dell'atto in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 dicembre. Il massimale d'impresa è stato raddoppiato, passando da 25.000 a 50.000 euro per impresa autonoma o impresa unica nell'arco, non più di 3 esercizi finanziari, ma di 3 anni, analogamente a quanto già previsto dal regolamento de minimis generale 2023/2831. In conseguenza dell'aumento del massimale aziendale, sono stati aggiornati sia gli importi corrispondenti degli aiuti sotto forma di prestito e di garanzia, alle condizioni stabilite dall’art. 4 del regolamento 1408/2013, sia i caps nazionali che passano dall’1,5% al 2% della produzione agricola nazionale con riferimento al periodo 2012-2023: per l’Italia il massimale è di 1.375,67 milioni.
Il regolamento 1408 modificato si applicherà fino al 31 dicembre 2032. |
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20 giugno 2024 |
La Commissione europea ha recentemente reso pubblica la nuova proposta di modifica del regolamento n. 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle imprese attive nel settore della produzione primaria in agricoltura. La proposta prevede un innalzamento del massimale individuale a 37.000 euro (da 25.000 che erano) e il conseguente aumento dei massimali nazionali e dell’ESL per i prestiti agevolati e le garanzie. Inoltre, al fine di allinearsi al regolamento 2023/2831, il periodo da prendere in considerazione per il rispetto dei massimali diventa mobile e per ogni nuova concessione si dovrà tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti e non più nei tre esercizi finanziari. E' stata altresì prevista la realizzazione sia di Registri nazionali da parte degli Stati membri (di cui l’Italia è già dotata - registro Sian), sia di un Registro centrale a livello dell'Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026. Da ultimo è stata prorogata la validità del modificato 1408/13 dal 31/12/2027 al 31/12/2032. |
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18 dicembre 2023 |
Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il regolamento n. 1407/2013. Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente, ma contiene alcune novità degne di nota, tra le quali:
1) l'aumento del massimale a 300.000 euro su un triennio mobile che va calcolato dalla data di concessione a ritroso per tre anni; 2) l'estensione del campo di applicazione alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (ma non alla pesca e all'allevamento in acquacoltura); 3) l'eliminazione del regime particolare per il trasporto di merci in conto terzi; 4) un paio di modifiche alla disciplina degli aiuti de minimis in forma di garanzia.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre, serie L. |
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2 novembre 2023 |
Il 25 ottobre scorso è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2391 che ha modificato il regolamento 717/2014 e conseguentemente adeguato anche agli altri regolamenti de minimis. Oltre all’aumento del massimale aiuti Pesca (da 30 a 40.000 euro sul triennio), si è previsto d’ora in avanti di applicare agli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura la disciplina de minimis generale (reg. 1407/2013) e non più quella speciale del settore pesca (reg. 717/2014). Ciò ha sanato un’asimmetria rispetto al settore agricolo nel quale le regole speciali dell’agricoltura si applicano alla sola attività di produzione primaria di prodotti agricoli, mentre trasformazione e commercializzazione ricadono da tempo sotto il regolamento 1407. Restano invece assoggettati al reg. 717/14 gli aiuti alla “produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura” cioè l’insieme delle operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività di preparazione di un prodotto animale o vegetale alla prima vendita e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. |
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