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Fermo di un macchinario e revoca dell'agevolazione

La normativa di applicazione della legge 488/92 stabilisce che le agevolazioni sono revocate parzialmente, tra l’altro, “qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali … oggetto dell’agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto”. Ci si domanda come debba essere interpretato questo principio in relazione all’ipotesi della sospensione dell’attività di un macchinario che tuttavia venga mantenuto fisicamente nella linea di produzione dello stabilimento nel quale è collocato.
La norma utilizza indifferentemente e alternativamente i termini “distogliere” e “distrarre”, i quali, a fini interpretativi, devono pertanto essere considerati sinonimi. In realtà, sarebbe più appropriato parlare di cambio di destinazione d’uso, essendo questo il concetto che si intende esprimere. L’origine del vincolo è infatti da ricercare nelle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato e di Fondi strutturali.
Per quanto riguarda le prime, l’ammissibilità e l’intensità massima di un aiuto sono determinate in funzione degli obiettivi che esso intende perseguire: favorire lo sviluppo di regioni deboli, promuovere la ricerca, aumentare l’occupazione, incentivare le energie alternative, tutelare l’ambiente, sostenere la formazione e così via. Se dunque un aiuto viene concesso per una determinata finalità e per questa ragione è ammissibile ed ha una certa intensità, deve essere garantito che esso non venga utilizzato per una finalità diversa, che non consentirebbe quella intensità (o addirittura non consentirebbe l’aiuto).
Quanto ai Fondi strutturali, essi sono ripartiti dalla Commissione tra gli Stati membri e tra le diverse regioni della Comunità tenendo conto di una serie di caratteristiche. Se le risorse destinate ad una regione o ad una finalità venissero utilizzate (o trasferite) in un’altra regione o per un’altra finalità, si avrebbe un uso improprio di esse, non consentito dalle regole.
A ciò si aggiunga l’interesse dell’Amministrazione nazionale o locale a veder garantito che vengano rispettate le motivazioni che hanno determinato la decisione di concessione di un aiuto: in particolare che le risorse del proprio bilancio (dell’amministrazione o dello strumento incentivante) vengano utilizzate per lo sviluppo dell’economia di un determinato territorio o per il perseguimento di un determinato obiettivo.
L’insieme di queste esigenze è tradotto nel vincolo di destinazione, che ha dunque lo scopo di garantire che gli aiuti concessi per un certo scopo non vengano utilizzati per uno scopo diverso. Se quindi un bene agevolato viene distolto dall’uso per il quale l’agevolazione è stata concessa prima che sia stato ammortizzato, dovrà essere restituita o la quota dell’aiuto relativa al valore residuo del bene rispetto ai tempi previsti per il suo ammortamento, o l’intero aiuto.
Venendo all’oggetto specifico del quesito (se un macchinario non in funzione ma fisicamente presente sulla linea di produzione deve considerarsi “distolto dall’uso previsto” ai sensi delle norme vigenti in materia), se la finalità del vincolo è quella di impedire che il bene agevolato venga utilizzato impropriamente, la sospensione dell’attività dell’impianto per ragioni, ad esempio, di “strategia aziendale”, in particolare se l’impianto stesso non è stato rimosso dalla sua collocazione, non comporta distrazione dall’uso previsto.
D’altra parte, la Commissione europea, negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998, richiamando l’esigenza di assicurare che gli attivi immateriali ammissibili alle agevolazioni (nulla si dice a proposito degli attivi materiali) restino legati alla regione, prescrive che devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: “essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell’aiuto regionale; essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili; figurare all’attivo dell’impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell’aiuto regionale almeno per un periodo di cinque anni”. Tale prescrizione è ripresa alla lettera dalla Circolare n. 41/2001 dell’Agenzia delle Entrate.
La stessa previsione si trova nella Circolare applicativa della legge n. 46/82. In essa si legge, infatti, che “i terreni, gli immobili e le attrezzature del Centro di ricerca, che vengono agevolati, devono mantenere la loro destinazione alle attività di ricerca e sviluppo e non possono essere venduti, locati o messi a disposizione di terzi, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno 5 anni dalla data di ultimazione degli investimenti”.
I medesimi concetti si ritrovano nella Circolare esplicativa della legge 215/92, che dispone che “i beni acquistati per la realizzazione del programma di investimenti non devono essere ceduti, alienati o distolti dall’uso per almeno cinque anni dalla data di concessione dell’agevolazione” e, a proposito degli attivi immateriali, precisa che “devono essere sfruttati esclusivamente nell'unità locale oggetto dell'iniziativa, restarvi almeno per un periodo di cinque anni ed essere iscritti tra le immobilizzazioni di bilancio”.
La stessa Circolare dispone poi la revoca (totale o parziale) dell’agevolazione “nel caso in cui i beni oggetto delle agevolazioni risultino essere stati ceduti, alienati o distratti dall’uso previsto – anche a seguito di cessazione dell’attività”. La cessazione dell’attività dell’impresa non costituisce di per sé causa di revoca, ma viene presa in considerazione per sottolineare che nemmeno in quell’ipotesi è consentito cedere, alienare o distrarre dall’uso previsto i beni oggetto di agevolazione: la cessazione, non costituendo cessione o alienazione, non si configura nemmeno, evidentemente, come distrazione dall’uso; a maggior ragione non rappresenta distrazione la sospensione dell’attività di un impianto, fatto che si verifica sempre nel caso di cessazione dell’attività di un’impresa.
Il principio è espresso in termini che non lasciano margini di dubbio anche nei documenti rilevanti più recenti. Gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 dispongono che “l’investimento sia mantenuto in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni”, mentre le nuove norme che disciplineranno i futuri Contratti di programma, di cui al D.M. 24 gennaio 2008 in corso di pubblicazione, stabiliscono semplicemente – e correttamente – che “i soggetti beneficiari delle agevolazioni … sono tenuti all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno cinque anni … dalla data di ultimazione” (art.18, comma 4).
D’altra parte, i termini utilizzati dalle leggi citate sono “distogliere” o “distrarre” che, secondo il Dizionario Devoto-Oli del 1990 nella lingua italiana significano, rispettivamente, “rimuovere, portare altrove” e “impiegare a fini non preventivati, legittimamente o, più spesso, abusivamente”.
Ciò che importa, dunque, è che i beni oggetto di agevolazione non vengano trasferiti altrove o utilizzati per scopi o attività diverse da quelle previste. Nessuna conseguenza – a nostro parere – per la sospensione dell’attività di un impianto, che resta pur sempre nella sua collocazione aziendale, in grado di riprendere l’attività qualora le circostanze lo comportassero.

1 febbraio 2008

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