HOME > APPROFONDIMENTI



Vincolo di destinazione e sostituzione di beni agevolati

Ci si domanda come debba essere interpretata la regola che impone il vincolo di destinazione all’ipotesi di sostituzione di beni oggetto di agevolazione, prima dello scadere del quinquennio previsto, con altri beni tecnologicamente più performanti. Ci si chiede, cioè, se distogliere dalla produzione gli impianti oggetto di agevolazione, per sostituirli, a spese dell’impresa beneficiaria, con altri più adeguati all’evoluzione tecnologica comporti la revoca degli aiuti concessi per l’acquisto di quegli impianti.
Il vincolo di destinazione, in virtù del quale il beneficiario di un’agevolazione non deve “distogliere dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione”, deriva la sua ragion d’essere dalla comprensibile e condivisibile esigenza dell’amministrazione di assicurarsi che le risorse impegnate a sostegno dell’economia vengano effettivamente utilizzate per il fine per cui le agevolazioni stesse sono state richieste e concesse.
Per questa ragione, si impone un vincolo di destinazione per una durata congrua rispetto ad un piano di ammortamento ed all’obsolescenza naturale dei beni oggetto di agevolazione.
Le regole comunitarie in materia – in cui si rispecchiano quelle nazionali – hanno una duplice motivazione: garantire l’effettivo utilizzo dei Fondi strutturali per i fini cui questi sono destinati (in particolare l’utilizzo nelle regioni “assistite”) e assicurarsi che una agevolazione concessa in misura consentita per una particolare regione non avvantaggi – attraverso il trasferimento del bene agevolato – un’impresa localizzata in una regione ove quell’aiuto non sarebbe ammissibile (o lo sarebbe con una intensità minore), falsando quindi la concorrenza.
Per interpretare la regola in oggetto in situazioni particolari, occorre dunque tener conto, oltre che della lettera della disposizione, della ratio della stessa. Nel caso ipotizzato, l’investimento viene effettuato secondo il programma previsto e le macchine sono messe in funzione. Successivamente, per adeguare gli impianti alla rapida evoluzione della tecnologia, l’impresa sostituisce parte degli impianti, investendo unicamente risorse proprie ed in misura magari superiore al costo degli investimenti ammessi ad agevolazione.
L’impresa non ha dunque distolto dalla loro destinazione le risorse concesse per l’acquisto degli impianti sostituiti; essa ha anzi, a proprie spese, provveduto ad acquistare altri macchinari più performanti rispetto a quelli originariamente previsti; i nuovi impianti dovranno essere mantenuti nello stabilimento almeno cinque anni dall’entrata in funzione di quelli oggetto di finanziamento.
È essenziale precisare, ai fini della corretta valutazione della situazione, che la sostituzione non deve avvenire per effetto di una modifica del progetto originario, ma a seguito dell’anticipata e non prevedibile obsolescenza degli impianti. In questo caso, lungi dall’aver distolto risorse dalla destinazione prevista, l’impresa agisce nel senso di garantire la maggiore efficacia dell’investimento oggetto di agevolazione.
Sarebbe assurdo e contrario allo spirito della norma e, quindi, alla sua ragion d’essere, privilegiare una interpretazione letterale e miope di essa, penalizzando chi, con proprie risorse, completa e migliora quanto l’amministrazione ha deciso di sostenere finanziariamente.
In questo senso si è peraltro espresso il Comitato Tecnico Consultivo della legge 488/92, nel parere n. 18.21 del 25/06/96. Ad un quesito tendente a chiarire se, in caso di sostituzione di impianti, debbono essere restituite le agevolazioni ottenute su quelli sostituiti e se siano agevolabili i nuovi, il Comitato ha fornito la seguente risposta: “Nel caso in cui le immobilizzazioni agevolate vengano distolte dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto, le stesse sono soggette alla disciplina di cui all’art.8 del regolamento (revoca). Qualora il distoglimento sia dovuto ad obsolescenza e le relative funzioni vengano svolte da altre nuove immobilizzazioni, o alle vecchie si applica il citato art.8 e si agevolano le nuove (nei limiti dell’impegno assunto in sede di concessione provvisoria o nell’ambito di un nuovo programma organico e funzionale), ovvero non si procede a revoca ma le nuove immobilizzazioni non possono essere oggetto di richiesta di ulteriori agevolazioni”.
È dunque espressamente previsto il caso di sostituzione per obsolescenza e la risposta è chiaramente e logicamente favorevole al mantenimento delle agevolazioni. La revoca, parziale, sarebbe giustificata solo qualora gli investimenti sostitutivi fossero inferiori a quelli sostituiti (e solo per la differenza di valore).
Questa interpretazione è del resto in linea con quanto espressamente previsto dalle nuove regole che la Commissione europea sta elaborando in materia di aiuti di Stato. Tanto gli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013” (GUUE C 54 del 4.3.2006, p. 13,) già adottati, che la bozza di regolamento “di esenzione” relativo agli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti, ribadendo il principio del vincolo quinquennale (peraltro riducibile a tre anni, nel caso di PMI), stabiliscono una eccezione nel caso di obsolescenza degli impianti oggetto di agevolazione.
In particolare, il punto 40 degli Orientamenti citati ribadisce che “onde garantire che l’investimento rappresenti un contributo reale e sostenibile (le due motivazioni che abbiamo sottolineato sopra) allo sviluppo regionale, gli aiuti devono essere subordinati .... alla condizione che l’investimento sia mantenuto in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento”. Ma immediatamente, in nota, precisa che “questa regola non impedisce la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico durante detto periodo di cinque anni, a condizione che l’attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto”.
Ciò che interessa, dunque, non è il bene in sé, ma l’attività economica oggetto dell’agevolazione (intesa, naturalmente, come il complesso degli investimenti sovvenzionati). La sostituzione di un impianto con un altro più adeguato è dunque perfettamente lecita – se non addirittura auspicabile – e non dà luogo ad alcuna revoca.
Il principio è chiaro e non deriva da una evoluzione della normativa, bensì da una interpretazione di puro buon senso di una regola che resta immutata. In sostanza – come spesso fa la Commissione – si è inteso porre rimedio agli effetti perversi che una interpretazione letterale delle norme poteva causare.

4 aprile 2008

pdficon_small.gif  versione stampabile




News
 
|
|
|
|
|
|
|
IBC SRL - Via Santo Stefano, 12 - 40100 Bologna - Tel. +39.051.236006 - P.IVA 0123456789 - info@europroject-online.it