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Mutamento di dimensioni dell'impresa e aiuti alle PMI

Ci si domanda come debba essere qualificata un’impresa, sotto il profilo dimensionale, quando essa risponda alla definizione comunitaria di piccola o media impresa al momento della presentazione della domanda e diventi poi media o grande impresa, per effetto dell’aiuto (è prevista, ad esempio, l’assunzione di nuovi dipendenti che facciano superare la soglia di categoria) o lo diventi, a seguito di acquisizione, prima della concessione dell’agevolazione richiesta.
Si tratta di due situazioni diverse, che comportano soluzioni differenti. Ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità ad un’agevolazione o della quantificazione dell’intensità dell’aiuto concedibile si prende in considerazione il momento della concessione dell’aiuto. Ora, nel primo caso l’eventuale passaggio di categoria avviene successivamente alla concessione, per effetto degli investimenti favoriti dall’aiuto accordato; ciò è evidentemente ininfluente sulle valutazioni che l’amministrazione farà in funzione della concessione stessa.
Diverso è il caso in cui l’impresa abbia presentato domanda di agevolazione, ad esempio, in un momento in cui, in quanto piccola o media impresa, era ammissibile all’agevolazione. Essa poi, nelle more della decisione dell’amministrazione – prima quindi della delibera di concessione delle agevolazioni richieste – è oggetto di acquisizione da parte di una grande impresa, divenendo a sua volta, ai sensi della definizione comunitaria di PMI, grande impresa.
Dal momento dell’acquisizione l’impresa in questione, in quanto grande impresa, non è più ammissibile alle agevolazioni richieste, riservate, abbiamo ipotizzato, alle PMI, in quanto, come si è detto, non è rilevante la condizione dell’impresa al momento della domanda, ma quello al momento della concessione.
Come è noto, il 2° comma dell’art.4 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, con la quale viene data la definizione di PMI, stabilisce che se i parametri dimensionali di un’impresa cambiano (facendola passare da una categoria ad un’altra) ciò ha effetto sulla sua qualificazione dimensionale solo se il cambiamento si protrae per due anni. Tale disposizione non è tuttavia applicabile al caso di specie. Essa ha infatti lo scopo di evitare che cambiamenti non permanenti (una particolare commessa, l’assunzione di un dipendente a tempo determinato legata ad un evento occasionale, ecc.) facciano passare un’impresa da una categoria all’altra e poi di nuovo alla prima, senza che le caratteristiche dell’impresa stessa siano effettivamente mutate.
Nel caso ipotizzato, la modifica di condizione deriva dall’acquisizione da parte di una grande impresa; situazione che non cambierà nel medio periodo e che non richiede una verifica dopo un anno. L’impresa in questione è dunque qualificabile grande impresa fin dal momento dell’acquisizione della piccola impresa richiedente da parte della grande impresa.

8 gennaio 2009

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