 Mutamento di dimensioni dell'impresa e aiuti alle PMI
Ci si domanda come debba essere qualificata un’impresa, sotto il profilo dimensionale, quando essa risponda alla definizione comunitaria di piccola o media impresa al momento della presentazione della domanda e diventi poi media o grande impresa, per effetto dell’aiuto (è prevista, ad esempio, l’assunzione di nuovi dipendenti che facciano superare la soglia di categoria) o lo diventi, a seguito di acquisizione, prima della concessione dell’agevolazione richiesta. Si tratta di due situazioni diverse, che comportano soluzioni differenti. Ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità ad un’agevolazione o della quantificazione dell’intensità dell’aiuto concedibile si prende in considerazione il momento della concessione dell’aiuto. Ora, nel primo caso l’eventuale passaggio di categoria avviene successivamente alla concessione, per effetto degli investimenti favoriti dall’aiuto accordato; ciò è evidentemente ininfluente sulle valutazioni che l’amministrazione farà in funzione della concessione stessa. Diverso è il caso in cui l’impresa abbia presentato domanda di agevolazione, ad esempio, in un momento in cui, in quanto piccola o media impresa, era ammissibile all’agevolazione. Essa poi, nelle more della decisione dell’amministrazione – prima quindi della delibera di concessione delle agevolazioni richieste – è oggetto di acquisizione da parte di una grande impresa, divenendo a sua volta, ai sensi della definizione comunitaria di PMI, grande impresa. Dal momento dell’acquisizione l’impresa in questione, in quanto grande impresa, non è più ammissibile alle agevolazioni richieste, riservate, abbiamo ipotizzato, alle PMI, in quanto, come si è detto, non è rilevante la condizione dell’impresa al momento della domanda, ma quello al momento della concessione. Come è noto, il 2° comma dell’art.4 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, con la quale viene data la definizione di PMI, stabilisce che se i parametri dimensionali di un’impresa cambiano (facendola passare da una categoria ad un’altra) ciò ha effetto sulla sua qualificazione dimensionale solo se il cambiamento si protrae per due anni. Tale disposizione non è tuttavia applicabile al caso di specie. Essa ha infatti lo scopo di evitare che cambiamenti non permanenti (una particolare commessa, l’assunzione di un dipendente a tempo determinato legata ad un evento occasionale, ecc.) facciano passare un’impresa da una categoria all’altra e poi di nuovo alla prima, senza che le caratteristiche dell’impresa stessa siano effettivamente mutate. Nel caso ipotizzato, la modifica di condizione deriva dall’acquisizione da parte di una grande impresa; situazione che non cambierà nel medio periodo e che non richiede una verifica dopo un anno. L’impresa in questione è dunque qualificabile grande impresa fin dal momento dell’acquisizione della piccola impresa richiedente da parte della grande impresa.
8 gennaio 2009
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News |
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1 aprile 2025 |
Con Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali) sono stati prorogati, per le PMI, i termini per la stipula delle polizze catastrofali previste dall’art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Per le grandi imprese resta fermo al 31 marzo 2025 l’obbligo di stipula delle polizze, ma è concessa una dilazione di 90 giorni (dunque al 30 giugno) per quanto riguarda le conseguenze sull’assegnazione delle agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 102 della legge citata, in caso di mancato adeguamento all’obbligo di cui sopra. |
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16 dicembre 2024 |
La Commissione ha adottato in data 10 dicembre il nuovo regolamento 2024/3118 che modifica il 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle attività di produzione primaria in agricoltura. Le modifiche sono entrate in vigore oggi, 16 dicembre, dopo la pubblicazione dell'atto in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 dicembre. Il massimale d'impresa è stato raddoppiato, passando da 25.000 a 50.000 euro per impresa autonoma o impresa unica nell'arco, non più di 3 esercizi finanziari, ma di 3 anni, analogamente a quanto già previsto dal regolamento de minimis generale 2023/2831. In conseguenza dell'aumento del massimale aziendale, sono stati aggiornati sia gli importi corrispondenti degli aiuti sotto forma di prestito e di garanzia, alle condizioni stabilite dall’art. 4 del regolamento 1408/2013, sia i caps nazionali che passano dall’1,5% al 2% della produzione agricola nazionale con riferimento al periodo 2012-2023: per l’Italia il massimale è di 1.375,67 milioni.
Il regolamento 1408 modificato si applicherà fino al 31 dicembre 2032. |
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20 giugno 2024 |
La Commissione europea ha recentemente reso pubblica la nuova proposta di modifica del regolamento n. 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle imprese attive nel settore della produzione primaria in agricoltura. La proposta prevede un innalzamento del massimale individuale a 37.000 euro (da 25.000 che erano) e il conseguente aumento dei massimali nazionali e dell’ESL per i prestiti agevolati e le garanzie. Inoltre, al fine di allinearsi al regolamento 2023/2831, il periodo da prendere in considerazione per il rispetto dei massimali diventa mobile e per ogni nuova concessione si dovrà tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti e non più nei tre esercizi finanziari. E' stata altresì prevista la realizzazione sia di Registri nazionali da parte degli Stati membri (di cui l’Italia è già dotata - registro Sian), sia di un Registro centrale a livello dell'Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026. Da ultimo è stata prorogata la validità del modificato 1408/13 dal 31/12/2027 al 31/12/2032. |
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18 dicembre 2023 |
Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il regolamento n. 1407/2013. Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente, ma contiene alcune novità degne di nota, tra le quali:
1) l'aumento del massimale a 300.000 euro su un triennio mobile che va calcolato dalla data di concessione a ritroso per tre anni; 2) l'estensione del campo di applicazione alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (ma non alla pesca e all'allevamento in acquacoltura); 3) l'eliminazione del regime particolare per il trasporto di merci in conto terzi; 4) un paio di modifiche alla disciplina degli aiuti de minimis in forma di garanzia.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre, serie L. |
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2 novembre 2023 |
Il 25 ottobre scorso è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2391 che ha modificato il regolamento 717/2014 e conseguentemente adeguato anche agli altri regolamenti de minimis. Oltre all’aumento del massimale aiuti Pesca (da 30 a 40.000 euro sul triennio), si è previsto d’ora in avanti di applicare agli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura la disciplina de minimis generale (reg. 1407/2013) e non più quella speciale del settore pesca (reg. 717/2014). Ciò ha sanato un’asimmetria rispetto al settore agricolo nel quale le regole speciali dell’agricoltura si applicano alla sola attività di produzione primaria di prodotti agricoli, mentre trasformazione e commercializzazione ricadono da tempo sotto il regolamento 1407. Restano invece assoggettati al reg. 717/14 gli aiuti alla “produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura” cioè l’insieme delle operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività di preparazione di un prodotto animale o vegetale alla prima vendita e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. |
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