 Aiuti di Stato al settore del caffè
Ai sensi dell’art.36 del trattato CE “le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio”. Ciò significa che l’autorità della Commissione in materia (per quanto riguarda il settore agricolo) non deriva direttamente dal trattato (art.88), ma dalla normativa adottata dal Consiglio ai sensi dell’art.37, alle condizioni e con le limitazioni stabilite da questo. Va rilevato, peraltro, che tutti i regolamenti relativi alle Organizzazioni Comuni di Mercato prevedono l’applicazione degli artt. 87, 88 e 89, che pertanto – fatte salve eventuali limitazioni o deroghe specifiche contenute nei regolamenti stessi che in ogni caso prevalgono sulle previsioni degli artt. 87-89 – si applicano interamente al settore agricolo, ad eccezione di un numero molto limitato di prodotti non coperti da OCM. Fra i prodotti agricoli elencati nell’Allegato I del trattato non disciplinati da una OCM – accanto alle patate diverse da quelle da fecola, alle carni equine, agli aceti di alcole e al sughero – figura il caffé (Capitolo 9 della nomenclatura combinata): Codice NC 0901 – Caffé, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffé; succedanei del caffé contenenti caffé in qualsiasi proporzione, non quindi il “caffé d’orzo”, in quanto l’orzo rientra nel capitolo 10 della nomenclatura combinata. Ricordiamo che l’Allegato I elenca tutti i prodotti agricoli, anche trasformati a cui si applicano le disposizioni del Titolo II del trattato - Agricoltura (artt. 33-38 inclusi). In assenza di un’OCM, agli aiuti destinati ai prodotti in questione, ai sensi dell’art.3 del Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e commercio dei prodotti agricoli (GUUE L 214 del 4.8.2006, p.7), si applicano soltanto le disposizioni di cui all’art. 88, par.1 e par.3, prima frase. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad informare la Commissione dell’intenzione di concedere gli aiuti in tempo utile per consentirle di presentare le proprie osservazioni, senza peraltro che essa possa opporvisi. La Commissione, nel valutare gli aiuti, dovrà tener conto dell’assenza di una OCM e del fatto che – ai sensi del Regolamento n. 1782/20031 – il sostegno viene di norma erogato sotto forma di pagamento disaccoppiato (cioè non legato a un prodotto specifico o alla quantità prodotta). A queste condizioni la Commissione non solleverà obiezioni, anche se si tratti di aiuti al funzionamento, che di norma sarebbero vietati. Qualora uno Stato membro non tenga conto delle sue osservazioni o raccomandazioni, la Commissione potrà ricorrere alla procedura prevista dall’art.226 del trattato: essa potrà, cioè, emettere un parere motivato, dopo aver posto lo Stato membro in condizione di presentare le proprie osservazioni; qualora lo Stato non si conformi al parere nel termine fissato, la Commissione potrà adire la Corte di Giustizia. La valutazione della Commissione (DG Agricoltura) verterà principalmente sulla congruenza dell’aiuto con la PAC. Essa terrà conto – tra l’altro – del rischio che l’erogazione di un aiuto ad un prodotto non soggetto ad un’Organizzazione Comune di Mercato favorisca la produzione di un prodotto soggetto a una simile organizzazione (è un discorso che vale, in particolare, per le patate). In pratica, lo Stato membro che intende concedere aiuti alle imprese operanti nel settore del caffé deve comunque rispettare le procedure e gli adempimenti richiesti dalle regole della concorrenza. La Commissione, a sua volta, seguirà, nelle sue valutazioni, gli stessi criteri che valgono per i settori disciplinati da una OCM, alle quali dunque ci si dovrebbe riferire. Se un’amministrazione intendesse discostarsi dalle regole applicabili (ad esempio prevedendo intensità più elevate), dovrebbe comunque procedere ad una normale notifica, in merito alla quale la Commissione darebbe presumibilmente parere sfavorevole. Ciò non toglie che l’amministrazione possa ugualmente procedere. Normalmente la Commissione non reagisce in alcun modo a questa eventualità (accade normalmente per gli aiuti al settore delle patate da alimentazione – altro settore non disciplinato da una OCM – in cui tutti gli Stati concedono aiuti giudicati incompatibili dalla Commissione, senza che questa faccia alcuna azione successiva per impedirlo). Tuttavia, qualora venisse presentato un ricorso in merito agli aiuti concessi (ad esempio da un concorrente), la Commissione procederebbe ad una valutazione economica per stabilire se l’aiuto possa distorcere la concorrenza indebitamente: si tratta di una valutazione fatta non in base agli Orientamenti, ma agli effetti reali sul mercato. Se le valutazioni confermassero il giudizio negativo e lo Stato membro non si adeguasse, la Commissione potrebbe ricorrere alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art.226 del trattato. Non ci risultano precedenti, mentre è confermato che la Commissione, in assenza di ricorsi, non procede in alcun modo.
4 aprile 2008
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1) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GUCE L 270 del 21.10.2003, p.1).
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News |
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1 aprile 2025 |
Con Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali) sono stati prorogati, per le PMI, i termini per la stipula delle polizze catastrofali previste dall’art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Per le grandi imprese resta fermo al 31 marzo 2025 l’obbligo di stipula delle polizze, ma è concessa una dilazione di 90 giorni (dunque al 30 giugno) per quanto riguarda le conseguenze sull’assegnazione delle agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 102 della legge citata, in caso di mancato adeguamento all’obbligo di cui sopra. |
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16 dicembre 2024 |
La Commissione ha adottato in data 10 dicembre il nuovo regolamento 2024/3118 che modifica il 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle attività di produzione primaria in agricoltura. Le modifiche sono entrate in vigore oggi, 16 dicembre, dopo la pubblicazione dell'atto in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 dicembre. Il massimale d'impresa è stato raddoppiato, passando da 25.000 a 50.000 euro per impresa autonoma o impresa unica nell'arco, non più di 3 esercizi finanziari, ma di 3 anni, analogamente a quanto già previsto dal regolamento de minimis generale 2023/2831. In conseguenza dell'aumento del massimale aziendale, sono stati aggiornati sia gli importi corrispondenti degli aiuti sotto forma di prestito e di garanzia, alle condizioni stabilite dall’art. 4 del regolamento 1408/2013, sia i caps nazionali che passano dall’1,5% al 2% della produzione agricola nazionale con riferimento al periodo 2012-2023: per l’Italia il massimale è di 1.375,67 milioni.
Il regolamento 1408 modificato si applicherà fino al 31 dicembre 2032. |
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20 giugno 2024 |
La Commissione europea ha recentemente reso pubblica la nuova proposta di modifica del regolamento n. 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle imprese attive nel settore della produzione primaria in agricoltura. La proposta prevede un innalzamento del massimale individuale a 37.000 euro (da 25.000 che erano) e il conseguente aumento dei massimali nazionali e dell’ESL per i prestiti agevolati e le garanzie. Inoltre, al fine di allinearsi al regolamento 2023/2831, il periodo da prendere in considerazione per il rispetto dei massimali diventa mobile e per ogni nuova concessione si dovrà tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti e non più nei tre esercizi finanziari. E' stata altresì prevista la realizzazione sia di Registri nazionali da parte degli Stati membri (di cui l’Italia è già dotata - registro Sian), sia di un Registro centrale a livello dell'Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026. Da ultimo è stata prorogata la validità del modificato 1408/13 dal 31/12/2027 al 31/12/2032. |
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18 dicembre 2023 |
Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il regolamento n. 1407/2013. Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente, ma contiene alcune novità degne di nota, tra le quali:
1) l'aumento del massimale a 300.000 euro su un triennio mobile che va calcolato dalla data di concessione a ritroso per tre anni; 2) l'estensione del campo di applicazione alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (ma non alla pesca e all'allevamento in acquacoltura); 3) l'eliminazione del regime particolare per il trasporto di merci in conto terzi; 4) un paio di modifiche alla disciplina degli aiuti de minimis in forma di garanzia.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre, serie L. |
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2 novembre 2023 |
Il 25 ottobre scorso è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2391 che ha modificato il regolamento 717/2014 e conseguentemente adeguato anche agli altri regolamenti de minimis. Oltre all’aumento del massimale aiuti Pesca (da 30 a 40.000 euro sul triennio), si è previsto d’ora in avanti di applicare agli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura la disciplina de minimis generale (reg. 1407/2013) e non più quella speciale del settore pesca (reg. 717/2014). Ciò ha sanato un’asimmetria rispetto al settore agricolo nel quale le regole speciali dell’agricoltura si applicano alla sola attività di produzione primaria di prodotti agricoli, mentre trasformazione e commercializzazione ricadono da tempo sotto il regolamento 1407. Restano invece assoggettati al reg. 717/14 gli aiuti alla “produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura” cioè l’insieme delle operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività di preparazione di un prodotto animale o vegetale alla prima vendita e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. |
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