 Cumulo tra aiuti de minimis e aiuti anticrisi di importo limitato
La “Comunicazione della Commissione che istituisce il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” stabilisce che gli aiuti di importo limitato “non possono essere cumulati con gli aiuti di cui al regolamento “de minimis” per i medesimi costi ammissibili”. Non è dunque possibile concedere aiuti di importo limitato ad un’impresa che abbia già ottenuto aiuti in regime “de minimis” relativamente alle stesse spese; e ciò a prescindere dal fatto che si superi o meno il tetto globale di 500.000 € stabilito dalla Comunicazione suddetta. Se tale divieto è indiscutibile, è lecito domandarsi se la stessa regola valga anche quando l’ordine degli aiuti sia invertito: se cioè nel valutare l’ammissibilità di un aiuto in “de minimis” si debba tener conto anche di eventuali aiuti di importo limitato ottenuti dallo stesso beneficiario per gli stessi costi. Il problema potrebbe riguardare anche la soglia di riferimento (si deve tener conto solo degli aiuti “de minimis” pregressi, o anche di eventuali aiuti di importo limitato di cui sia stata beneficiaria l’impresa?), ma ci limiteremo in questa sede a valutare l’ammissibilità dell’aiuto. Quando un’amministrazione deve concedere un aiuto in regime “de minimis”, deve rispettare tutti i vincoli e le condizioni poste dal Regolamento n. 1998/2006. Ora, tale regolamento non fa alcun riferimento – ovviamente – agli aiuti di importo limitato, che possono pertanto essere ignorati (a meno che l’amministrazione, per propria scelta autonoma – da indicare esplicitamente nello strumento incentivante, onde evitare contestazioni – non decida di autolimitarsi). Se la Commissione avesse voluto disciplinare le cose diversamente, avrebbe dovuto e potuto modificare il regolamento n. 1998/2006, per tener conto dell’introduzione degli aiuti di importo limitato; cosa che non ha fatto. In realtà, il Quadro temporaneo è pieno di contraddizioni, dovute in parte al fatto che si sono intrecciati due regimi analoghi nella sostanza, ma diversi nella forma; che uno ha una vigenza prolungata nel tempo, mentre l’altro è di breve periodo; che uno è disciplinato da un regolamento, l’altro da una Comunicazione; che il primo potrebbe essere modificato solo con una norma di pari grado. In sostanza, la Comunicazione relativa agli aiuti temporanei non può modificare il regolamento n. 1998/2006, che resta pertanto inalterato. Alla luce di queste considerazioni, riteniamo dunque che non si debbano considerare eventuali aiuti pregressi di importo limitato nel momento in cui devono essere concessi aiuti in regime “de minimis”.
7 settembre 2011
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News |
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13 aprile 2026 |
Sono in vigore dal 30 marzo il nuovo regolamento di esenzione, 2026/562, e gli Orientamenti della Commissione, entrambi diretti a dare supporto a modalità più sostenibili di trasporto terrestre e multimodale, aggiornando nel contempo le regole UE in materia, in sostituzione delle Linee guida del 2008 sugli aiuti alle imprese ferroviarie. Gli Orientamenti dettano le regole di compatibilità degli aiuti soggetti a notifica e a preventiva autorizzazione della Commissione. Il regolamento di esenzione (TBER), secondo le modalità consuete, esenta da notifica alcune categorie di aiuti nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto per vie navigabili interne e del trasporto multimodale sostenibile. Ciò consentirà agli Stati membri di concedere rapidamente aiuti alle condizioni previste. Come dichiarato dalla commissaria Ribera, "queste norme semplificano le procedure e facilitano il sostegno pubblico alle soluzioni di trasporto sostenibili, contribuendo così a rendere il trasporto terrestre europeo più efficiente, accessibile e più verde". |
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28 gennaio 2026 |
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, a partire dal 27 gennaio 2026 è disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi il servizio web per l’integrazione del codice CUP nelle fatture elettroniche relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, come previsto dal provvedimento del 10 dicembre 2025. L'agenzia ha reso disponibile anche un’apposita Guida descrittiva delle modalità con cui il cessionario/committente può intervenire in autonomia per integrare il CUP nella fattura del fornitore.
Il servizio è correlato all'obbligo di apporre il CUP, a partire dal 1° giugno 2023, sulle fatture elettroniche relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive e di poter integrare l'informazione in in momento successivo qualora non sia stata riportata in origine nella fattura elettronica o sia stata riportata in modo errato dal cedente/prestatore e quest’ultimo non abbia provveduto a riemetterla in maniera corretta. |
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23 giugno 2025 |
Il 21 maggio 2025, la Commissione UE ha adottato una nuova Raccomandazione (2025/1099) relativa alla definizione di piccola impresa a media capitalizzazione, le cd "mid-cap". La Commissione raccomanda agli Stati membri, alla BEI, al FEI di utilizzare la definizione armonizzata, ma lascia impregiudicate le definizioni esistenti nel settore degli aiuti di Stato, in particolare nel GBER e negli Orientamenti sul finanziamento del rischio.
La categoria delle mid-cap è costituita da imprese che non sono piccole e medie (si veda la definizione della Raccomandazione 2003/361) e che occupano meno di 750 persone (ULA), il cui fatturato annuo non supera i 150 Meur o il cui totale di bilancio non supera i 129 Meur. Ai fini del calcolo degli effettivi e dei parametri finanziari, la Raccomandazione ricalca la vigente definizione di PMI quanto ai concetti di impresa autonoma, associata e collegata, al collegamento tramite persone fisiche, alle partecipazioni di organismi pubblici, alla regola del biennio, ecc. Sono nuove, invece, alcune disposizioni relative al caso in cui un fondo di investimento abbia investito nell'impresa. |
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1 aprile 2025 |
Con Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali) sono stati prorogati, per le PMI, i termini per la stipula delle polizze catastrofali previste dall’art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Per le grandi imprese resta fermo al 31 marzo 2025 l’obbligo di stipula delle polizze, ma è concessa una dilazione di 90 giorni (dunque al 30 giugno) per quanto riguarda le conseguenze sull’assegnazione delle agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 102 della legge citata, in caso di mancato adeguamento all’obbligo di cui sopra. |
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16 dicembre 2024 |
La Commissione ha adottato in data 10 dicembre il nuovo regolamento 2024/3118 che modifica il 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle attività di produzione primaria in agricoltura. Le modifiche sono entrate in vigore oggi, 16 dicembre, dopo la pubblicazione dell'atto in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 dicembre. Il massimale d'impresa è stato raddoppiato, passando da 25.000 a 50.000 euro per impresa autonoma o impresa unica nell'arco, non più di 3 esercizi finanziari, ma di 3 anni, analogamente a quanto già previsto dal regolamento de minimis generale 2023/2831. In conseguenza dell'aumento del massimale aziendale, sono stati aggiornati sia gli importi corrispondenti degli aiuti sotto forma di prestito e di garanzia, alle condizioni stabilite dall’art. 4 del regolamento 1408/2013, sia i caps nazionali che passano dall’1,5% al 2% della produzione agricola nazionale con riferimento al periodo 2012-2023: per l’Italia il massimale è di 1.375,67 milioni.
Il regolamento 1408 modificato si applicherà fino al 31 dicembre 2032. |
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