 Cumulo tra aiuti de minimis e aiuti anticrisi di importo limitato
La “Comunicazione della Commissione che istituisce il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” stabilisce che gli aiuti di importo limitato “non possono essere cumulati con gli aiuti di cui al regolamento “de minimis” per i medesimi costi ammissibili”. Non è dunque possibile concedere aiuti di importo limitato ad un’impresa che abbia già ottenuto aiuti in regime “de minimis” relativamente alle stesse spese; e ciò a prescindere dal fatto che si superi o meno il tetto globale di 500.000 € stabilito dalla Comunicazione suddetta. Se tale divieto è indiscutibile, è lecito domandarsi se la stessa regola valga anche quando l’ordine degli aiuti sia invertito: se cioè nel valutare l’ammissibilità di un aiuto in “de minimis” si debba tener conto anche di eventuali aiuti di importo limitato ottenuti dallo stesso beneficiario per gli stessi costi. Il problema potrebbe riguardare anche la soglia di riferimento (si deve tener conto solo degli aiuti “de minimis” pregressi, o anche di eventuali aiuti di importo limitato di cui sia stata beneficiaria l’impresa?), ma ci limiteremo in questa sede a valutare l’ammissibilità dell’aiuto. Quando un’amministrazione deve concedere un aiuto in regime “de minimis”, deve rispettare tutti i vincoli e le condizioni poste dal Regolamento n. 1998/2006. Ora, tale regolamento non fa alcun riferimento – ovviamente – agli aiuti di importo limitato, che possono pertanto essere ignorati (a meno che l’amministrazione, per propria scelta autonoma – da indicare esplicitamente nello strumento incentivante, onde evitare contestazioni – non decida di autolimitarsi). Se la Commissione avesse voluto disciplinare le cose diversamente, avrebbe dovuto e potuto modificare il regolamento n. 1998/2006, per tener conto dell’introduzione degli aiuti di importo limitato; cosa che non ha fatto. In realtà, il Quadro temporaneo è pieno di contraddizioni, dovute in parte al fatto che si sono intrecciati due regimi analoghi nella sostanza, ma diversi nella forma; che uno ha una vigenza prolungata nel tempo, mentre l’altro è di breve periodo; che uno è disciplinato da un regolamento, l’altro da una Comunicazione; che il primo potrebbe essere modificato solo con una norma di pari grado. In sostanza, la Comunicazione relativa agli aiuti temporanei non può modificare il regolamento n. 1998/2006, che resta pertanto inalterato. Alla luce di queste considerazioni, riteniamo dunque che non si debbano considerare eventuali aiuti pregressi di importo limitato nel momento in cui devono essere concessi aiuti in regime “de minimis”.
7 settembre 2011
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News |
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1 aprile 2025 |
Con Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali) sono stati prorogati, per le PMI, i termini per la stipula delle polizze catastrofali previste dall’art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Per le grandi imprese resta fermo al 31 marzo 2025 l’obbligo di stipula delle polizze, ma è concessa una dilazione di 90 giorni (dunque al 30 giugno) per quanto riguarda le conseguenze sull’assegnazione delle agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 102 della legge citata, in caso di mancato adeguamento all’obbligo di cui sopra. |
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16 dicembre 2024 |
La Commissione ha adottato in data 10 dicembre il nuovo regolamento 2024/3118 che modifica il 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle attività di produzione primaria in agricoltura. Le modifiche sono entrate in vigore oggi, 16 dicembre, dopo la pubblicazione dell'atto in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 dicembre. Il massimale d'impresa è stato raddoppiato, passando da 25.000 a 50.000 euro per impresa autonoma o impresa unica nell'arco, non più di 3 esercizi finanziari, ma di 3 anni, analogamente a quanto già previsto dal regolamento de minimis generale 2023/2831. In conseguenza dell'aumento del massimale aziendale, sono stati aggiornati sia gli importi corrispondenti degli aiuti sotto forma di prestito e di garanzia, alle condizioni stabilite dall’art. 4 del regolamento 1408/2013, sia i caps nazionali che passano dall’1,5% al 2% della produzione agricola nazionale con riferimento al periodo 2012-2023: per l’Italia il massimale è di 1.375,67 milioni.
Il regolamento 1408 modificato si applicherà fino al 31 dicembre 2032. |
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20 giugno 2024 |
La Commissione europea ha recentemente reso pubblica la nuova proposta di modifica del regolamento n. 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle imprese attive nel settore della produzione primaria in agricoltura. La proposta prevede un innalzamento del massimale individuale a 37.000 euro (da 25.000 che erano) e il conseguente aumento dei massimali nazionali e dell’ESL per i prestiti agevolati e le garanzie. Inoltre, al fine di allinearsi al regolamento 2023/2831, il periodo da prendere in considerazione per il rispetto dei massimali diventa mobile e per ogni nuova concessione si dovrà tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti e non più nei tre esercizi finanziari. E' stata altresì prevista la realizzazione sia di Registri nazionali da parte degli Stati membri (di cui l’Italia è già dotata - registro Sian), sia di un Registro centrale a livello dell'Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026. Da ultimo è stata prorogata la validità del modificato 1408/13 dal 31/12/2027 al 31/12/2032. |
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18 dicembre 2023 |
Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il regolamento n. 1407/2013. Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente, ma contiene alcune novità degne di nota, tra le quali:
1) l'aumento del massimale a 300.000 euro su un triennio mobile che va calcolato dalla data di concessione a ritroso per tre anni; 2) l'estensione del campo di applicazione alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (ma non alla pesca e all'allevamento in acquacoltura); 3) l'eliminazione del regime particolare per il trasporto di merci in conto terzi; 4) un paio di modifiche alla disciplina degli aiuti de minimis in forma di garanzia.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre, serie L. |
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2 novembre 2023 |
Il 25 ottobre scorso è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2391 che ha modificato il regolamento 717/2014 e conseguentemente adeguato anche agli altri regolamenti de minimis. Oltre all’aumento del massimale aiuti Pesca (da 30 a 40.000 euro sul triennio), si è previsto d’ora in avanti di applicare agli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura la disciplina de minimis generale (reg. 1407/2013) e non più quella speciale del settore pesca (reg. 717/2014). Ciò ha sanato un’asimmetria rispetto al settore agricolo nel quale le regole speciali dell’agricoltura si applicano alla sola attività di produzione primaria di prodotti agricoli, mentre trasformazione e commercializzazione ricadono da tempo sotto il regolamento 1407. Restano invece assoggettati al reg. 717/14 gli aiuti alla “produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura” cioè l’insieme delle operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività di preparazione di un prodotto animale o vegetale alla prima vendita e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. |
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