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Cumulo tra aiuti de minimis e aiuti anticrisi di importo limitato

La “Comunicazione della Commissione che istituisce il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” stabilisce che gli aiuti di importo limitato “non possono essere cumulati con gli aiuti di cui al regolamento “de minimis” per i medesimi costi ammissibili”.
Non è dunque possibile concedere aiuti di importo limitato ad un’impresa che abbia già ottenuto aiuti in regime “de minimis” relativamente alle stesse spese; e ciò a prescindere dal fatto che si superi o meno il tetto globale di 500.000 € stabilito dalla Comunicazione suddetta.
Se tale divieto è indiscutibile, è lecito domandarsi se la stessa regola valga anche quando l’ordine degli aiuti sia invertito: se cioè nel valutare l’ammissibilità di un aiuto in “de minimis” si debba tener conto anche di eventuali aiuti di importo limitato ottenuti dallo stesso beneficiario per gli stessi costi. Il problema potrebbe riguardare anche la soglia di riferimento (si deve tener conto solo degli aiuti “de minimis” pregressi, o anche di eventuali aiuti di importo limitato di cui sia stata beneficiaria l’impresa?), ma ci limiteremo in questa sede a valutare l’ammissibilità dell’aiuto.
Quando un’amministrazione deve concedere un aiuto in regime “de minimis”, deve rispettare tutti i vincoli e le condizioni poste dal Regolamento n. 1998/2006. Ora, tale regolamento non fa alcun riferimento – ovviamente – agli aiuti di importo limitato, che possono pertanto essere ignorati (a meno che l’amministrazione, per propria scelta autonoma – da indicare esplicitamente nello strumento incentivante, onde evitare contestazioni – non decida di autolimitarsi). Se la Commissione avesse voluto disciplinare le cose diversamente, avrebbe dovuto e potuto modificare il regolamento n. 1998/2006, per tener conto dell’introduzione degli aiuti di importo limitato; cosa che non ha fatto.
In realtà, il Quadro temporaneo è pieno di contraddizioni, dovute in parte al fatto che si sono intrecciati due regimi analoghi nella sostanza, ma diversi nella forma; che uno ha una vigenza prolungata nel tempo, mentre l’altro è di breve periodo; che uno è disciplinato da un regolamento, l’altro da una Comunicazione; che il primo potrebbe essere modificato solo con una norma di pari grado. In sostanza, la Comunicazione relativa agli aiuti temporanei non può modificare il regolamento n. 1998/2006, che resta pertanto inalterato.
Alla luce di queste considerazioni, riteniamo dunque che non si debbano considerare eventuali aiuti pregressi di importo limitato nel momento in cui devono essere concessi aiuti in regime “de minimis”.

7 settembre 2011

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