 L'applicazione della cosiddetta clausola Deggendorf
La cosiddetta ”clausola Deggendorf”, che vieta l’erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione, è ormai contenuta nella maggior parte dei regimi di aiuto adottati dalle diverse amministrazioni. Ciò in quanto previsto dal Regolamento generale di esenzione per categoria n. 800/2008 e posto come condizione in tutte le recenti decisioni di autorizzazione della Commissione. Orbene, tale clausola è sovente espressa ed applicata in modo non corretto, con conseguenti oneri inutili per l’amministrazione e svantaggi per le imprese. Un errore non più frequente, dovuto alla cattiva abitudine di formulare i bandi col metodo del “copia-incolla”, è quello di riferire la clausola ai soli quattro regimi citati nell’art. 1, comma 1223 della legge n. 296/2006, che chiudeva un annoso contenzioso con la Commissione. Il vincolo deve invece essere esteso, oggi, a tutti i regimi per i quali la Commissione abbia imposto il recupero. Un secondo errore, che alcune amministrazioni stanno via via correggendo, ma ancora largamente diffuso, consiste nel subordinare l’aiuto al fatto che l’impresa beneficiaria non abbia in precedenza beneficiato di aiuti in base ad un regime giudicato illegale e incompatibile dalla Commissione. La formula usualmente utilizzata prevede che l’amministrazione verifichi “che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea …”. Si aggiunge solitamente che “tale verifica è effettuata anche sulla base di dichiarazioni degli interessati”. Ora, le imprese vengono a conoscenza dell’obbligo di restituzione non quando gli aiuti vengono dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione, ma solo quando viene loro notificata un’ingiunzione di recupero. E ciò non solo per una difficoltà oggettiva delle imprese ad essere informate sulle vicende di un regime (i cui aiuti risalgono solitamente a molti anni prima) la cui compatibilità sia stata contestata dalla Commissione (decisione, eventuale contenzioso successivo, ecc.), ma soprattutto perché una decisione che dichiara un regime di aiuto illegale e incompatibile può essere articolata: prevedere, cioè, l’incompatibilità in certi casi e la compatibilità in altri (come è stato per i contratti di formazione e lavoro), o fare salvo il ricorso al “de minimis”, a sanatoria, o escludere dal recupero gli aiuti concessi a determinati soggetti (perché svolgono attività di “prossimità”, o non in concorrenza internazionale, o perché sono qualificabili “Organismi di ricerca”, ecc.). In questi casi le imprese hanno certezza di dover restituire gli aiuti ottenuti solo nel momento in cui viene loro notificata appunto l’ingiunzione di recupero dal soggetto che ha concesso l’aiuto. Non è dunque corretto chiedere alle imprese di dichiarare che non sono tra coloro che hanno ricevuto aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione, ma – come dispone lo stesso Regolamento n. 800/2008, all’art.1, 6° comma – che esse non sono “destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile”: questo le imprese sono in grado di dichiarare, con tutte le conseguenze di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445. E, d’altra parte, il 16° considerando del Regolamento suddetto precisa che “tale disposizione non deve pregiudicare il legittimo affidamento dei beneficiari di regimi di aiuti che non sono destinatari di un ordine di recupero” (ancorché il regime sia stato dichiarato illegale e incompatibile). Il terzo errore, riscontrato in quasi tutti i regimi, consiste nel fatto che la clausola Deggendorf viene inserita tra le condizioni di ammissibilità, nel senso che viene subordinata la concessione di un’agevolazione o appunto l’ammissibilità della domanda, al fatto che l’impresa richiedente non sia inadempiente rispetto agli obblighi “Deggendorf”. Ora, come è chiaramente espresso all’art. 1, par. 6, a) del Regolamento 800 citato, in caso di pendenza di un ordine di recupero deve essere escluso il pagamento di un ulteriore aiuto, non la concessione, che dunque rimarrà, nel caso, sospesa. D’altra parte, tale previsione deriva appunto dalla Sentenza della Corte nel caso Deggendorf, in cui si statuisce: “La Commissione pertanto non abusa del potere discrezionale di cui essa dispone quando, chiamata a pronunciarsi sul progetto di aiuto che uno Stato membro intende concedere ad un’impresa, adotta una decisione la quale, nell’autorizzare detto aiuto, ne sospende però il versamento sinché l’impresa non abbia restituito un precedente aiuto illegittimo …”. Rileviamo infine che la clausola in questione viene spesso applicata anche ai regimi che prevedono la concessione di agevolazioni in regime “de minimis”. Facciamo notare che, ai sensi della giurisprudenza della Corte appena citata, è facoltà della Commissione (“la commissione non abusa del suo potere discrezionale”) imporre la clausola sospensiva. La sua utilizzazione da parte di un’amministrazione sarà dunque giustificata quando un regime sia legittimato – sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato – da una decisione di autorizzazione o da un Regolamento di esenzione che contenga esplicitamente quella condizione. Ora, il Regolamento n. 1998/2006 – come del resto tutti gli altri Regolamenti di esenzione, ad eccezione del regolamento n. 800/2008 – non stabilisce alcuna condizione di questo genere: di conseguenza, l’apposizione di una clausola Deggendorf limitante l’erogazione di aiuti in regime “de minimis” risulta a nostro avviso arbitraria.
15 maggio 2011
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News |
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1 aprile 2025 |
Con Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali) sono stati prorogati, per le PMI, i termini per la stipula delle polizze catastrofali previste dall’art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Per le grandi imprese resta fermo al 31 marzo 2025 l’obbligo di stipula delle polizze, ma è concessa una dilazione di 90 giorni (dunque al 30 giugno) per quanto riguarda le conseguenze sull’assegnazione delle agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 102 della legge citata, in caso di mancato adeguamento all’obbligo di cui sopra. |
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16 dicembre 2024 |
La Commissione ha adottato in data 10 dicembre il nuovo regolamento 2024/3118 che modifica il 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle attività di produzione primaria in agricoltura. Le modifiche sono entrate in vigore oggi, 16 dicembre, dopo la pubblicazione dell'atto in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 dicembre. Il massimale d'impresa è stato raddoppiato, passando da 25.000 a 50.000 euro per impresa autonoma o impresa unica nell'arco, non più di 3 esercizi finanziari, ma di 3 anni, analogamente a quanto già previsto dal regolamento de minimis generale 2023/2831. In conseguenza dell'aumento del massimale aziendale, sono stati aggiornati sia gli importi corrispondenti degli aiuti sotto forma di prestito e di garanzia, alle condizioni stabilite dall’art. 4 del regolamento 1408/2013, sia i caps nazionali che passano dall’1,5% al 2% della produzione agricola nazionale con riferimento al periodo 2012-2023: per l’Italia il massimale è di 1.375,67 milioni.
Il regolamento 1408 modificato si applicherà fino al 31 dicembre 2032. |
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20 giugno 2024 |
La Commissione europea ha recentemente reso pubblica la nuova proposta di modifica del regolamento n. 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle imprese attive nel settore della produzione primaria in agricoltura. La proposta prevede un innalzamento del massimale individuale a 37.000 euro (da 25.000 che erano) e il conseguente aumento dei massimali nazionali e dell’ESL per i prestiti agevolati e le garanzie. Inoltre, al fine di allinearsi al regolamento 2023/2831, il periodo da prendere in considerazione per il rispetto dei massimali diventa mobile e per ogni nuova concessione si dovrà tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti e non più nei tre esercizi finanziari. E' stata altresì prevista la realizzazione sia di Registri nazionali da parte degli Stati membri (di cui l’Italia è già dotata - registro Sian), sia di un Registro centrale a livello dell'Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026. Da ultimo è stata prorogata la validità del modificato 1408/13 dal 31/12/2027 al 31/12/2032. |
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18 dicembre 2023 |
Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il regolamento n. 1407/2013. Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente, ma contiene alcune novità degne di nota, tra le quali:
1) l'aumento del massimale a 300.000 euro su un triennio mobile che va calcolato dalla data di concessione a ritroso per tre anni; 2) l'estensione del campo di applicazione alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (ma non alla pesca e all'allevamento in acquacoltura); 3) l'eliminazione del regime particolare per il trasporto di merci in conto terzi; 4) un paio di modifiche alla disciplina degli aiuti de minimis in forma di garanzia.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre, serie L. |
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2 novembre 2023 |
Il 25 ottobre scorso è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2391 che ha modificato il regolamento 717/2014 e conseguentemente adeguato anche agli altri regolamenti de minimis. Oltre all’aumento del massimale aiuti Pesca (da 30 a 40.000 euro sul triennio), si è previsto d’ora in avanti di applicare agli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura la disciplina de minimis generale (reg. 1407/2013) e non più quella speciale del settore pesca (reg. 717/2014). Ciò ha sanato un’asimmetria rispetto al settore agricolo nel quale le regole speciali dell’agricoltura si applicano alla sola attività di produzione primaria di prodotti agricoli, mentre trasformazione e commercializzazione ricadono da tempo sotto il regolamento 1407. Restano invece assoggettati al reg. 717/14 gli aiuti alla “produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura” cioè l’insieme delle operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività di preparazione di un prodotto animale o vegetale alla prima vendita e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. |
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