22 gennaio 2001

Carlo E. Baldi
LA COMMISSIONE ACCETTA I NOSTRI SUGGERIMENTI

La Commissione ha finalmente adottato i regolamenti "di esenzione" su cui abbiamo fatto le osservazioni pubblicate il 7 aprile e il 21 aprile scorsi. Gli aiuti di importanza minore (de minimis) sono disciplinati dal regolamento n. 69/2001 (GUCE L10 del 13.1.2001).

La regolamentazione della materia non è cambiata, nella sostanza, rispetto a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione del 1996 e dalla bozza pubblicata in Gazzetta nel marzo scorso. Sono state tuttavia introdotte alcune novità di rilievo, dal punto di vista dell’utilizzazione dello strumento, tutte dettate dalle nostre proposte suddette.

Il primo aspetto critico del regime precedente, da noi più volte sottolineato, era insito nella determinazione del periodo di riferimento di tre anni. La precedente formulazione era ambigua ed aveva trovato frequentemente (anche su suggerimento del Ministero dell’Industria) una applicazione assolutamente discutibile: i tre anni venivano cioè considerati come periodi statici, calcolati a partire dal primo aiuto de minimis ricevuto da ogni singola impresa. Il regolamento finalmente prende posizione, stabilendo in maniera inequivocabile che "il periodo di riferimento deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato". Come abbiamo sempre sostenuto, i tre anni si calcolano retroattivamente, ogni volta che deve essere concesso un nuovo aiuto.

Un secondo punto molto controverso riguardava la determinazione del momento da prendere in considerazione per l’imputazione temporale dell’aiuto. Delle tre ipotesi possibili (domanda, concessione, erogazione), abbiamo sempre sostenuto più appropriata – ancorché non priva di controindicazioni – quella che privilegia la concessione. In questo senso si è orientata la Commissione, nel momento in cui ha riconosciuto opportuno determinare una scelta univoca. Ciò chiarisce molti dubbi, ma potrà far sorgere qualche problema, nel caso in cui, ad esempio, un aiuto venga dilazionato nel tempo, oltre i tre anni. L’imputazione della totalità dell’aiuto al momento della concessione potrebbe infatti far salire l’importo oltre i 100.000 eur e costringere quindi alla sua riduzione, anche se l’erogazione materiale rispettasse i limiti.

Il terzo punto che viene chiarito è quello della cumulabilità tra aiuto de minimis e aiuto autorizzato: il cumulo è consentito solo se gli aiuti riguardano iniziative e spese diverse, o anche per le stesse spese? La Commissione ha optato per la seconda ipotesi. Le amministrazioni avranno quindi un mezzo per aumentare la percentuale di aiuto, sommando le intensità autorizzate (ad esempio il 7,5% o il 15%) ai 100.000 eur (nella misura in cui ciascuna impresa sia in grado di riceverli): questa soluzione era già stata adottata, ad esempio, dalla Provincia di Bolzano (legge 4/97), ma ha sempre sollevato molte perplessità in altre amministrazioni. È una impostazione che, anche se è formalmente ineccepibile, come abbiamo più volte sottolineato, non ci trova d’accordo. Siamo tuttavia soddisfatti che la Commissione abbia condiviso l’esigenza da noi sottolineata di fare chiarezza.