7 aprile 2000

Carlo E. Baldi
Osservazioni sul progetto di regolamento di esenzione per gli aiuti de minimis: individuazione del triennio; cumulo

L'applicazione del regime de minimis da parte delle amministrazioni nazionali e della stessa Commissione, dovuta alla formulazione per alcuni versi ambigua della Comunicazione della Commissione 96/C 68/06, lascia spazio ad alcune critiche. Il testo del progetto di regolamento in oggetto corregge solo in parte le suddette ambiguità; riteniamo pertanto utile fornire un contributo in proposito.

I tre anni su cui calcolare la soglia di 100.000 EUR
Il progetto di regolamento stabilisce chiaramente e ripetutamente (4° e 7° considerando e 2° comma dell'art.2) che l'importo complessivo degli aiuti accordati a titolo della regola de minimis non possa superare la soglia di "100.000 EUR su un periodo di tre anni". In sostanza, nel valutare se una impresa, in un determinato momento , può beneficiare di un aiuto in regime de minimis, si deve tener conto degli aiuti ottenuti in base allo stesso regime nel triennio precedente: triennio che scorre giorno dopo giorno e che si aggiorna ogni volta che si pone il problema dell'ammissibilità di un nuovo aiuto.

La regola dunque è chiara e non dovrebbe porre problemi di applicazione, se non fosse per una interpretazione diffusa, derivante dalla Comunicazione del 1996, che ci risulta accettata dalla stessa Commissione. La Comunicazione in questione, nello stabilire il tetto degli aiuti concedibili, precisava che questi non potessero superare i "100.000 ecu su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis": formula decisamente infelice, dovuta ad una pedissequa trascrizione dalla lettera agli Stati membri del 23 marzo 1993 (spiegazione opportuna sette mesi dopo l'instaurazione del regime, assolutamente impropria e fuorviante tre anni dopo). Questa formula ha portato sovente a scandire il tempo in trienni (a partire, appunto, dal primo aiuto), nell'ambito dei quali l'impresa dispone dell'intero plafond: in pratica, se il primo aiuto fosse stato ottenuto nel luglio 1996, il primo triennio terminerebbe nel luglio 1999, il secondo nel luglio 2002, e così via.

La differenza tra le due interpretazioni risulta evidente dall'esempio seguente. Se una impresa avesse ottenuto un aiuto di 20.000 ecu nel luglio '96, altri 30.000 nel settembre '98 e ulteriori 50.000 eur nel giugno '99, avrebbe esaurito a quel punto il suo plafond di 100.000 eur; secondo l'interpretazione appena riportata, dal luglio '99 la stessa impresa avrebbe potuto ottenere, anche in unica soluzione, i 100.000 EUR del successivo triennio. In questo modo l'impresa otterrebbe, nell'arco di due mesi, ben 150.000 eur (che potrebbero essere 180.000, nel caso non ci fosse stato l'aiuto del settembre '98). Se invece si considera il triennio come un periodo di tempo che scorre, la stessa impresa, dal luglio '99 al settembre '2001 potrà ottenere solo 20.000 EUR, dall'ottobre 2001 si "libereranno" altri 30.000 EUR e gli altri 50.000 dal luglio 2002: solo in questo modo l'aiuto ottenuto dall'impresa "su un periodo di tre anni" non supererà mai il tetto di 100.000 EUR.

La nuova formula adottata nella proposta di regolamento è stata opportunamente corretta e non richiederebbe, dunque, precisazioni. Tuttavia quattro anni di interpretazione diversa - accettata, lo ripeto dalla Commissione - potrebbero indurre ancora in errore. Ci sembra dunque opportuna una precisazione nel nuovo testo, in modo che la regola sia applicata da tutti in maniera uniforme. Sarebbe sufficiente, ad esempio, aggiungere quattro parole al primo comma dell'articolo 3. Il testo diventerebbe: "…e si fa rilasciare dall'impresa una dichiarazione scritta attestante che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti nei tre anni precedenti ad un livello eccedente …..".

Cumulabilità tra aiuti de minimis e aiuti autorizzati
Il progetto di regolamento - seppure solo nel 4° considerando - riprende il principio della cumulabilità tra aiuti de minimis e aiuti autorizzati dalla Commissione.

Lo spirito e la funzione del de minimis sono quelli di non costringere le autorità pubbliche nazionali a notificare aiuti trascurabili e la Commissione a valutarli, stabilendo per questi un tetto in un arco temporale. Ciò però non deve precludere all'impresa la possibilità di accedere alle agevolazioni più consistenti, previste da strumenti agevolativi autorizzati dalla Commissione. Si tratta, in sostanza, di due contabilità: una riferita all'impresa (che somma tutti gli aiuti ottenuti in base a quel regime, anche se collegati ad iniziative diverse), l'altra relativa ad ogni singola iniziativa (senza limiti, dunque, per quanto riguarda la possibilità di accedere a più agevolazioni per progetti diversi). Il fatto di avere raggiunto il proprio tetto di aiuti de minimis non impedisce, cioè, all'impresa di ottenere altri aiuti autorizzati dalla Commissione.

Questa previsione è stata interpretata - anche in questo caso, ci risulta, con il tacito accordo della Commissione - anche nel senso di permettere di accordare contestualmente (nell'ambito, cioè, dello stesso strumento agevolativo e per lo stesso investimento) massimali di aiuto pari alla somma del de minimis e della percentuale autorizzata dalla Commissione per le iniziative previste. Così, ad esempio, per un investimento di 500 milioni una piccola impresa potrebbe ottenere un aiuto pari a 75 milioni (il 15% dell'investimento) più 193 milioni (il de minimis): cioè oltre il 53%.

E’ vero che il risultato, al termine dei tre anni, può essere lo stesso: in ogni caso non può essere superato il limite consistente nella eventuale somma delle agevolazioni in percentuale consentite dai diversi regimi autorizzati e dei 100.000 EUR in regime de minimis. Le cose tuttavia cambiano se si considera che due imprese, nelle stesse condizioni, ma localizzate in due regioni diverse (e quindi accedenti a due agevolazioni diverse), per la medesima iniziativa, possono ottenere (per un investimento di 500 milioni di lire) un aiuto, l’una di 75 milioni, l’altra di 268; non è detto che la prima avrà successivamente la possibilità (esistenza di strumenti agevolativi) o l’occasione (ulteriori iniziative) di coprire il suo plafond di de minimis. E, in ogni caso, lo squilibrio - e la possibile distorsione della concorrenza - si realizza palesemente in relazione all’investimento considerato.

A noi sembra che l’interpretazione in questione non sia corretta e non sia in linea con l’approccio generale della Commissione alla tematica degli aiuti di Stato. Diverso sarebbe - ci sembra - se, anche nell'ambito dello stesso strumento agevolativo, si articolasse l'intervento in modo da prendere in considerazione due investimenti diversi, anche se tra loro collegati, uno dei quali agevolato con le percentuali ammesse per quella categoria di investimenti (ad esempio il 15%), l'altro con un aiuto de minimis, per una percentuale anche più elevata sull'investimento (ad esempio, il 15% per le opere murarie, il de minimis per gli arredi). Non siamo tuttavia contrari all' applicazione delle regole nel senso più permissivo; queste però devono essere scritte in maniera da non lasciare dubbi sulla loro interpretazione, che portino ad applicazioni differenti da parte delle diverse amministrazioni.

Se dunque si volesse escludere la possibilità di cumulo delle due tipologie di aiuto per lo stesso investimento (o meglio, per la stessa spesa), si potrebbe, ad esempio, integrare l'ultima frase del 4° considerando nella maniera seguente: "Ciò lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano altri aiuti autorizzati dalla Commissione, per spese diverse". Se, al contrario, se ne intendesse permettere l'erogazione contestuale, sarebbe sufficiente sostituire le tre parole in grassetto con le seguenti: "anche per le stesse spese". Se così non si facesse si trasferirebbero sull'interprete le incertezze del "legislatore".