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7 aprile 2000
Carlo E. Baldi
Osservazioni sul progetto di regolamento di esenzione per gli aiuti
de minimis: individuazione del triennio; cumulo
L'applicazione del regime de minimis
da parte delle amministrazioni nazionali e della stessa Commissione, dovuta
alla formulazione per alcuni versi ambigua della Comunicazione della Commissione
96/C 68/06, lascia spazio ad alcune critiche. Il testo del progetto di
regolamento in oggetto corregge solo in parte le suddette ambiguità;
riteniamo pertanto utile fornire un contributo in proposito.
I tre anni su cui calcolare la soglia
di 100.000 EUR
Il progetto di regolamento stabilisce chiaramente
e ripetutamente (4° e 7° considerando e 2° comma dell'art.2)
che l'importo complessivo degli aiuti accordati a titolo della regola de
minimis non possa superare la soglia di "100.000 EUR su un periodo
di tre anni". In sostanza, nel valutare se una impresa, in un determinato
momento , può beneficiare di un aiuto in regime de minimis,
si deve tener conto degli aiuti ottenuti in base allo stesso regime nel
triennio precedente: triennio che scorre giorno dopo giorno e che si aggiorna
ogni volta che si pone il problema dell'ammissibilità di un nuovo
aiuto.
La regola dunque è chiara e non
dovrebbe porre problemi di applicazione, se non fosse per una interpretazione
diffusa, derivante dalla Comunicazione del 1996, che ci risulta accettata
dalla stessa Commissione. La Comunicazione in questione, nello stabilire
il tetto degli aiuti concedibili, precisava che questi non potessero superare
i "100.000 ecu su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del
primo aiuto de minimis": formula decisamente infelice, dovuta ad una
pedissequa trascrizione dalla lettera agli Stati membri del 23 marzo 1993
(spiegazione opportuna sette mesi dopo l'instaurazione del regime, assolutamente
impropria e fuorviante tre anni dopo). Questa formula ha portato sovente
a scandire il tempo in trienni (a partire, appunto, dal primo aiuto), nell'ambito
dei quali l'impresa dispone dell'intero plafond: in pratica, se il primo
aiuto fosse stato ottenuto nel luglio 1996, il primo triennio terminerebbe
nel luglio 1999, il secondo nel luglio 2002, e così via.
La differenza tra le due interpretazioni
risulta evidente dall'esempio seguente. Se una impresa avesse ottenuto
un aiuto di 20.000 ecu nel luglio '96, altri 30.000 nel settembre '98 e
ulteriori 50.000 eur nel giugno '99, avrebbe esaurito a quel punto il suo
plafond di 100.000 eur; secondo l'interpretazione appena riportata, dal
luglio '99 la stessa impresa avrebbe potuto ottenere, anche in unica soluzione,
i 100.000 EUR del successivo triennio. In questo modo l'impresa otterrebbe,
nell'arco di due mesi, ben 150.000 eur (che potrebbero essere 180.000,
nel caso non ci fosse stato l'aiuto del settembre '98). Se invece si considera
il triennio come un periodo di tempo che scorre, la stessa impresa, dal
luglio '99 al settembre '2001 potrà ottenere solo 20.000 EUR, dall'ottobre
2001 si "libereranno" altri 30.000 EUR e gli altri 50.000 dal luglio 2002:
solo in questo modo l'aiuto ottenuto dall'impresa "su un periodo di tre
anni" non supererà mai il tetto di 100.000 EUR.
La nuova formula adottata nella proposta
di regolamento è stata opportunamente corretta e non richiederebbe,
dunque, precisazioni. Tuttavia quattro anni di interpretazione diversa
- accettata, lo ripeto dalla Commissione - potrebbero indurre ancora in
errore. Ci sembra dunque opportuna una precisazione nel nuovo testo, in
modo che la regola sia applicata da tutti in maniera uniforme. Sarebbe
sufficiente, ad esempio, aggiungere quattro parole al primo comma dell'articolo
3. Il testo diventerebbe: "…e si fa rilasciare dall'impresa una dichiarazione
scritta attestante che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo
degli aiuti de minimis ricevuti nei tre anni precedenti ad un livello
eccedente …..".
Cumulabilità tra aiuti de
minimis e aiuti autorizzati
Il progetto di regolamento - seppure solo
nel 4° considerando - riprende il principio della cumulabilità
tra aiuti de minimis e aiuti autorizzati dalla Commissione.
Lo spirito e la funzione del de minimis
sono quelli di non costringere le autorità pubbliche nazionali a
notificare aiuti trascurabili e la Commissione a valutarli, stabilendo
per questi un tetto in un arco temporale. Ciò però non deve
precludere all'impresa la possibilità di accedere alle agevolazioni
più consistenti, previste da strumenti agevolativi autorizzati dalla
Commissione. Si tratta, in sostanza, di due contabilità: una riferita
all'impresa (che somma tutti gli aiuti ottenuti in base a quel regime,
anche se collegati ad iniziative diverse), l'altra relativa ad ogni singola
iniziativa (senza limiti, dunque, per quanto riguarda la possibilità
di accedere a più agevolazioni per progetti diversi). Il fatto di
avere raggiunto il proprio tetto di aiuti de minimis non impedisce,
cioè, all'impresa di ottenere altri aiuti autorizzati dalla
Commissione.
Questa previsione è stata interpretata
- anche in questo caso, ci risulta, con il tacito accordo della Commissione
- anche nel senso di permettere di accordare contestualmente (nell'ambito,
cioè, dello stesso strumento agevolativo e per lo stesso investimento)
massimali di aiuto pari alla somma del de minimis e della percentuale
autorizzata dalla Commissione per le iniziative previste. Così,
ad esempio, per un investimento di 500 milioni una piccola impresa potrebbe
ottenere un aiuto pari a 75 milioni (il 15% dell'investimento) più
193 milioni (il de minimis): cioè oltre il 53%.
E’ vero che il risultato, al termine dei
tre anni, può essere lo stesso: in ogni caso non può essere
superato il limite consistente nella eventuale somma delle agevolazioni
in percentuale consentite dai diversi regimi autorizzati e dei 100.000
EUR in regime de minimis. Le cose tuttavia cambiano se si considera
che due imprese, nelle stesse condizioni, ma localizzate in due regioni
diverse (e quindi accedenti a due agevolazioni diverse), per la medesima
iniziativa, possono ottenere (per un investimento di 500 milioni di lire)
un aiuto, l’una di 75 milioni, l’altra di 268; non è detto che la
prima avrà successivamente la possibilità (esistenza di strumenti
agevolativi) o l’occasione (ulteriori iniziative) di coprire il suo plafond
di de minimis. E, in ogni caso, lo squilibrio - e la possibile distorsione
della concorrenza - si realizza palesemente in relazione all’investimento
considerato.
A noi sembra che l’interpretazione in questione
non sia corretta e non sia in linea con l’approccio generale della Commissione
alla tematica degli aiuti di Stato. Diverso sarebbe - ci sembra - se, anche
nell'ambito dello stesso strumento agevolativo, si articolasse l'intervento
in modo da prendere in considerazione due investimenti diversi, anche se
tra loro collegati, uno dei quali agevolato con le percentuali ammesse
per quella categoria di investimenti (ad esempio il 15%), l'altro con un
aiuto de minimis, per una percentuale anche più elevata sull'investimento
(ad esempio, il 15% per le opere murarie, il de minimis per gli
arredi). Non siamo tuttavia contrari all' applicazione delle regole nel
senso più permissivo; queste però devono essere scritte in
maniera da non lasciare dubbi sulla loro interpretazione, che portino ad
applicazioni differenti da parte delle diverse amministrazioni.
Se dunque si volesse escludere la possibilità
di cumulo delle due tipologie di aiuto per lo stesso investimento (o meglio,
per la stessa spesa), si potrebbe, ad esempio, integrare l'ultima frase
del 4° considerando nella maniera seguente: "Ciò lascia impregiudicata
la possibilità che le imprese ricevano altri aiuti autorizzati dalla
Commissione, per spese diverse". Se, al contrario, se ne intendesse
permettere l'erogazione contestuale, sarebbe sufficiente sostituire le
tre parole in grassetto con le seguenti: "anche per le stesse spese".
Se così non si facesse si trasferirebbero sull'interprete le incertezze
del "legislatore".
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