21 aprile 2000

Carlo E. Baldi
Osservazioni sul progetto di regolamento di esenzione per gli aiuti de minimis: imputazione temporale dell'aiuto

Dato che il progetto di regolamento fissa il limite di 100.000 EUR di aiuto raggiungibile nell'arco temporale di tre anni, per stabilire il plafond in dotazione di ciascuna impresa momento per momento è necessario poter "datare" ciascun aiuto.

La procedura seguita per la concessione di un'agevolazione è normalmente lunga e prevede diverse tappe: la domanda, l'istruttoria, la delibera di concessione, l'erogazione; l'intervallo di tempo dalla prima all'ultima fase (che può anche avvenire in più trances) va da alcuni mesi all'anno e oltre. Prendere in considerazione l'uno o l'altro di questi momenti può avere, evidentemente, conseguenze sull'ammissibilità dell'aiuto. Sarebbe, a nostro avviso, opportuno che il regolamento facesse una scelta in proposito. Le considerazioni che seguono hanno lo scopo di fornire alcune indicazioni di buon senso, nessuna delle quali, peraltro, risolve il problema in maniera inopinabile.

Optare per la data di presentazione della domanda darebbe la certezza della determinazione del momento e offrirebbe il vantaggio, per il potenziale beneficiario, di poter valutare a priori l'ammissibilità - sotto il profilo in questione - della sua richiesta. Si tratta tuttavia di un riferimento troppo distante dal momento significativo dal punto di vista della concorrenza: quello in cui l'impresa può beneficiare dell'aiuto. Una impresa che avesse già raggiunto il suo plafond non potrebbe nemmeno presentare una domanda relativa ad investimenti - e quindi aiuti - futuri, che avverrebbero magari oltre il termine del triennio.

La scelta dell'istruttoria presenta un eccessivo carattere di indeterminatezza, data la lunghezza delle procedure. Certamente più preciso è il riferimento alla delibera di concessione dell'agevolazione, che rappresenta il momento in cui l'impresa acquisisce il titolo ad ottenere l'aiuto: Anche in questo caso esistono controindicazioni, legate soprattutto al fatto che l'effettiva utilizzazione delle risorse avviene comunque in un momento successivo, distante anche mesi (specie se l'erogazione viene effettuata in più versamenti): in pratica, viene allontanata, rispetto all'erogazione, la data alla quale imputare gli aiuti pregressi (con effetto, magari, di fare uscire dal triennio un aiuto riconducibile oggettivamente ad esso) e viene anticipata quella relativa alle agevolazioni attuali, delle quali si deve stabilire l'ammissibilità (con l'effetto possibile di escludere un aiuto che, nel momento in cui l'impresa ne potrebbe beneficiare, risulterebbe invece ammissibile).

Dal punto di vista logico, sarebbe l'erogazione il momento significativo. Essa determina il trasferimento delle risorse e quindi la possibile causa di distorsione della concorrenza. Si tratta tuttavia di un momento chiaramente individuabile per il passato, ma indeterminato (quando deve essere presa la decisione di concessione dell'agevolazione) per quanto riguarda il futuro: esso è subordinato ad adempimenti successivi, a problemi di liquidità dell'amministrazione, a frazionamenti dei versamenti, ai tempi di realizzazione dei lavori, cui può essere subordinata una o più erogazioni.

Come si vede, ogni opzione comporta problemi; si tratta quindi di scegliere il male minore. In questo spirito ci sembra dunque che sia da privilegiare la terza ipotesi, quella cioè della delibera di concessione. La ragione di questa scelta è di tipo pratico: con la delibera l'amministrazione prende la decisione e deve quindi conoscere tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione. Se si dovesse verificare successivamente l'eventuale erogazione, nel frattempo, di aiuti non conteggiati, si porrebbe il problema di revocare gli aiuti concessi e di riaprire la graduatoria. D'altra parte, anche se l'erogazione sarà successiva, è dalla delibera di concessione che discende il diritto dell'impresa ad ottenere l'aiuto.

Pur nell'incertezza della scelta più opportuna, mi sembra necessario che questa venga comunque fatta, a garanzia di un comportamento uniforme e dell'effettivo rispetto dei limiti imposti dalla disciplina del de minimis. Il regolamento dovrebbe quindi esprimersi in proposito (magari anche solo nei consideranda), o indicando una opzione, o imponendo che questa venga fatta a livello di Stato membro: meccanismi procedurali diversi potrebbero far propendere per soluzioni diverse, che dovrebbero comunque essere uniformi, almeno a livello del singolo Stato, in quanto gli aiuti hanno origine da enti erogatori diversi.