 Obbligo di assicurazione per i danni da calamità naturali - Prorogati i termini
Con Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali) sono stati prorogati, per le PMI, i termini per la stipula delle polizze catastrofali previste dall’art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Per le grandi imprese resta fermo al 31 marzo 2025 l’obbligo di stipula delle polizze, ma è concessa una dilazione di 90 giorni (dunque al 30 giugno) per quanto riguarda le conseguenze sull’assegnazione delle agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 102 della legge citata, in caso di mancato adeguamento all’obbligo di cui sopra.
Al di là dell’opportuna – e attesa – proroga dei termini, il provvedimento non chiarisce i dubbi che il provvedimento aveva ingenerato, anzi, ne aggiunge di ulteriori.
Resta il dubbio circa l’interpretazione delle conseguenze da attribuire all’inadempimento dell’obbligo assicurativo nei termini pur dilazionati: cosa significa che di tale inadempimento “si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario”. Come si è detto, il Codice degli incentivi lo traduce nella preclusione dell’accesso alle agevolazioni, che, a nostro avviso, significa inammissibilità. Ma il Codice suddetto deve ancora essere adottato dalle Camere e potrebbe subire modifiche, anche in questa parte. E, in ogni caso, una condizione di ammissibilità di questa portata dovrà essere inserita nei bandi o nelle misure di aiuto, che dovranno tener conto dei nuovi termini.
Ma il decreto aggiunge ulteriori complicazioni. Già la fissazione di termini diversi in funzione della dimensione dei beneficiari richiederà una gestione differenziata delle misure agevolative (e, prima, la scrittura dei testi normativi che lo precisi). Ma ciò che potrà essere fonte di confusione è il ricorso, da parte del nuovo provvedimento, a criteri per la determinazione della dimensione aziendale diversi da quelli utilizzati da ogni amministrazione nella gestione di tutti gli strumenti agevolativi: quelli cui si riferiscono le regole europee in materia di aiuti di Stato, utilizzati in tutte le misure di aiuto, in particolare, per individuare i soggetti ammissibili e le intensità degli aiuti; criteri noti ormai, non solo, appunto, alle amministrazioni, ma anche alle imprese.
Il decreto legge 39/2025 rinvia infatti alle definizioni contenute nella direttiva (UE) 2023/2775[1], che come è evidenziato dalla tabella seguente, differiscono in maniera non irrilevante da quelle contenute nella Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese, che costituisce oggi l’Allegato I ai diversi Regolamenti di esenzione per categoria.
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Direttiva 202372775
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Raccomandazione PMI
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Microimpresa
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Totale stato patrimoniale
450.000 €
Ricavi netti
900.000 €
Media dipendenti
Fino a 10
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Totale di bilancio
2.000.000 €
Fatturato
2.000.000 €
Occupati (ULA)
Meno di 10
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Piccola impresa
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Totale stato patrimoniale
5.000.000 €
Ricavi netti
10.000.000 €
Media dipendenti
Fino a 50
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Totale di bilancio
10.000.000 €
Fatturato
10.000.000 €
Occupati (ULA)
Meno di 50
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Media impresa
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Totale stato patrimoniale
25.000.000 €
Ricavi netti
50.000.000 €
Media dipendenti
Fino a 250
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Totale di bilancio
43.000.000 €
Fatturato
50.000.000 €
Occupati (ULA)
Meno di 250
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Oltre alle differenze numeriche, va osservato che le due disposizioni applicano i parametri in maniera diversa: la Direttiva richiede che siano rispettati almeno due dei tre parametri, mentre la Raccomandazione consente di utilizzare quello più favorevole tra i due parametri finanziari, ma richiede sia comunque rispettato quello occupazionale. Per quanto riguarda quest’ultimo, poi, mentre la Direttiva fa riferimento alla media dei dipendenti durante l’esercizio finanziario di riferimento, la Raccomandazione utilizza le ULA: e ciò può rappresentare una differenza assai sensibile, specie in settori con una forte presenza di dipendenti stagionali o part time (in particolare tutte le attività legate al turismo estivo o invernale). Infine, le definizioni di cui alla Direttiva si riferiscono alle imprese intese come soggetti giuridici, non essendo rilevanti gli eventuali rapporti di associazione o collegamento utilizzate dalla definizione di PMI di cui alla Raccomandazione: di conseguenza, imprese che, per la loro appartenenza a un gruppo, risultano di grandi dimensioni ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, possono risultare medie o piccole ai fini della proroga dell’obbligo assicurativo.
Queste differenze obbligheranno le Amministrazioni, nel periodo transitorio, a utilizzare parametri diversi per stabilire da un lato l’ammissibilità alla misura di aiuto, dall’altro, la sanzione (inammissibilità) per inadempimento dell’obbligo assicurativo.
1 aprile 2025
----------------------------------------------------------------- [1] Si tratta della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, modificata da ultimo dalla Direttiva (UE) 2024/1306 del 23 aprile 2024.
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News |
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10 maggio 2026 |
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 maggio è stato pubblicato il nuovo Quadro Temporaneo della Commissione per gli aiuti di Stato a fronte della recente crisi in Medio Oriente. Così come le precedenti misure temporanee Covid-19 e Ucraina, anche in questo caso gli aiuti devono essere notificati alla Commissione per essere preventivamente autorizzati.
La Commissione valuterà quindi il sostegno straordinario dei prezzi attraverso aiuti temporanei di importo limitato alle imprese 1) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 2) attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne e 3) che prestano servizi di trasporto marittimo a corto raggio intra-UE.
Sono inoltre previste deroghe della disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita per ovviare all'eccezionale di impennata dei prezzi derivante dall'attuale situazione in Medio Oriente. |
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29 aprile 2026 |
E' del 18 marzo la Raccomandazione della Commissione 2026/720 relativa a una definizione comune di imprese, start-up e scale-up innovative là dove diversi Stati membri e lo stesso regolamento di esenzione n. 651/2014 hanno già adottato proprie definizioni per le rispettive finalità, circostanza che tuttavia può determinare incoerenza applicativa delle misure strategiche a sostegno delle imprese innovative, costantemente elaborate sia in ambito nazionale che unionale. Di qui l'esigenza di adottare la Raccomandazione in questione. Essa definisce l’«innovazione», in conformità a classificazioni internazionali ampiamente utilizzate, come un prodotto, un servizio o un processo nuovo o migliorato che differisce in modo significativo dalle precedenti iterazioni ed è messo a disposizione di potenziali utenti. I nuovi criteri affiancano le precedenti definizioni consolidate che classificano le imprese in base alle dimensioni, distinguendo piccole e medie imprese (PMI), piccole imprese a media capitalizzazione e grandi imprese e ne riprendono, se del caso, le categorie dimensionali e le caratteristiche strutturali. |
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13 aprile 2026 |
Sono in vigore dal 30 marzo il nuovo regolamento di esenzione, 2026/562, e gli Orientamenti della Commissione, entrambi diretti a dare supporto a modalità più sostenibili di trasporto terrestre e multimodale, aggiornando nel contempo le regole UE in materia, in sostituzione delle Linee guida del 2008 sugli aiuti alle imprese ferroviarie. Gli Orientamenti dettano le regole di compatibilità degli aiuti soggetti a notifica e a preventiva autorizzazione della Commissione. Il regolamento di esenzione (TBER), secondo le modalità consuete, esenta da notifica alcune categorie di aiuti nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto per vie navigabili interne e del trasporto multimodale sostenibile. Ciò consentirà agli Stati membri di concedere rapidamente aiuti alle condizioni previste. Come dichiarato dalla commissaria Ribera, "queste norme semplificano le procedure e facilitano il sostegno pubblico alle soluzioni di trasporto sostenibili, contribuendo così a rendere il trasporto terrestre europeo più efficiente, accessibile e più verde". |
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28 gennaio 2026 |
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, a partire dal 27 gennaio 2026 è disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi il servizio web per l’integrazione del codice CUP nelle fatture elettroniche relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, come previsto dal provvedimento del 10 dicembre 2025. L'agenzia ha reso disponibile anche un’apposita Guida descrittiva delle modalità con cui il cessionario/committente può intervenire in autonomia per integrare il CUP nella fattura del fornitore.
Il servizio è correlato all'obbligo di apporre il CUP, a partire dal 1° giugno 2023, sulle fatture elettroniche relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive e di poter integrare l'informazione in in momento successivo qualora non sia stata riportata in origine nella fattura elettronica o sia stata riportata in modo errato dal cedente/prestatore e quest’ultimo non abbia provveduto a riemetterla in maniera corretta. |
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23 giugno 2025 |
Il 21 maggio 2025, la Commissione UE ha adottato una nuova Raccomandazione (2025/1099) relativa alla definizione di piccola impresa a media capitalizzazione, le cd "mid-cap". La Commissione raccomanda agli Stati membri, alla BEI, al FEI di utilizzare la definizione armonizzata, ma lascia impregiudicate le definizioni esistenti nel settore degli aiuti di Stato, in particolare nel GBER e negli Orientamenti sul finanziamento del rischio.
La categoria delle mid-cap è costituita da imprese che non sono piccole e medie (si veda la definizione della Raccomandazione 2003/361) e che occupano meno di 750 persone (ULA), il cui fatturato annuo non supera i 150 Meur o il cui totale di bilancio non supera i 129 Meur. Ai fini del calcolo degli effettivi e dei parametri finanziari, la Raccomandazione ricalca la vigente definizione di PMI quanto ai concetti di impresa autonoma, associata e collegata, al collegamento tramite persone fisiche, alle partecipazioni di organismi pubblici, alla regola del biennio, ecc. Sono nuove, invece, alcune disposizioni relative al caso in cui un fondo di investimento abbia investito nell'impresa. |
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