NEW Obbligo di assicurazione per i danni da calamità naturali - Prorogati i termini
Con Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali) sono stati prorogati, per le PMI, i termini per la stipula delle polizze catastrofali previste dall’art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Per le grandi imprese resta fermo al 31 marzo 2025 l’obbligo di stipula delle polizze, ma è concessa una dilazione di 90 giorni (dunque al 30 giugno) per quanto riguarda le conseguenze sull’assegnazione delle agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 102 della legge citata, in caso di mancato adeguamento all’obbligo di cui sopra.
Al di là dell’opportuna – e attesa – proroga dei termini, il provvedimento non chiarisce i dubbi che il provvedimento aveva ingenerato, anzi, ne aggiunge di ulteriori.
Resta il dubbio circa l’interpretazione delle conseguenze da attribuire all’inadempimento dell’obbligo assicurativo nei termini pur dilazionati: cosa significa che di tale inadempimento “si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario”. Come si è detto, il Codice degli incentivi lo traduce nella preclusione dell’accesso alle agevolazioni, che, a nostro avviso, significa inammissibilità. Ma il Codice suddetto deve ancora essere adottato dalle Camere e potrebbe subire modifiche, anche in questa parte. E, in ogni caso, una condizione di ammissibilità di questa portata dovrà essere inserita nei bandi o nelle misure di aiuto, che dovranno tener conto dei nuovi termini.
Ma il decreto aggiunge ulteriori complicazioni. Già la fissazione di termini diversi in funzione della dimensione dei beneficiari richiederà una gestione differenziata delle misure agevolative (e, prima, la scrittura dei testi normativi che lo precisi). Ma ciò che potrà essere fonte di confusione è il ricorso, da parte del nuovo provvedimento, a criteri per la determinazione della dimensione aziendale diversi da quelli utilizzati da ogni amministrazione nella gestione di tutti gli strumenti agevolativi: quelli cui si riferiscono le regole europee in materia di aiuti di Stato, utilizzati in tutte le misure di aiuto, in particolare, per individuare i soggetti ammissibili e le intensità degli aiuti; criteri noti ormai, non solo, appunto, alle amministrazioni, ma anche alle imprese.
Il decreto legge 39/2025 rinvia infatti alle definizioni contenute nella direttiva (UE) 2023/2775[1], che come è evidenziato dalla tabella seguente, differiscono in maniera non irrilevante da quelle contenute nella Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese, che costituisce oggi l’Allegato I ai diversi Regolamenti di esenzione per categoria.
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Direttiva 202372775
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Raccomandazione PMI
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Microimpresa
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Totale stato patrimoniale
450.000 €
Ricavi netti
900.000 €
Media dipendenti
Fino a 10
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Totale di bilancio
2.000.000 €
Fatturato
2.000.000 €
Occupati (ULA)
Meno di 10
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Piccola impresa
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Totale stato patrimoniale
5.000.000 €
Ricavi netti
10.000.000 €
Media dipendenti
Fino a 50
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Totale di bilancio
10.000.000 €
Fatturato
10.000.000 €
Occupati (ULA)
Meno di 50
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Media impresa
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Totale stato patrimoniale
25.000.000 €
Ricavi netti
50.000.000 €
Media dipendenti
Fino a 250
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Totale di bilancio
43.000.000 €
Fatturato
50.000.000 €
Occupati (ULA)
Meno di 250
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Oltre alle differenze numeriche, va osservato che le due disposizioni applicano i parametri in maniera diversa: la Direttiva richiede che siano rispettati almeno due dei tre parametri, mentre la Raccomandazione consente di utilizzare quello più favorevole tra i due parametri finanziari, ma richiede sia comunque rispettato quello occupazionale. Per quanto riguarda quest’ultimo, poi, mentre la Direttiva fa riferimento alla media dei dipendenti durante l’esercizio finanziario di riferimento, la Raccomandazione utilizza le ULA: e ciò può rappresentare una differenza assai sensibile, specie in settori con una forte presenza di dipendenti stagionali o part time (in particolare tutte le attività legate al turismo estivo o invernale). Infine, le definizioni di cui alla Direttiva si riferiscono alle imprese intese come soggetti giuridici, non essendo rilevanti gli eventuali rapporti di associazione o collegamento utilizzate dalla definizione di PMI di cui alla Raccomandazione: di conseguenza, imprese che, per la loro appartenenza a un gruppo, risultano di grandi dimensioni ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, possono risultare medie o piccole ai fini della proroga dell’obbligo assicurativo.
Queste differenze obbligheranno le Amministrazioni, nel periodo transitorio, a utilizzare parametri diversi per stabilire da un lato l’ammissibilità alla misura di aiuto, dall’altro, la sanzione (inammissibilità) per inadempimento dell’obbligo assicurativo.
1 aprile 2025
----------------------------------------------------------------- [1] Si tratta della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, modificata da ultimo dalla Direttiva (UE) 2024/1306 del 23 aprile 2024.
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News |
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23 giugno 2025 |
Il 21 maggio 2025, la Commissione UE ha adottato una nuova Raccomandazione (2025/1099) relativa alla definizione di piccola impresa a media capitalizzazione, le cd "mid-cap". La Commissione raccomanda agli Stati membri, alla BEI, al FEI di utilizzare la definizione armonizzata, ma lascia impregiudicate le definizioni esistenti nel settore degli aiuti di Stato, in particolare nel GBER e negli Orientamenti sul finanziamento del rischio.
La categoria delle mid-cap è costituita da imprese che non sono piccole e medie (si veda la definizione della Raccomandazione 2003/361) e che occupano meno di 750 persone (ULA), il cui fatturato annuo non supera i 150 Meur o il cui totale di bilancio non supera i 129 Meur. Ai fini del calcolo degli effettivi e dei parametri finanziari, la Raccomandazione ricalca la vigente definizione di PMI quanto ai concetti di impresa autonoma, associata e collegata, al collegamento tramite persone fisiche, alle partecipazioni di organismi pubblici, alla regola del biennio, ecc. Sono nuove, invece, alcune disposizioni relative al caso in cui un fondo di investimento abbia investito nell'impresa. |
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1 aprile 2025 |
Con Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali) sono stati prorogati, per le PMI, i termini per la stipula delle polizze catastrofali previste dall’art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Per le grandi imprese resta fermo al 31 marzo 2025 l’obbligo di stipula delle polizze, ma è concessa una dilazione di 90 giorni (dunque al 30 giugno) per quanto riguarda le conseguenze sull’assegnazione delle agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 102 della legge citata, in caso di mancato adeguamento all’obbligo di cui sopra. |
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16 dicembre 2024 |
La Commissione ha adottato in data 10 dicembre il nuovo regolamento 2024/3118 che modifica il 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle attività di produzione primaria in agricoltura. Le modifiche sono entrate in vigore oggi, 16 dicembre, dopo la pubblicazione dell'atto in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 dicembre. Il massimale d'impresa è stato raddoppiato, passando da 25.000 a 50.000 euro per impresa autonoma o impresa unica nell'arco, non più di 3 esercizi finanziari, ma di 3 anni, analogamente a quanto già previsto dal regolamento de minimis generale 2023/2831. In conseguenza dell'aumento del massimale aziendale, sono stati aggiornati sia gli importi corrispondenti degli aiuti sotto forma di prestito e di garanzia, alle condizioni stabilite dall’art. 4 del regolamento 1408/2013, sia i caps nazionali che passano dall’1,5% al 2% della produzione agricola nazionale con riferimento al periodo 2012-2023: per l’Italia il massimale è di 1.375,67 milioni.
Il regolamento 1408 modificato si applicherà fino al 31 dicembre 2032. |
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20 giugno 2024 |
La Commissione europea ha recentemente reso pubblica la nuova proposta di modifica del regolamento n. 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle imprese attive nel settore della produzione primaria in agricoltura. La proposta prevede un innalzamento del massimale individuale a 37.000 euro (da 25.000 che erano) e il conseguente aumento dei massimali nazionali e dell’ESL per i prestiti agevolati e le garanzie. Inoltre, al fine di allinearsi al regolamento 2023/2831, il periodo da prendere in considerazione per il rispetto dei massimali diventa mobile e per ogni nuova concessione si dovrà tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti e non più nei tre esercizi finanziari. E' stata altresì prevista la realizzazione sia di Registri nazionali da parte degli Stati membri (di cui l’Italia è già dotata - registro Sian), sia di un Registro centrale a livello dell'Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026. Da ultimo è stata prorogata la validità del modificato 1408/13 dal 31/12/2027 al 31/12/2032. |
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18 dicembre 2023 |
Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il regolamento n. 1407/2013. Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente, ma contiene alcune novità degne di nota, tra le quali:
1) l'aumento del massimale a 300.000 euro su un triennio mobile che va calcolato dalla data di concessione a ritroso per tre anni; 2) l'estensione del campo di applicazione alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (ma non alla pesca e all'allevamento in acquacoltura); 3) l'eliminazione del regime particolare per il trasporto di merci in conto terzi; 4) un paio di modifiche alla disciplina degli aiuti de minimis in forma di garanzia.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre, serie L. |
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