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NEW Adottato il nuovo Regolamento De Minimis: tutte le novità NEW

Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L/2023/2831, 15.12.2023) che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030 il regolamento 1407/2013. Il regolamento ricalca, negli aspetti fondamentali, quello precedente; contiene tuttavia alcune novità degne di nota, peraltro in parte anticipate dal regolamento 2023/2391 che disciplina gli aiuti “de minimis” nel settore della pesca. Di seguito si riportano gli aspetti più rilevanti del regolamento.

Campo di applicazione
Come già anticipato dal regolamento 2023/2391 – che aveva modificato in tal senso sia il regolamento 1407/2013 che il regolamento 1408/2013 – il nuovo regolamento si applicherà anche all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, definita come “l'intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate dopo lo sbarco o durante la raccolta nel caso dell'acquacoltura, che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione”.
Per prodotti della pesca si intendono quelli elencati nell’Allegato I al regolamento 1379/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Tale allegato comprende, oltre a pesci, crostacei e molluschi, anche le alghe e qualunque organismo acquatico, anche vegetale. L’ottavo considerando precisa che “né le attività in azienda o a bordo necessarie per preparare un animale o una pianta per la prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione” devono essere considerate trasformazione o commercializzazione.
La trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici – come già era accaduto per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli – seguirà dunque in futuro le regole generali. Si deve rilevare in proposito un’anomalia nel quadro normativo europeo: infatti, mentre per i prodotti agricoli il trasferimento al regime generale era avvenuto anche per quanto riguarda il GBER, ciò non si è verificato, al momento, per i prodotti ittici. Imputiamo questo fatto ad una dimenticanza alla quale la Commissione porrà rimedio quanto prima; tuttavia, al momento, il regolamento 651/2014 non risulta applicabile in maniera generalizzata alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici.
Altra novità rilevante riguarda il settore dei trasporti. Il regolamento 1407/2013, all’art. 3, par. 2 riduceva il massimale per le imprese che svolgono attività di trasporto merci su strada per conto di terzi da 200.000 a 100.000 euro; inoltre escludeva l’ammissibilità di aiuti “de minimis” per l’acquisto di automezzi di trasporto da parte di tali imprese.
Il nuovo regolamento non differenzia più tale settore dagli altri, equiparandolo in tutto: dunque anche per quanto riguarda l’ammissibilità dei costi relativi all’acquisto di mezzi di trasporto da parte di queste imprese.

Il massimale e il periodo di riferimento
Come era stato anticipato, il massimale triennale è stato aumentato, per adeguarlo all’inflazione rilevata dal 2013 ad oggi e prevedibile per la durata di applicazione del regolamento. Il nuovo massimale è fissato dunque a 300.000 euro, anche se molti avevano auspicato un incremento maggiore.
Una novità rilevante è costituita dal ritorno al passato per quanto riguarda il periodo da prendere in considerazione per verificare il rispetto del massimale. Mentre dal 2014 questo era riferito a tre esercizi finanziari, il nuovo regolamento torna a considerare tre anni, intesi come periodi di 365 giorni. Di conseguenza, quando si dovrà concedere un nuovo aiuto, si dovranno conteggiare tutti gli aiuti “de minimis” concessi all’impresa beneficiaria a partire nei tre anni precedenti, a prescindere dall’esercizio finanziario adottato dall’impresa.
Abbiamo sempre criticato il riferimento ai tre esercizi finanziari, per ragioni di omogeneità e di equità (in realtà, a seconda del momento in cui un aiuto veniva concesso, il periodo di riferimento variava da due anni e un giorno a tre anni) e perché richiedeva una forzatura nel caso in cui di una impresa unica facessero parte imprese con esercizi finanziari non coincidenti. Accogliamo dunque con favore il ripensamento.

Impresa unica e ditta individuale
Il massimale “de minimis” va riferito, come è noto, all’impresa unica di cui faccia eventualmente parte il soggetto giuridico beneficiario. Il concetto di impresa unica non cambia; tuttavia nel preambolo (4° considerando) è stata inserita la seguente frase, riferita alla giurisprudenza della Corte di Giustizia : "un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa”.
Questa statuizione della Corte, riferita al controllo esercitato da una Fondazione bancaria su un Istituto di credito, è stata utilizzata dalla Commissione in alcune risposte date sull’applicativo non pubblico E-wiki, riferite all’ipotesi in cui una persona fisica, oltre a detenere il controllo di una società, partecipi alla sua gestione in quanto, ad esempio, amministratore. In questa circostanza, secondo la Commissione, quella persona deve essere considerata impresa; di conseguenza, qualora la stessa persona controlli anche altre imprese (o sia titolare di una ditta individuale), queste costituiscono una “impresa unica”: cosa che non si verificherebbe se il controllo avvenisse attraverso una persona fisica.
Non concordiamo con questa interpretazione (peraltro sposata da RNA), per ragioni che non approfondiamo in questa sede; tuttavia, il fatto che una interpretazione informale accompagnata dall’usuale disclaimer (“la presente risposta non impegna la Commissione”) sia stata trasferita in un regolamento (anche se nel preambolo), dà al principio una nuova valenza.
Notiamo peraltro che il richiamo suddetto non è presente negli altri regolamenti “de minimis”, compreso quello applicabile al settore pesca, di recentissima adozione. Al di là di un certo disordine che caratterizza da qualche tempo i comportamenti della Commissione, il fatto che si faccia discendere quel principio dalla giurisprudenza della Corte lo renderebbe di per sé applicabile in ogni contesto in cui possa essere rilevante.

Aiuti sotto forma di garanzia
Il nuovo regolamento contiene due modifiche per quanto riguarda gli aiuti concessi sotto forma di garanzia. Come è noto, il regolamento 1407/2013 prevede tre modalità:
a) la forfettizzazione: una garanzia fino all’80% su un prestito di 1,5 milioni, di durata quinquennale, equivale ad un aiuto “de minimis” di 200.000 euro
b) il calcolo dell’ESL in base ai premi esenti di cui alla Comunicazione del 2008 sugli aiuti sotto forma di garanzia
c) l’utilizzazione di un metodo di calcolo precedentemente notificato ed autorizzato dalla Commissione, che si riferisca al tipo di garanzia e di operazione. Rientra in questa ipotesi il metodo autorizzato ai fini dell’operatività del Fondo Centrale per garanzie concesse a PMI , esteso, alle stesse condizioni, ad altri soggetti.
Il nuovo regolamento apporta due modifiche.
La prima riguarda il metodo forfettario di cui alla lettera a): oltre all’aumento a 2. 25 milioni, proporzionale all’incremento del massimale, dell’importo garantito, viene aggiunta la seguente condizione: che “le perdite siano sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante e i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducano proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante”. Trattandosi di un metodo che non risulta utilizzato in Italia, la novità non sembra rilevante.
La seconda modifica consiste nell’inserimento nell’art. 4 di un nuovo comma 7, che introduce un’ipotesi ulteriore rispetto a quelle di cui ai commi precedenti: quella di un intermediario finanziario che, in virtù della garanzia pubblica, conceda prestiti garantiti, senza trasferire interamente i vantaggi ai beneficiari finali . In questo caso, oltre all’aiuto all’impresa, è ipotizzabile anche un aiuto all’intermediario. Tale aiuto viene quantificato con un metodo forfettario che si basa sulle condizioni del prestito garantito e sulle caratteristiche del portafoglio di prestiti che deve gestire.
Sotto quest’ultimo profilo si prendono in considerazione due ipotesi: quella di un portafoglio inferiore a 10 milioni (senza limitazioni per quanto riguarda l’importo di ciascun prestito) e quello di un portafoglio inferiore a 40 milioni, purché i prestiti individuali siano inferiori a 100.000 euro.
A queste condizioni, l’aiuto all’intermediario è quantificato in proporzione al plafond a sua disposizione, rispetto ai tetti di 10 o 40 milioni. In pratica, se il plafond è di 6 milioni, l’aiuto corrispondente è 6/10 di 300.000 = 180.000; se il plafond è di 15 milioni e ciascuna impresa non può ricevere più di 100.000 euro, l’aiuto all’intermediario è di 15/40 di 300.000 = 112.500. Se l’intermediario nell’arco di tre anni gestisce entrambi i fondi, sommerà 180.000 e 112.500 euro, raggiungendo l’importo di 292.500 euro, vicino all’esaurimento del proprio massimale.
In sede di consultazione era stato sollevato il dubbio che questa modalità sostituisse quelle precedenti nel caso in cui le garanzie fossero accordate tramite intermediari finanziari. Il testo definitivo elimina questo dubbio precisando, nel considerando 22, che si tratta di un’opzione ulteriore, che lascia la possibilità di ricorrere alle modalità già presenti, alle condizioni stabilite da queste.

Ambito di applicazione temporale. Periodo transitorio
Il regolamento, come si è detto, entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 e si applicherà fino al 31 dicembre 2030 (con gli usuali sei mesi ulteriori per le concessioni effettuate in base a misure esistenti al 31 dicembre). In questo differisce dagli altri regolamenti “de minimis” per i quali le scadenze sono attualmente fissate al 31 dicembre 2029 per quanto riguarda il regolamento pesca e al 31 dicembre 2026 per il regolamento 1408/2013 prorogato.
L’entrata in vigore del nuovo regolamento non influisce sull’operatività di misure di aiuto in essere che facciano riferimento al regolamento 1407/2013. Queste continueranno ad operare fino a tutto il 30 giugno 2024 alle stesse condizioni; a meno che l’Autorità responsabile della misura non intenda passare al nuovo regime, informandone opportunamente gli interessati.
La cosa sarebbe possibile in quanto da un lato le nuove condizioni sono oggettivamente più favorevoli per i beneficiari degli aiuti (non si creerebbe dunque alcun pregiudizio per questi), dall’altro gli aiuti che verrebbero concessi sarebbero conformi alle condizioni stabilite da un regolamento applicabile a partire dal 1° gennaio 2024.
Naturalmente, anche se un’ amministrazione potrebbe decidere – per bandi in essere – di applicare un regolamento in relazione ad una determinata misura e l’altro ai fini di una diversa misura di aiuto, è escluso che si possa riferire all’uno o all’altro per beneficiari diversi nell’ambito di una stessa misura.
Quanto all’adeguamento del RNA, sarebbe opportuno che, almeno in una fase transitoria, venisse aggiunta la nuova modalità di calcolo del massimale, mantenendo anche quella precedente. In ogni caso, sarebbe comunque possibile ricostruire gli aiuti ricevuti a titolo di “de minimis” da un beneficiario mediante una visura aiuti effettuata su tutte le imprese che costituiscono l’impresa unica interessata.

19 dicembre 2023




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