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Impatto sui regimi di aiuto esistenti della modifica del Reg. UE 651/2014

Il 23 giugno la Commissione ha adottato il regolamento 2023/1315, in vigore dal 1° luglio, con il quale ha modificato per la quinta volta il regolamento 651/2014, prorogandone la validità dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2026. Il GBER oggi in vigore mantiene dunque lo stesso impianto del precedente, con alcune integrazioni significative e diverse modifiche ai testi esistenti.

Normalmente i regolamenti che aggiornano una determinata disciplina vengono adottati in concomitanza con il termine di validità del regolamento precedente ed entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza di questo. Per garantire la continuità dei regimi di aiuto esistenti, ogni regolamento di esenzione stabilisce che tali regimi (quelli istituiti appunto prima della scadenza del regolamento che ne costituisce la base giuridica) restino in vigore per i sei mesi successivi e dunque, per quei sei mesi, si possa continuare a concedere aiuti in base ad essi, anche nel caso non fossero più compatibili con le disposizioni del nuovo regolamento. Il 4° comma dell’art. 58 del regolamento 651/2014 dispone infatti che “al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi”.

Nel caso delle ultime modifiche, ci si è domandati se le concessioni in base a regimi esistenti possano continuare per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento o i sei mesi debbano essere conteggiati a partire dalla data di scadenza originaria del regolamento 651/2014, come era previsto al momento dell’adozione di quei regimi. In altri termini, sarà possibile concedere aiuti in base a regimi esistenti al 30 giugno scorso fino al 31 dicembre prossimo, o fino al 30 giugno 2024?

Il 5° comma dell’art. 58 del regolamento 651/2014, introdotto nel 2017, dispone che “in caso di modifica del presente regolamento, ogni regime di aiuti esentato a norma delle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento dell'entrata in vigore del regime rimane esentato per un periodo transitorio di sei mesi”. La norma sembrerebbe confermare, con riferimento ad un emendamento, il principio stabilito dal 4° comma in caso di scadenza del regolamento. In sostanza, tanto alla scadenza del regolamento che all’entrata in vigore di un emendamento allo stesso, si può continuare a concedere aiuti in base ad un regime che faccia riferimento a quel regolamento per i sei mesi successivi.

 Si ritiene tuttavia che la disposizione vada interpretata in maniera diversa e che il 5° comma possa operare in maniera diversa a seconda delle diverse situazioni descritte di seguito:

a)  l’introduzione di norme nuove che disciplinano materie prima non trattate dal regolamento comporta necessariamente l’adozione di regimi nuovi, ma è ininfluente su quelli esistenti che evidentemente non riguardano quelle materie: la previsione del 5° comma non è dunque rilevante, in quanto non esistono regimi di cui è utile mantenere la validità temporanea;

b)  per tutte le materie interessate da disposizioni sostituite, si registra la decadenza delle norme esistenti, con la conseguenza che devono essere adottati nuovi regimi di aiuto. In questo caso si applica il 5° comma, che consente di continuare a concedere aiuti sulla base di un regime esistente per sei mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove norme (quindi fino al 31/12/2023);

c)  per quanto riguarda gli aiuti la cui base giuridica è costituita da disposizioni del regolamento che restano immutate, il regime resta compatibile con tali norme, fino alla scadenza originaria di queste, momento dal quale decorreranno i sei mesi di “tolleranza” per le concessioni (quindi fino al 30/06/2024);

d)  laddove infine vengano introdotte modifiche alle norme esistenti, se il regime non riguarda le modifiche apportate o l’Amministrazione non intende avvalersi delle nuove opportunità, si ricade nell’ipotesi della lettera c); se invece si intende modificare il regime per cogliere le nuove opportunità, o se, per mantenerlo in vita si lo si deve adeguare a nuove regole più restrittive, si potrà continuare a concedere aiuti sulla base del regime originario per ulteriori sei mesi, avvalendosi della previsione del 5° comma: ipotesi di cui alla lettera b).

In pratica, le misure di aiuto operative al 30 giugno scorso che fanno riferimento a disposizioni del regolamento 651/2014 in vigore a quella data:

a)  se sono tuttora compatibili con il nuovo testo - perché la disposizione di riferimento non è stata modificata o lo è stata in senso più favorevole o permissivo (ad esempio, aumento dell’intensità o dell’importo ammissibile) - continuano ad essere compatibili ed operative fino al 31 dicembre prossimo: ciò significa che fino a quella data si potranno adottare, ad esempio, nuovi bandi e che dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 si potranno effettuare nuove concessioni

b)  se si riferiscono a norme modificate (o abrogate), si potranno effettuare concessioni sul regime esistente solo fino al 31 dicembre 2023

c)  se si vorranno apportare modifiche al regime, applicando le nuove norme, si dovrà procedere ad una nuova comunicazione in esenzione; in tal caso, il nuovo regime avrà la validità nel tempo che gli si vorrà attribuire, fino al 31 dicembre 2026.

 

11 luglio 2023




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