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Detassazione degli aiuti COVID e ritenuta del 4%

Come è noto, il primo comma dell’art. 10-bis del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, stabilisce che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)…”. Di conseguenza, tra l’altro, agli aiuti “emergenziali” non viene applicata dai soggetti concedenti la ritenuta del 4%.
Tante amministrazioni si sono domandate a quali aiuti e fino a quando si debba applicare la detassazione e dunque in base a quali criteri ed a quali aiuti debbano riprendere ad applicare la ritenuta.
Sul primo punto è stato già chiarito in passato che la detassazione si applica a qualunque tipo di agevolazione, concessa da qualunque ente, sulla base non solo del Quadro temporaneo, ma anche di altre discipline applicabili agli aiuti di Stato, come ad esempio il regime "de minimis”. La detassazione è riferita ad aiuti nuovi, sorti successivamente allo stato di emergenza di fine gennaio 2020 (che pertanto non si presentino come la replica di aiuti già esistenti in precedenza) e per i quali sia evidente il collegamento con la crisi determinata dal Covid.
Quanto alla durata nel tempo, il secondo comma dell’art. 10-bis (peraltro abrogato) chiariva che la detassazione si doveva applicare “… alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe”: lo stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo (DL 24 dicembre 2021, n. 221) al 31 marzo 2022. Nel frattempo, la Commissione ha prorogato al 30 giugno 2022 il termine per la concessione degli aiuti disciplinati dal Quadro Temporaneo .
Ci si è dunque domandati come si debbano coniugare i due termini: quello stabilito dalla legge italiana (abrogata in quella parte), che si riferisce all’istituzione della misura di aiuto e quello europeo, successivo, che riguarda le concessioni. Il dubbio è stato recentemente sciolto dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello di un’amministrazione, la quale ha chiesto se la detassazione prevista dall’art. 10 bis si debba applicare ai sussidi concessi ed erogati successivamente al 31 marzo 2022 , ma motivati dagli effetti del COVID (e riferiti a perdite subite nel periodo precedente il 31 marzo).
L’Agenzia, riferendosi alla ratio della norma, ha osservato che “il legislatore ha riconosciuto ai contributi di « qualsiasi natura» erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 … la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid19”. Essa ha pertanto ritenuto che se la finalità di una misura di aiuto è sostenere le imprese operanti in settori penalizzati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e tale misura è diversa da quelle esistenti prima di tale emergenza, anche se i singoli aiuti sono erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d’emergenza, questi non assumono rilevanza fiscale.
Ciò che rileva, dunque, sono la finalità dell’aiuto, che deve essere chiaramente esposta nella misura e oggettivamente riferibile all’emergenza da Covid-19 e la sua novità rispetto a misure preesistenti, non la data di concessione o di erogazione dell’aiuto al singolo beneficiario.

15 novembre 2022




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