 Ricalcolo degli aiuti de minimis per incapienza del massimale
Con la sentenza del 7 aprile, il Consiglio di Stato ha reso un'importante pronuncia circa una questione da sempre oggetto di interpretazioni contrastanti e cioè se l'ente concedente possa o meno ridefinire l'importo di un aiuto de minimis richiesto da un'impresa per non superare il massimale del beneficiario. Il problema nasce dalle conseguenze dubbie del comma 7, art. 3 del regolamento UE 1407/2013 secondo il quale "Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento", disposizione che, in caso di sforamento del plafond, prevede la decadenza dell'intero aiuto concesso e non della sola eccedenza, ma non chiarisce se, per rispettare il massimale, sia possibile rideterminare l’aiuto richiesto al momento della domanda di agevolazione. A prescindere dalla vicenda processuale avviata nel 2016 con il ricorso di un'impresa al TAR Veneto - di per sé interessante, ma un po' datata nei presupposti in quanto l'avvento del Registro Nazionale Aiuti (2017) ha profondamente modificato le modalità di controllo degli aiuti de minimis - l'aspetto più significativo è che il Consiglio di Stato, investito della questione in appello, ha coinvolto la Corte europea con un rinvio pregiudiziale giunto a termine nell'ottobre scorso (2020), le cui risultanze hanno permesso di chiudere il procedimento principale. Per altro, sia la Commissione che molte amministrazioni (non tutte) si erano già schierate a favore dell'interpretazione recentemente fornita dalla Corte, ma le pronunce della Corte europea e del Giudice amministrativo hanno fornito un contributo decisivo sul tema. Accogliendo le conclusioni della Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato da un lato ha confermato ciò che ancora nel 2016 solo l'Inail pareva ignorare e cioè che ai fini della concessione degli aiuti de minimis, la verifica dei presupposti deve svolgersi prima di procedere alla concessione del contributo (né l'aiuto può considerarsi concesso al momento della sua erogazione). D'altro lato ha stabilito che "quando un'impresa faccia legittimamente domanda di un aiuto de minimis che, a causa dell'esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l'importo complessivo degli aiuti concessi a superare il massimale previsto, l’amministrazione concedente deve consentirle di optare, fino alla definitiva concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale". Nell’affermare quanto sopra, il Consiglio di Stato va oltre rispetto alla pronuncia della Corte la quale, constatando che il regolamento n. 1407/2013 non contiene disposizioni in forza delle quali le imprese richiedenti potrebbero, se del caso, modificare la loro domanda di aiuto al fine di rispettare il massimale de minimis, aveva statuito che non vi è alcun obbligo in tal senso degli Stati membri. In altri termini, secondo la Corte, gli enti concedenti non sono tenuti a permettere alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto al fine di non superare il massimale de minimis, benché possano consentire che questo avvenga prima della concessione dell'aiuto, per non incorrere nel divieto di cui all'art. 3 comma 7 del regolamento 1407/13. Rispetto alla pronuncia della Corte, il Consiglio di Stato aggiunge alcune considerazioni di un certo rilievo. Innanzitutto rammenta che l'attività amministrativa - nel caso di specie svolta dall'Inail, ma il principio affermato ha, per i suoi presupposti, valenza generale - deve conformarsi ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, implicanti la necessità "di perseguire nel modo più efficace e tempestivo possibile le specifiche finalità d'interesse pubblico affidate, mediante il completo utilizzo, secondo criteri di efficienza economica, delle risorse finanziarie disponibili". Ciò comporta che tra le diverse interpretazioni giuridiche del contesto normativo di riferimento in astratto possibili, l'ente sia tenuto a privilegiare quella maggiormente utile al perseguimento delle proprie finalità pubblicistiche e alla tutela dell'affidamento dell'impresa richiedente. Di qui l’affermazione dell’obbligo (non una semplice facoltà) per l’ente concedente di consentire all’impresa di ridurre il finanziamento richiesto o di optare per la rinuncia a precedenti aiuti già percepiti, al fine di rientrare nel plafond de minimis. Sia la Corte che il Consiglio di Stato fanno riferimento all’ipotesi in cui l’istanza provenga dall’impresa interessata (ipotesi che del resto riflette il ricorso originario), ma è da considerare la possibilità che, nel rispetto degli stessi principi richiamati dal Consiglio, sia l’ente concedente, una volta verificata la parziale incapienza del massimale de minimis dell’impresa unica rispetto all’importo richiesto dalla singola impresa, a prendere l’iniziativa attivando la prassi amministrativa più consona alle caratteristiche del caso per evitare se possibile una decisione che, in assenza di un ricalcolo, non potrebbe che essere di rigetto della domanda.
3 maggio 2021
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10 maggio 2026 |
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 maggio è stato pubblicato il nuovo Quadro Temporaneo della Commissione per gli aiuti di Stato a fronte della recente crisi in Medio Oriente. Così come le precedenti misure temporanee Covid-19 e Ucraina, anche in questo caso gli aiuti devono essere notificati alla Commissione per essere preventivamente autorizzati.
La Commissione valuterà quindi il sostegno straordinario dei prezzi attraverso aiuti temporanei di importo limitato alle imprese 1) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 2) attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne e 3) che prestano servizi di trasporto marittimo a corto raggio intra-UE.
Sono inoltre previste deroghe della disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita per ovviare all'eccezionale di impennata dei prezzi derivante dall'attuale situazione in Medio Oriente. |
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29 aprile 2026 |
E' del 18 marzo la Raccomandazione della Commissione 2026/720 relativa a una definizione comune di imprese, start-up e scale-up innovative là dove diversi Stati membri e lo stesso regolamento di esenzione n. 651/2014 hanno già adottato proprie definizioni per le rispettive finalità, circostanza che tuttavia può determinare incoerenza applicativa delle misure strategiche a sostegno delle imprese innovative, costantemente elaborate sia in ambito nazionale che unionale. Di qui l'esigenza di adottare la Raccomandazione in questione. Essa definisce l’«innovazione», in conformità a classificazioni internazionali ampiamente utilizzate, come un prodotto, un servizio o un processo nuovo o migliorato che differisce in modo significativo dalle precedenti iterazioni ed è messo a disposizione di potenziali utenti. I nuovi criteri affiancano le precedenti definizioni consolidate che classificano le imprese in base alle dimensioni, distinguendo piccole e medie imprese (PMI), piccole imprese a media capitalizzazione e grandi imprese e ne riprendono, se del caso, le categorie dimensionali e le caratteristiche strutturali. |
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13 aprile 2026 |
Sono in vigore dal 30 marzo il nuovo regolamento di esenzione, 2026/562, e gli Orientamenti della Commissione, entrambi diretti a dare supporto a modalità più sostenibili di trasporto terrestre e multimodale, aggiornando nel contempo le regole UE in materia, in sostituzione delle Linee guida del 2008 sugli aiuti alle imprese ferroviarie. Gli Orientamenti dettano le regole di compatibilità degli aiuti soggetti a notifica e a preventiva autorizzazione della Commissione. Il regolamento di esenzione (TBER), secondo le modalità consuete, esenta da notifica alcune categorie di aiuti nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto per vie navigabili interne e del trasporto multimodale sostenibile. Ciò consentirà agli Stati membri di concedere rapidamente aiuti alle condizioni previste. Come dichiarato dalla commissaria Ribera, "queste norme semplificano le procedure e facilitano il sostegno pubblico alle soluzioni di trasporto sostenibili, contribuendo così a rendere il trasporto terrestre europeo più efficiente, accessibile e più verde". |
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28 gennaio 2026 |
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, a partire dal 27 gennaio 2026 è disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi il servizio web per l’integrazione del codice CUP nelle fatture elettroniche relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, come previsto dal provvedimento del 10 dicembre 2025. L'agenzia ha reso disponibile anche un’apposita Guida descrittiva delle modalità con cui il cessionario/committente può intervenire in autonomia per integrare il CUP nella fattura del fornitore.
Il servizio è correlato all'obbligo di apporre il CUP, a partire dal 1° giugno 2023, sulle fatture elettroniche relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive e di poter integrare l'informazione in in momento successivo qualora non sia stata riportata in origine nella fattura elettronica o sia stata riportata in modo errato dal cedente/prestatore e quest’ultimo non abbia provveduto a riemetterla in maniera corretta. |
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23 giugno 2025 |
Il 21 maggio 2025, la Commissione UE ha adottato una nuova Raccomandazione (2025/1099) relativa alla definizione di piccola impresa a media capitalizzazione, le cd "mid-cap". La Commissione raccomanda agli Stati membri, alla BEI, al FEI di utilizzare la definizione armonizzata, ma lascia impregiudicate le definizioni esistenti nel settore degli aiuti di Stato, in particolare nel GBER e negli Orientamenti sul finanziamento del rischio.
La categoria delle mid-cap è costituita da imprese che non sono piccole e medie (si veda la definizione della Raccomandazione 2003/361) e che occupano meno di 750 persone (ULA), il cui fatturato annuo non supera i 150 Meur o il cui totale di bilancio non supera i 129 Meur. Ai fini del calcolo degli effettivi e dei parametri finanziari, la Raccomandazione ricalca la vigente definizione di PMI quanto ai concetti di impresa autonoma, associata e collegata, al collegamento tramite persone fisiche, alle partecipazioni di organismi pubblici, alla regola del biennio, ecc. Sono nuove, invece, alcune disposizioni relative al caso in cui un fondo di investimento abbia investito nell'impresa. |
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