 Verso l'eliminazione della dichiarazione " de minimis"
L’articolo 14 comma 6 del Decreto MISE 115/2917, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, stabilisce che, “a decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis … già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti”. Ciò in ossequio al fatto che l’art. 18, comma 2 della Legge 241/1990 dispone che “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.
In realtà, la data del 1° luglio 2020 non è corretta: e ciò non solo perché la data di entrata a regime del RNA è slittata dal 1° luglio al 12 agosto 2017, ma anche perché gli esercizi finanziari delle imprese non coincidono necessariamente con l’anno solare e dunque l’attendibilità del Registro (sotto il profilo della completezza dei dati relativi agli aiuti “de minimis” concessi) non è riferibile ad un’unica data.
Ora il MISE, su esplicita richiesta, precisa, seppure informalmente, che “per le sole imprese che chiudono l’esercizio finanziario con l’anno solare, ovvero al 31/12, il controllo del massimale de minimis può avvenire esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti”.
Questa affermazione richiede due correttivi:
a) “può avvenire” deve essere inteso come “deve avvenire”: ciò a termini dell’art. 18, comma 2 della legge 241/1990 sopra riportato;
b) l’attendibilità del RNA si è raggiunta – o si raggiungerà – per ciascuna impresa, il primo giorno del terzo esercizio finanziario iniziato successivamente al 12 agosto 2017. Dunque, per un’impresa il cui esercizio finanziario andasse dal 12 agosto all’11 agosto dell’anno successivo il Registro sarebbe stato attendibile (e, di conseguenza, non si sarebbe dovuta chiedere l’autodichiarazione) a partire dal 12 agosto 2019. Per quanto riguarda le imprese il cui esercizio finanziario inizia nella prima parte dell’anno, fino all’11 agosto, l’attendibilità del RNA si raggiungerà il giorno del 2020 in cui inizia un nuovo esercizio: il terzo dopo i primi due esercizi completi dopo il 12 agosto 2017.
Detto questo e una volta condiviso il principio secondo cui le autodichiarazioni non devono essere richieste se i dati sono presenti nel RNA, si deve concludere che esse possono essere richieste, fino all’11 agosto 2020, solo alle imprese il cui esercizio finanziario inizia fra il giorno di calendario in cui avviene la concessione di un nuovo aiuto ed il 12 agosto.
È oggetto di discussione come debba essere determinata la disponibilità residua sul massimale di un beneficiario nel caso di un’impresa unica i cui componenti abbiano esercizi finanziari diversi. Se è vero che la Commissione, in risposta ad un quesito, ha ipotizzato che si debba prendere in considerazione l’esercizio finanziario della capogruppo, in occasione di un quesito da noi sottoposto alla stessa Commissione precedentemente, ipotizzando soluzioni diverse, essa ritenne logico fare riferimento all’esercizio finanziario dell’impresa richiedente. Questa è peraltro l’opzione adottata dal RNA (si veda pag. 4 dell’Allegato 4 alla Guida tecnica all’utilizzo del sistema), che si consiglia dunque di seguire: non solo è la più logica, ma è anche l’unica che consente di rilevare il dato richiesto mediante la consultazione del Registro.
11 febbraio 2020
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News |
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10 maggio 2026 |
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 maggio è stato pubblicato il nuovo Quadro Temporaneo della Commissione per gli aiuti di Stato a fronte della recente crisi in Medio Oriente. Così come le precedenti misure temporanee Covid-19 e Ucraina, anche in questo caso gli aiuti devono essere notificati alla Commissione per essere preventivamente autorizzati.
La Commissione valuterà quindi il sostegno straordinario dei prezzi attraverso aiuti temporanei di importo limitato alle imprese 1) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 2) attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne e 3) che prestano servizi di trasporto marittimo a corto raggio intra-UE.
Sono inoltre previste deroghe della disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita per ovviare all'eccezionale di impennata dei prezzi derivante dall'attuale situazione in Medio Oriente. |
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29 aprile 2026 |
E' del 18 marzo la Raccomandazione della Commissione 2026/720 relativa a una definizione comune di imprese, start-up e scale-up innovative là dove diversi Stati membri e lo stesso regolamento di esenzione n. 651/2014 hanno già adottato proprie definizioni per le rispettive finalità, circostanza che tuttavia può determinare incoerenza applicativa delle misure strategiche a sostegno delle imprese innovative, costantemente elaborate sia in ambito nazionale che unionale. Di qui l'esigenza di adottare la Raccomandazione in questione. Essa definisce l’«innovazione», in conformità a classificazioni internazionali ampiamente utilizzate, come un prodotto, un servizio o un processo nuovo o migliorato che differisce in modo significativo dalle precedenti iterazioni ed è messo a disposizione di potenziali utenti. I nuovi criteri affiancano le precedenti definizioni consolidate che classificano le imprese in base alle dimensioni, distinguendo piccole e medie imprese (PMI), piccole imprese a media capitalizzazione e grandi imprese e ne riprendono, se del caso, le categorie dimensionali e le caratteristiche strutturali. |
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13 aprile 2026 |
Sono in vigore dal 30 marzo il nuovo regolamento di esenzione, 2026/562, e gli Orientamenti della Commissione, entrambi diretti a dare supporto a modalità più sostenibili di trasporto terrestre e multimodale, aggiornando nel contempo le regole UE in materia, in sostituzione delle Linee guida del 2008 sugli aiuti alle imprese ferroviarie. Gli Orientamenti dettano le regole di compatibilità degli aiuti soggetti a notifica e a preventiva autorizzazione della Commissione. Il regolamento di esenzione (TBER), secondo le modalità consuete, esenta da notifica alcune categorie di aiuti nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto per vie navigabili interne e del trasporto multimodale sostenibile. Ciò consentirà agli Stati membri di concedere rapidamente aiuti alle condizioni previste. Come dichiarato dalla commissaria Ribera, "queste norme semplificano le procedure e facilitano il sostegno pubblico alle soluzioni di trasporto sostenibili, contribuendo così a rendere il trasporto terrestre europeo più efficiente, accessibile e più verde". |
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28 gennaio 2026 |
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, a partire dal 27 gennaio 2026 è disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi il servizio web per l’integrazione del codice CUP nelle fatture elettroniche relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, come previsto dal provvedimento del 10 dicembre 2025. L'agenzia ha reso disponibile anche un’apposita Guida descrittiva delle modalità con cui il cessionario/committente può intervenire in autonomia per integrare il CUP nella fattura del fornitore.
Il servizio è correlato all'obbligo di apporre il CUP, a partire dal 1° giugno 2023, sulle fatture elettroniche relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive e di poter integrare l'informazione in in momento successivo qualora non sia stata riportata in origine nella fattura elettronica o sia stata riportata in modo errato dal cedente/prestatore e quest’ultimo non abbia provveduto a riemetterla in maniera corretta. |
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23 giugno 2025 |
Il 21 maggio 2025, la Commissione UE ha adottato una nuova Raccomandazione (2025/1099) relativa alla definizione di piccola impresa a media capitalizzazione, le cd "mid-cap". La Commissione raccomanda agli Stati membri, alla BEI, al FEI di utilizzare la definizione armonizzata, ma lascia impregiudicate le definizioni esistenti nel settore degli aiuti di Stato, in particolare nel GBER e negli Orientamenti sul finanziamento del rischio.
La categoria delle mid-cap è costituita da imprese che non sono piccole e medie (si veda la definizione della Raccomandazione 2003/361) e che occupano meno di 750 persone (ULA), il cui fatturato annuo non supera i 150 Meur o il cui totale di bilancio non supera i 129 Meur. Ai fini del calcolo degli effettivi e dei parametri finanziari, la Raccomandazione ricalca la vigente definizione di PMI quanto ai concetti di impresa autonoma, associata e collegata, al collegamento tramite persone fisiche, alle partecipazioni di organismi pubblici, alla regola del biennio, ecc. Sono nuove, invece, alcune disposizioni relative al caso in cui un fondo di investimento abbia investito nell'impresa. |
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