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Verso l'eliminazione della dichiarazione "de minimis"

L’articolo 14 comma 6 del Decreto MISE 115/2917, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, stabilisce che, “a decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis … già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti”. Ciò in ossequio al fatto che l’art. 18, comma 2 della Legge 241/1990 dispone che “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.

In realtà, la data del 1° luglio 2020 non è corretta: e ciò non solo perché la data di entrata a regime del RNA è slittata dal 1° luglio al 12 agosto 2017, ma anche perché gli esercizi finanziari delle imprese non coincidono necessariamente con l’anno solare e dunque l’attendibilità del Registro (sotto il profilo della completezza dei dati relativi agli aiuti “de minimis” concessi) non è riferibile ad un’unica data.

Ora il MISE, su esplicita richiesta, precisa, seppure informalmente, che “per le sole imprese che chiudono l’esercizio finanziario con l’anno solare, ovvero al 31/12, il controllo del massimale de minimis può avvenire esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti”.

Questa affermazione richiede due correttivi:

a)    “può avvenire” deve essere inteso come “deve avvenire”: ciò a termini dell’art. 18, comma 2 della legge 241/1990 sopra riportato;

b)   l’attendibilità del RNA si è raggiunta – o si raggiungerà – per ciascuna impresa, il primo giorno del terzo esercizio finanziario iniziato successivamente al 12 agosto 2017. Dunque, per un’impresa il cui esercizio finanziario andasse dal 12 agosto all’11 agosto dell’anno successivo il Registro sarebbe stato attendibile (e, di conseguenza, non si sarebbe dovuta chiedere l’autodichiarazione) a partire dal 12 agosto 2019. Per quanto riguarda le imprese il cui esercizio finanziario inizia nella prima parte dell’anno, fino all’11 agosto, l’attendibilità del RNA si raggiungerà il giorno del 2020 in cui inizia un nuovo esercizio: il terzo dopo i primi due esercizi completi dopo il 12 agosto 2017.

Detto questo e una volta condiviso il principio secondo cui le autodichiarazioni non devono essere richieste se i dati sono presenti nel RNA, si deve concludere che esse possono essere richieste, fino all’11 agosto 2020, solo alle imprese il cui esercizio finanziario inizia fra il giorno di calendario in cui avviene la concessione di un nuovo aiuto ed il 12 agosto.

È oggetto di discussione come debba essere determinata la disponibilità residua sul massimale di un beneficiario nel caso di un’impresa unica i cui componenti abbiano esercizi finanziari diversi. Se è vero che la Commissione, in risposta ad un quesito, ha ipotizzato che si debba prendere in considerazione l’esercizio finanziario della capogruppo, in occasione di un quesito da noi sottoposto alla stessa Commissione precedentemente, ipotizzando soluzioni diverse, essa ritenne logico fare riferimento all’esercizio finanziario dell’impresa richiedente. Questa è peraltro l’opzione adottata dal RNA (si veda pag. 4 dell’Allegato 4 alla Guida tecnica all’utilizzo del sistema), che si consiglia dunque di seguire: non solo è la più logica, ma è anche l’unica che consente di rilevare il dato richiesto mediante la consultazione del Registro.

11 febbraio 2020

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