 Verso l'eliminazione della dichiarazione " de minimis"
L’articolo 14 comma 6 del Decreto MISE 115/2917, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, stabilisce che, “a decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis … già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti”. Ciò in ossequio al fatto che l’art. 18, comma 2 della Legge 241/1990 dispone che “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.
In realtà, la data del 1° luglio 2020 non è corretta: e ciò non solo perché la data di entrata a regime del RNA è slittata dal 1° luglio al 12 agosto 2017, ma anche perché gli esercizi finanziari delle imprese non coincidono necessariamente con l’anno solare e dunque l’attendibilità del Registro (sotto il profilo della completezza dei dati relativi agli aiuti “de minimis” concessi) non è riferibile ad un’unica data.
Ora il MISE, su esplicita richiesta, precisa, seppure informalmente, che “per le sole imprese che chiudono l’esercizio finanziario con l’anno solare, ovvero al 31/12, il controllo del massimale de minimis può avvenire esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti”.
Questa affermazione richiede due correttivi:
a) “può avvenire” deve essere inteso come “deve avvenire”: ciò a termini dell’art. 18, comma 2 della legge 241/1990 sopra riportato;
b) l’attendibilità del RNA si è raggiunta – o si raggiungerà – per ciascuna impresa, il primo giorno del terzo esercizio finanziario iniziato successivamente al 12 agosto 2017. Dunque, per un’impresa il cui esercizio finanziario andasse dal 12 agosto all’11 agosto dell’anno successivo il Registro sarebbe stato attendibile (e, di conseguenza, non si sarebbe dovuta chiedere l’autodichiarazione) a partire dal 12 agosto 2019. Per quanto riguarda le imprese il cui esercizio finanziario inizia nella prima parte dell’anno, fino all’11 agosto, l’attendibilità del RNA si raggiungerà il giorno del 2020 in cui inizia un nuovo esercizio: il terzo dopo i primi due esercizi completi dopo il 12 agosto 2017.
Detto questo e una volta condiviso il principio secondo cui le autodichiarazioni non devono essere richieste se i dati sono presenti nel RNA, si deve concludere che esse possono essere richieste, fino all’11 agosto 2020, solo alle imprese il cui esercizio finanziario inizia fra il giorno di calendario in cui avviene la concessione di un nuovo aiuto ed il 12 agosto.
È oggetto di discussione come debba essere determinata la disponibilità residua sul massimale di un beneficiario nel caso di un’impresa unica i cui componenti abbiano esercizi finanziari diversi. Se è vero che la Commissione, in risposta ad un quesito, ha ipotizzato che si debba prendere in considerazione l’esercizio finanziario della capogruppo, in occasione di un quesito da noi sottoposto alla stessa Commissione precedentemente, ipotizzando soluzioni diverse, essa ritenne logico fare riferimento all’esercizio finanziario dell’impresa richiedente. Questa è peraltro l’opzione adottata dal RNA (si veda pag. 4 dell’Allegato 4 alla Guida tecnica all’utilizzo del sistema), che si consiglia dunque di seguire: non solo è la più logica, ma è anche l’unica che consente di rilevare il dato richiesto mediante la consultazione del Registro.
11 febbraio 2020
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News |
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23 giugno 2025 |
Il 21 maggio 2025, la Commissione UE ha adottato una nuova Raccomandazione (2025/1099) relativa alla definizione di piccola impresa a media capitalizzazione, le cd "mid-cap". La Commissione raccomanda agli Stati membri, alla BEI, al FEI di utilizzare la definizione armonizzata, ma lascia impregiudicate le definizioni esistenti nel settore degli aiuti di Stato, in particolare nel GBER e negli Orientamenti sul finanziamento del rischio.
La categoria delle mid-cap è costituita da imprese che non sono piccole e medie (si veda la definizione della Raccomandazione 2003/361) e che occupano meno di 750 persone (ULA), il cui fatturato annuo non supera i 150 Meur o il cui totale di bilancio non supera i 129 Meur. Ai fini del calcolo degli effettivi e dei parametri finanziari, la Raccomandazione ricalca la vigente definizione di PMI quanto ai concetti di impresa autonoma, associata e collegata, al collegamento tramite persone fisiche, alle partecipazioni di organismi pubblici, alla regola del biennio, ecc. Sono nuove, invece, alcune disposizioni relative al caso in cui un fondo di investimento abbia investito nell'impresa. |
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1 aprile 2025 |
Con Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali) sono stati prorogati, per le PMI, i termini per la stipula delle polizze catastrofali previste dall’art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Per le grandi imprese resta fermo al 31 marzo 2025 l’obbligo di stipula delle polizze, ma è concessa una dilazione di 90 giorni (dunque al 30 giugno) per quanto riguarda le conseguenze sull’assegnazione delle agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 102 della legge citata, in caso di mancato adeguamento all’obbligo di cui sopra. |
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16 dicembre 2024 |
La Commissione ha adottato in data 10 dicembre il nuovo regolamento 2024/3118 che modifica il 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle attività di produzione primaria in agricoltura. Le modifiche sono entrate in vigore oggi, 16 dicembre, dopo la pubblicazione dell'atto in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 dicembre. Il massimale d'impresa è stato raddoppiato, passando da 25.000 a 50.000 euro per impresa autonoma o impresa unica nell'arco, non più di 3 esercizi finanziari, ma di 3 anni, analogamente a quanto già previsto dal regolamento de minimis generale 2023/2831. In conseguenza dell'aumento del massimale aziendale, sono stati aggiornati sia gli importi corrispondenti degli aiuti sotto forma di prestito e di garanzia, alle condizioni stabilite dall’art. 4 del regolamento 1408/2013, sia i caps nazionali che passano dall’1,5% al 2% della produzione agricola nazionale con riferimento al periodo 2012-2023: per l’Italia il massimale è di 1.375,67 milioni.
Il regolamento 1408 modificato si applicherà fino al 31 dicembre 2032. |
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20 giugno 2024 |
La Commissione europea ha recentemente reso pubblica la nuova proposta di modifica del regolamento n. 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle imprese attive nel settore della produzione primaria in agricoltura. La proposta prevede un innalzamento del massimale individuale a 37.000 euro (da 25.000 che erano) e il conseguente aumento dei massimali nazionali e dell’ESL per i prestiti agevolati e le garanzie. Inoltre, al fine di allinearsi al regolamento 2023/2831, il periodo da prendere in considerazione per il rispetto dei massimali diventa mobile e per ogni nuova concessione si dovrà tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti e non più nei tre esercizi finanziari. E' stata altresì prevista la realizzazione sia di Registri nazionali da parte degli Stati membri (di cui l’Italia è già dotata - registro Sian), sia di un Registro centrale a livello dell'Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026. Da ultimo è stata prorogata la validità del modificato 1408/13 dal 31/12/2027 al 31/12/2032. |
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18 dicembre 2023 |
Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il regolamento n. 1407/2013. Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente, ma contiene alcune novità degne di nota, tra le quali:
1) l'aumento del massimale a 300.000 euro su un triennio mobile che va calcolato dalla data di concessione a ritroso per tre anni; 2) l'estensione del campo di applicazione alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (ma non alla pesca e all'allevamento in acquacoltura); 3) l'eliminazione del regime particolare per il trasporto di merci in conto terzi; 4) un paio di modifiche alla disciplina degli aiuti de minimis in forma di garanzia.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre, serie L. |
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