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"Reti-contratto", "reti-soggetto" e aiuti di Stato

L'evoluzione normativa che ha coinvolto la disciplina civilistaca dei contratti di rete in particolare a seguito dei Decreti "Crescita" del 2012 (decreto legge 83/2012 convertito con legge 134/2012 e decreto legge 179/2012 convertito con legge 221/2012) ha modificato l’originaria impostazione in materia dando origine a più di un dubbio presso le amministrazioni concedenti aiuti in concomitanza con il progressivo aumento nella prassi delle reti con autonomia giuridica e in quanto tali dirette destinatarie dei contributi pubblici.
Nella configurazione originaria infatti, le "reti-contratto" non erano dotate di una propria soggettività giuridica e non si poneva quindi il problema della loro dimensione (in quanto imprese) né dell'imputabilità alla rete di aiuti. Anzi, l'approccio corretto, analogamente alla metodologia tuttora applicata nel caso di ATI o di consorzi che si limitano ad agire in nome e per conto delle imprese consorziate, prevedeva la ripartizione pro quota degli aiuti concessi alla rete fra le imprese aderenti (nell'ipotesi di un aiuto al funzionamento o per attività che coinvolgessero o interessassero tutte le imprese) o fra le imprese partecipanti all’attività (ad esempio una fiera) e ciò anche nell’ipotesi in cui le agevolazioni fossero erogate all'impresa capofila.
Le successive modifiche della disciplina hanno invece riconosciuto la possibilità per alcuni contratti, a determinate condizioni e solo su base opzionale, di acquisire la soggettività giuridica e di configurare una "rete-soggetto", a fronte del modello contrattuale puro. Sotto il profilo civilistico dunque, la rete-soggetto (dotata di fondo patrimoniale comune, di un organo di gestione comune e iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede) è un'organizzazione distinta dalle imprese che la costituiscono, un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici in grado di esprimere una propria forza economica. La circolare della Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18.6.2013, oltre a intervenire su diversi aspetti correlati alla soggettività giuridica, ha chiarito inoltre che, per quanto concerne i rapporti tra le imprese partecipanti e la rete, questi debbano essere considerati di natura partecipativa, analoghi a quelli esistenti tra soci e società. "Con il conferimento al fondo patrimoniale della rete-soggetto, quindi, l'impresa aderente - precisa la Circolare - assume lo status di partecipante".


In assenza di disposizioni esplicite, è su queste premesse che riteniamo vada cercata, in via interpretativa, la risposta agli interrogativi che si pongono in tema di requisiti dimensionali o di imputazione degli aiuti, a fronte di misure che prevedono sovvenzioni destinate alle reti oltre che, nel caso, alle singole imprese partecipanti.
Per quanto concerne innanzitutto la dimensione della rete-soggetto, dati i profili di autonomia dell'organizzazione e la natura partecipativa dei rapporti tra la rete e le imprese aderenti, di fronte a un ente che svolga attività di natura economico-commerciale, i requisiti dimensionali all'occorrenza saranno gli stessi applicabili ad un'impresa quali desunti dalla definizione comunitaria di PMI (nei limiti in cui detti criteri si adattino ad un soggetto che non è tipicamente un'impresa).
Inoltre, se la rete-soggetto è destinataria di aiuti de minimis, dovrà rendere apposita dichiarazione in osservanza di tutti i requisiti previsti dai relativi regolamenti comunitari, innanzitutto il regolamento n. 1407/2013. In particolare, se la rete è controllata da un’impresa, se cioè una delle imprese che l’hanno costituita vi partecipa per oltre il 50%, si ritiene che la rete formi con essa "impresa unica" e gli aiuti de minimis percepiti da entrambe saranno imputati sul medesimo massimale, figurando quindi nelle rispettive dichiarazioni.

8 maggio 2015

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