"Reti-contratto", "reti-soggetto" e aiuti di Stato
L'evoluzione normativa che ha coinvolto la disciplina civilistaca dei contratti di rete in particolare a seguito dei Decreti "Crescita" del 2012 (decreto legge 83/2012 convertito con legge 134/2012 e decreto legge 179/2012 convertito con legge 221/2012) ha modificato l’originaria impostazione in materia dando origine a più di un dubbio presso le amministrazioni concedenti aiuti in concomitanza con il progressivo aumento nella prassi delle reti con autonomia giuridica e in quanto tali dirette destinatarie dei contributi pubblici. Nella configurazione originaria infatti, le "reti-contratto" non erano dotate di una propria soggettività giuridica e non si poneva quindi il problema della loro dimensione (in quanto imprese) né dell'imputabilità alla rete di aiuti. Anzi, l'approccio corretto, analogamente alla metodologia tuttora applicata nel caso di ATI o di consorzi che si limitano ad agire in nome e per conto delle imprese consorziate, prevedeva la ripartizione pro quota degli aiuti concessi alla rete fra le imprese aderenti (nell'ipotesi di un aiuto al funzionamento o per attività che coinvolgessero o interessassero tutte le imprese) o fra le imprese partecipanti all’attività (ad esempio una fiera) e ciò anche nell’ipotesi in cui le agevolazioni fossero erogate all'impresa capofila. Le successive modifiche della disciplina hanno invece riconosciuto la possibilità per alcuni contratti, a determinate condizioni e solo su base opzionale, di acquisire la soggettività giuridica e di configurare una "rete-soggetto", a fronte del modello contrattuale puro. Sotto il profilo civilistico dunque, la rete-soggetto (dotata di fondo patrimoniale comune, di un organo di gestione comune e iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede) è un'organizzazione distinta dalle imprese che la costituiscono, un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici in grado di esprimere una propria forza economica. La circolare della Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18.6.2013, oltre a intervenire su diversi aspetti correlati alla soggettività giuridica, ha chiarito inoltre che, per quanto concerne i rapporti tra le imprese partecipanti e la rete, questi debbano essere considerati di natura partecipativa, analoghi a quelli esistenti tra soci e società. "Con il conferimento al fondo patrimoniale della rete-soggetto, quindi, l'impresa aderente - precisa la Circolare - assume lo status di partecipante".
In assenza di disposizioni esplicite, è su queste premesse che riteniamo vada cercata, in via interpretativa, la risposta agli interrogativi che si pongono in tema di requisiti dimensionali o di imputazione degli aiuti, a fronte di misure che prevedono sovvenzioni destinate alle reti oltre che, nel caso, alle singole imprese partecipanti. Per quanto concerne innanzitutto la dimensione della rete-soggetto, dati i profili di autonomia dell'organizzazione e la natura partecipativa dei rapporti tra la rete e le imprese aderenti, di fronte a un ente che svolga attività di natura economico-commerciale, i requisiti dimensionali all'occorrenza saranno gli stessi applicabili ad un'impresa quali desunti dalla definizione comunitaria di PMI (nei limiti in cui detti criteri si adattino ad un soggetto che non è tipicamente un'impresa). Inoltre, se la rete-soggetto è destinataria di aiuti de minimis, dovrà rendere apposita dichiarazione in osservanza di tutti i requisiti previsti dai relativi regolamenti comunitari, innanzitutto il regolamento n. 1407/2013. In particolare, se la rete è controllata da un’impresa, se cioè una delle imprese che l’hanno costituita vi partecipa per oltre il 50%, si ritiene che la rete formi con essa "impresa unica" e gli aiuti de minimis percepiti da entrambe saranno imputati sul medesimo massimale, figurando quindi nelle rispettive dichiarazioni.
8 maggio 2015
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News |
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18 dicembre 2023 |
Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il regolamento n. 1407/2013. Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente, ma contiene alcune novità degne di nota, tra le quali:
1) l'aumento del massimale a 300.000 euro su un triennio mobile che va calcolato dalla data di concessione a ritroso per tre anni; 2) l'estensione del campo di applicazione alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (ma non alla pesca e all'allevamento in acquacoltura); 3) l'eliminazione del regime particolare per il trasporto di merci in conto terzi; 4) un paio di modifiche alla disciplina degli aiuti de minimis in forma di garanzia.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre, serie L. |
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2 novembre 2023 |
Il 25 ottobre scorso è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2391 che ha modificato il regolamento 717/2014 e conseguentemente adeguato anche agli altri regolamenti de minimis. Oltre all’aumento del massimale aiuti Pesca (da 30 a 40.000 euro sul triennio), si è previsto d’ora in avanti di applicare agli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura la disciplina de minimis generale (reg. 1407/2013) e non più quella speciale del settore pesca (reg. 717/2014). Ciò ha sanato un’asimmetria rispetto al settore agricolo nel quale le regole speciali dell’agricoltura si applicano alla sola attività di produzione primaria di prodotti agricoli, mentre trasformazione e commercializzazione ricadono da tempo sotto il regolamento 1407. Restano invece assoggettati al reg. 717/14 gli aiuti alla “produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura” cioè l’insieme delle operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività di preparazione di un prodotto animale o vegetale alla prima vendita e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. |
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6 luglio 2023 |
Dopo lunga attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30/6/2023, il maxi emendamento al Regolamento UE n.651/2014, che resterà in vigore fino a tutto il 2026. La modifica era stata approvata dalla Commissione già a marzo, ma solo ora ha trovato pubblicazione in Gazzetta. Le modifiche sono corpose e significative e riguardano molte parti dl GBER; in particolare è stata sostanzialmente aggiornata tutta la sezione relativa agli aiuti in campo ambientale ed energetico.
Dopo il varo a dicembre dei regolamenti di esenzione in agricoltura (ABER) e nel settore pesca e acquacoltura (FIBER), per completare la revisione del sistema mancano i regolamenti “de minimis” generale e pesca, che dovrebbero comportare un aumento dei massimali, come risulta anche dall'ultima bozza di regolamento generale "de minimis" posta recentemente all'attenzione degli Stati membri. |
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23 dicembre 2022 |
Il 14 dicembre, la Commissione europea ha adottato norme rivedute sugli aiuti di Stato per i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca e acquacoltura. Si tratta dei due regolamenti di esenzione per categoria nei settori agricolo (ABER) e pesca (FIBER), che dichiarano specifiche categorie di aiuti compatibili con il mercato e le esentano dall'obbligo di notifica preventiva e approvazione da parte della Commissione, sempre che soddisfino determinate condizioni. Sono stati inoltre adottati nuovi Orientamenti, sia per l'agricoltura che per la pesca, che rispecchiano la recente esperienza della Commissione nonché le attuali priorità strategiche dell'UE, in particolare la PAC e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. I regolamenti ABER e FIBER riveduti e gli orientamenti agricoli si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2023. Gli orientamenti per la pesca sono in attesa di pubblicazione. La Commissione ha infine deciso di prorogare fino alla fine del 2023 la validità del regolamento de minimis sulla pesca n.717/2014. |
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14 novembre 2022 |
Il DL 73/2022 cd "Semplificazioni", convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122, ha esteso fino al 31 dicembre 2023 la deroga concernente la responsabilità patrimoniale del funzionario responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti per inadempimento degli obblighi di registrazione sul Registro Nazionale Aiuti (art. 31 octies del DL 137/2020). Sospesa dunque la responsabilità patrimoniale, restano tuttavia immutate le altre conseguenze della mancata registrazione degli aiuti, in particolare l’inefficacia della concessione. |
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