 Impresa attiva nel settore dei trasporti - Torniamo sull'interpretazione del concetto
Nel maggio 2012 dedicammo un approfondimento all’interpretazione del concetto di impresa di trasporto nel caso di soggetti per i quali il trasporto non costituisce l’attività esclusiva, questione rilevante ai fini dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Sul punto fu posto un quesito alla Commissione europea nel quale si evidenziava come le diverse amministrazioni interpretassero in maniera non uniforme il concetto, riferendosi chi all’attività prevalente, chi al fatto che il trasporto fosse una delle attività svolte. La risposta della Commissione, che già riportammo un anno fa, fu la seguente: “Una misura di aiuto destinata a sostenere attività nel settore del trasporto stradale è soggetta alla soglia di “de minimis” di 100 000 euro. Nel caso un'impresa abbia ricevuto questo ammontare, può beneficiare di un ammontare addizionale per le sue altre attività ammesse dal Regolamento 1998/2006; tuttavia l'ammontare totale di “de minimis” che quest'impresa può ricevere non deve superare il limite di 200 000 euro, ovviamente sul periodo di tre anni. Ove non fosse possibile stabilire una chiara separazione dei costi ammissibili, perché riferibili ad entrambe le attività, il calcolo dei costi ammissibili e dunque dell'ammontare massimo di “de minimis” dovrebbe essere fatto pro rata, secondo delle modalità appropriate”. Non fummo convinti di tale interpretazione, per due ragioni: a) perché essa ci sembrava in contrasto con il testo del Regolamento 1998/2006, il quale stabilisce che il plafond “de minimis” per un’impresa “attiva nel settore del trasporto su strada” (di merci o persone) è di 100.000 € e ciò “a prescindere dall’obiettivo perseguito” (non è quindi rilevante a cosa siano finalizzati gli aiuti concessi – l’obiettivo perseguito – ma unicamente il fatto che il beneficiario sia un’impresa attiva nel settore dei trasporti); b) perché il Regolamento 800/2008 (35° considerando) definisce impresa di trasporto quella “la cui principale attività economica riguarda tali settori dei trasporti”. Si dovrebbero dunque applicare due criteri diversi a seconda che l’impresa sia candidata ad un aiuto in esenzione o in “de minimis”. Consigliammo dunque quella che ci sembrava – e tuttora ci sembra – l’interpretazione corretta; consigliammo cioè di seguire il criterio, peraltro generalmente utilizzato dalla maggior parte delle amministrazioni, dell’attività prevalente.
Oggi è intervenuto un fatto nuovo che ci impone di tornare sull’argomento. La bozza del nuovo regolamento “de minimis” che sostituirà il Regolamento 1998/2006 a partire dal 2014, all’art. 3, par. 3 disciplina espressamente il caso di un’impresa di trasporto (settore al quale si applica il massimale di 100.000 €) che eserciti anche altra attività ammessa al massimale di 200.000 €. Orbene, la norma stabilisce che a tale impresa si potrà applicare il massimale più elevato, a condizione che sia assicurato che l’impresa stessa non riceva un vantaggio superiore a 100.000 € per l’attività di trasporto. In sostanza, si dovrà fare riferimento alle spese per le quali l’aiuto viene concesso: se queste riguardano l’attività di trasporto, non si potrà – per tali spese – superare il tetto di 100.000 €, fermo restando che il massimale generale per quell’impresa – raggiungibile con aiuti per spese non riferite all’attività di trasporto – resta fissato a 200.000 €. Questa nuova formulazione della norma, che non lascia spazio ad interpretazioni diverse, corrisponde ad un principio già affermato con il Regolamento 360/2012 (“de minimis” SIEG) e ripreso in un parere espresso dalla Commissione su nostra richiesta in relazione al cumulo tra aiuti “de minimis” ottenuti dallo stesso beneficiario a diverso titolo. Principio che dovrà applicarsi anche nel caso di un’impresa agricola che riceva aiuti ai sensi del Regolamento 1535/2007 (per l’attività primaria) e del Regolamento 1998/2006 (per attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli). L’impresa sarà soggetta a due massimali, il più basso dei quali sarà inglobato in quello più elevato; gli aiuti concessi ai sensi dell’uno o dell’altro dovranno rispettare il tetto stabilito per ciascuno di essi. La corrispondenza del testo normativo contenuto nella bozza di nuovo “de minimis” con l’interpretazione fornita parecchio tempo fa dalla Commissione – anche se, a nostro avviso, in contrasto con il testo normativo – autorizza fin d’ora a seguire quella interpretazione anche ai fini dell’applicazione del Regolamento 1998/2006. Per quanto ci riguarda, continuiamo a ritenere corretta l’altra interpretazione e siamo certi che la Commissione non potrà mai contestare – in costanza delle norme esistenti – il principio dell’attività prevalente (che, fra l’altro, risulta più restrittivo in termini di entità degli aiuti). Resta esclusa ogni altra interpretazione.
24 maggio 2013
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10 maggio 2026 |
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 maggio è stato pubblicato il nuovo Quadro Temporaneo della Commissione per gli aiuti di Stato a fronte della recente crisi in Medio Oriente. Così come le precedenti misure temporanee Covid-19 e Ucraina, anche in questo caso gli aiuti devono essere notificati alla Commissione per essere preventivamente autorizzati.
La Commissione valuterà quindi il sostegno straordinario dei prezzi attraverso aiuti temporanei di importo limitato alle imprese 1) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 2) attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne e 3) che prestano servizi di trasporto marittimo a corto raggio intra-UE.
Sono inoltre previste deroghe della disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita per ovviare all'eccezionale di impennata dei prezzi derivante dall'attuale situazione in Medio Oriente. |
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29 aprile 2026 |
E' del 18 marzo la Raccomandazione della Commissione 2026/720 relativa a una definizione comune di imprese, start-up e scale-up innovative là dove diversi Stati membri e lo stesso regolamento di esenzione n. 651/2014 hanno già adottato proprie definizioni per le rispettive finalità, circostanza che tuttavia può determinare incoerenza applicativa delle misure strategiche a sostegno delle imprese innovative, costantemente elaborate sia in ambito nazionale che unionale. Di qui l'esigenza di adottare la Raccomandazione in questione. Essa definisce l’«innovazione», in conformità a classificazioni internazionali ampiamente utilizzate, come un prodotto, un servizio o un processo nuovo o migliorato che differisce in modo significativo dalle precedenti iterazioni ed è messo a disposizione di potenziali utenti. I nuovi criteri affiancano le precedenti definizioni consolidate che classificano le imprese in base alle dimensioni, distinguendo piccole e medie imprese (PMI), piccole imprese a media capitalizzazione e grandi imprese e ne riprendono, se del caso, le categorie dimensionali e le caratteristiche strutturali. |
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13 aprile 2026 |
Sono in vigore dal 30 marzo il nuovo regolamento di esenzione, 2026/562, e gli Orientamenti della Commissione, entrambi diretti a dare supporto a modalità più sostenibili di trasporto terrestre e multimodale, aggiornando nel contempo le regole UE in materia, in sostituzione delle Linee guida del 2008 sugli aiuti alle imprese ferroviarie. Gli Orientamenti dettano le regole di compatibilità degli aiuti soggetti a notifica e a preventiva autorizzazione della Commissione. Il regolamento di esenzione (TBER), secondo le modalità consuete, esenta da notifica alcune categorie di aiuti nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto per vie navigabili interne e del trasporto multimodale sostenibile. Ciò consentirà agli Stati membri di concedere rapidamente aiuti alle condizioni previste. Come dichiarato dalla commissaria Ribera, "queste norme semplificano le procedure e facilitano il sostegno pubblico alle soluzioni di trasporto sostenibili, contribuendo così a rendere il trasporto terrestre europeo più efficiente, accessibile e più verde". |
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28 gennaio 2026 |
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, a partire dal 27 gennaio 2026 è disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi il servizio web per l’integrazione del codice CUP nelle fatture elettroniche relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, come previsto dal provvedimento del 10 dicembre 2025. L'agenzia ha reso disponibile anche un’apposita Guida descrittiva delle modalità con cui il cessionario/committente può intervenire in autonomia per integrare il CUP nella fattura del fornitore.
Il servizio è correlato all'obbligo di apporre il CUP, a partire dal 1° giugno 2023, sulle fatture elettroniche relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive e di poter integrare l'informazione in in momento successivo qualora non sia stata riportata in origine nella fattura elettronica o sia stata riportata in modo errato dal cedente/prestatore e quest’ultimo non abbia provveduto a riemetterla in maniera corretta. |
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23 giugno 2025 |
Il 21 maggio 2025, la Commissione UE ha adottato una nuova Raccomandazione (2025/1099) relativa alla definizione di piccola impresa a media capitalizzazione, le cd "mid-cap". La Commissione raccomanda agli Stati membri, alla BEI, al FEI di utilizzare la definizione armonizzata, ma lascia impregiudicate le definizioni esistenti nel settore degli aiuti di Stato, in particolare nel GBER e negli Orientamenti sul finanziamento del rischio.
La categoria delle mid-cap è costituita da imprese che non sono piccole e medie (si veda la definizione della Raccomandazione 2003/361) e che occupano meno di 750 persone (ULA), il cui fatturato annuo non supera i 150 Meur o il cui totale di bilancio non supera i 129 Meur. Ai fini del calcolo degli effettivi e dei parametri finanziari, la Raccomandazione ricalca la vigente definizione di PMI quanto ai concetti di impresa autonoma, associata e collegata, al collegamento tramite persone fisiche, alle partecipazioni di organismi pubblici, alla regola del biennio, ecc. Sono nuove, invece, alcune disposizioni relative al caso in cui un fondo di investimento abbia investito nell'impresa. |
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