Impresa attiva nel settore dei trasporti - Torniamo sull'interpretazione del concetto
Nel maggio 2012 dedicammo un approfondimento all’interpretazione del concetto di impresa di trasporto nel caso di soggetti per i quali il trasporto non costituisce l’attività esclusiva, questione rilevante ai fini dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Sul punto fu posto un quesito alla Commissione europea nel quale si evidenziava come le diverse amministrazioni interpretassero in maniera non uniforme il concetto, riferendosi chi all’attività prevalente, chi al fatto che il trasporto fosse una delle attività svolte. La risposta della Commissione, che già riportammo un anno fa, fu la seguente: “Una misura di aiuto destinata a sostenere attività nel settore del trasporto stradale è soggetta alla soglia di “de minimis” di 100 000 euro. Nel caso un'impresa abbia ricevuto questo ammontare, può beneficiare di un ammontare addizionale per le sue altre attività ammesse dal Regolamento 1998/2006; tuttavia l'ammontare totale di “de minimis” che quest'impresa può ricevere non deve superare il limite di 200 000 euro, ovviamente sul periodo di tre anni. Ove non fosse possibile stabilire una chiara separazione dei costi ammissibili, perché riferibili ad entrambe le attività, il calcolo dei costi ammissibili e dunque dell'ammontare massimo di “de minimis” dovrebbe essere fatto pro rata, secondo delle modalità appropriate”. Non fummo convinti di tale interpretazione, per due ragioni: a) perché essa ci sembrava in contrasto con il testo del Regolamento 1998/2006, il quale stabilisce che il plafond “de minimis” per un’impresa “attiva nel settore del trasporto su strada” (di merci o persone) è di 100.000 € e ciò “a prescindere dall’obiettivo perseguito” (non è quindi rilevante a cosa siano finalizzati gli aiuti concessi – l’obiettivo perseguito – ma unicamente il fatto che il beneficiario sia un’impresa attiva nel settore dei trasporti); b) perché il Regolamento 800/2008 (35° considerando) definisce impresa di trasporto quella “la cui principale attività economica riguarda tali settori dei trasporti”. Si dovrebbero dunque applicare due criteri diversi a seconda che l’impresa sia candidata ad un aiuto in esenzione o in “de minimis”. Consigliammo dunque quella che ci sembrava – e tuttora ci sembra – l’interpretazione corretta; consigliammo cioè di seguire il criterio, peraltro generalmente utilizzato dalla maggior parte delle amministrazioni, dell’attività prevalente.
Oggi è intervenuto un fatto nuovo che ci impone di tornare sull’argomento. La bozza del nuovo regolamento “de minimis” che sostituirà il Regolamento 1998/2006 a partire dal 2014, all’art. 3, par. 3 disciplina espressamente il caso di un’impresa di trasporto (settore al quale si applica il massimale di 100.000 €) che eserciti anche altra attività ammessa al massimale di 200.000 €. Orbene, la norma stabilisce che a tale impresa si potrà applicare il massimale più elevato, a condizione che sia assicurato che l’impresa stessa non riceva un vantaggio superiore a 100.000 € per l’attività di trasporto. In sostanza, si dovrà fare riferimento alle spese per le quali l’aiuto viene concesso: se queste riguardano l’attività di trasporto, non si potrà – per tali spese – superare il tetto di 100.000 €, fermo restando che il massimale generale per quell’impresa – raggiungibile con aiuti per spese non riferite all’attività di trasporto – resta fissato a 200.000 €. Questa nuova formulazione della norma, che non lascia spazio ad interpretazioni diverse, corrisponde ad un principio già affermato con il Regolamento 360/2012 (“de minimis” SIEG) e ripreso in un parere espresso dalla Commissione su nostra richiesta in relazione al cumulo tra aiuti “de minimis” ottenuti dallo stesso beneficiario a diverso titolo. Principio che dovrà applicarsi anche nel caso di un’impresa agricola che riceva aiuti ai sensi del Regolamento 1535/2007 (per l’attività primaria) e del Regolamento 1998/2006 (per attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli). L’impresa sarà soggetta a due massimali, il più basso dei quali sarà inglobato in quello più elevato; gli aiuti concessi ai sensi dell’uno o dell’altro dovranno rispettare il tetto stabilito per ciascuno di essi. La corrispondenza del testo normativo contenuto nella bozza di nuovo “de minimis” con l’interpretazione fornita parecchio tempo fa dalla Commissione – anche se, a nostro avviso, in contrasto con il testo normativo – autorizza fin d’ora a seguire quella interpretazione anche ai fini dell’applicazione del Regolamento 1998/2006. Per quanto ci riguarda, continuiamo a ritenere corretta l’altra interpretazione e siamo certi che la Commissione non potrà mai contestare – in costanza delle norme esistenti – il principio dell’attività prevalente (che, fra l’altro, risulta più restrittivo in termini di entità degli aiuti). Resta esclusa ogni altra interpretazione.
24 maggio 2013
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News |
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18 dicembre 2023 |
Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il regolamento n. 1407/2013. Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente, ma contiene alcune novità degne di nota, tra le quali:
1) l'aumento del massimale a 300.000 euro su un triennio mobile che va calcolato dalla data di concessione a ritroso per tre anni; 2) l'estensione del campo di applicazione alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (ma non alla pesca e all'allevamento in acquacoltura); 3) l'eliminazione del regime particolare per il trasporto di merci in conto terzi; 4) un paio di modifiche alla disciplina degli aiuti de minimis in forma di garanzia.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre, serie L. |
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2 novembre 2023 |
Il 25 ottobre scorso è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2391 che ha modificato il regolamento 717/2014 e conseguentemente adeguato anche agli altri regolamenti de minimis. Oltre all’aumento del massimale aiuti Pesca (da 30 a 40.000 euro sul triennio), si è previsto d’ora in avanti di applicare agli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura la disciplina de minimis generale (reg. 1407/2013) e non più quella speciale del settore pesca (reg. 717/2014). Ciò ha sanato un’asimmetria rispetto al settore agricolo nel quale le regole speciali dell’agricoltura si applicano alla sola attività di produzione primaria di prodotti agricoli, mentre trasformazione e commercializzazione ricadono da tempo sotto il regolamento 1407. Restano invece assoggettati al reg. 717/14 gli aiuti alla “produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura” cioè l’insieme delle operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività di preparazione di un prodotto animale o vegetale alla prima vendita e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. |
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6 luglio 2023 |
Dopo lunga attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30/6/2023, il maxi emendamento al Regolamento UE n.651/2014, che resterà in vigore fino a tutto il 2026. La modifica era stata approvata dalla Commissione già a marzo, ma solo ora ha trovato pubblicazione in Gazzetta. Le modifiche sono corpose e significative e riguardano molte parti dl GBER; in particolare è stata sostanzialmente aggiornata tutta la sezione relativa agli aiuti in campo ambientale ed energetico.
Dopo il varo a dicembre dei regolamenti di esenzione in agricoltura (ABER) e nel settore pesca e acquacoltura (FIBER), per completare la revisione del sistema mancano i regolamenti “de minimis” generale e pesca, che dovrebbero comportare un aumento dei massimali, come risulta anche dall'ultima bozza di regolamento generale "de minimis" posta recentemente all'attenzione degli Stati membri. |
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23 dicembre 2022 |
Il 14 dicembre, la Commissione europea ha adottato norme rivedute sugli aiuti di Stato per i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca e acquacoltura. Si tratta dei due regolamenti di esenzione per categoria nei settori agricolo (ABER) e pesca (FIBER), che dichiarano specifiche categorie di aiuti compatibili con il mercato e le esentano dall'obbligo di notifica preventiva e approvazione da parte della Commissione, sempre che soddisfino determinate condizioni. Sono stati inoltre adottati nuovi Orientamenti, sia per l'agricoltura che per la pesca, che rispecchiano la recente esperienza della Commissione nonché le attuali priorità strategiche dell'UE, in particolare la PAC e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. I regolamenti ABER e FIBER riveduti e gli orientamenti agricoli si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2023. Gli orientamenti per la pesca sono in attesa di pubblicazione. La Commissione ha infine deciso di prorogare fino alla fine del 2023 la validità del regolamento de minimis sulla pesca n.717/2014. |
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14 novembre 2022 |
Il DL 73/2022 cd "Semplificazioni", convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122, ha esteso fino al 31 dicembre 2023 la deroga concernente la responsabilità patrimoniale del funzionario responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti per inadempimento degli obblighi di registrazione sul Registro Nazionale Aiuti (art. 31 octies del DL 137/2020). Sospesa dunque la responsabilità patrimoniale, restano tuttavia immutate le altre conseguenze della mancata registrazione degli aiuti, in particolare l’inefficacia della concessione. |
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