 Applicazione del " de minimis" a consorzi e associazioni
Quando si deve valutare la compatibilità di un aiuto o, più i generale, si deve applicare la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, uno degli elementi essenziali da verificare è chi sia il beneficiario dell’aiuto stesso: ciò, preliminarmente, al fine di stabilire se l’intervento pubblico costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’art.87, par.1 del trattato, successivamente per quantificare l’aiuto ed imputarlo al reale fruitore di esso. Il principio fondamentale da tener presente è che beneficiario è colui che trae vantaggio dall’aiuto concesso, a prescindere dal fatto che ne sia anche il percettore formale o che l’agevolazione sia materialmente concessa ad un soggetto diverso. È il caso, ad esempio, dei consorzi, delle associazioni, delle ATI, e di ogni altra aggregazione permanente o temporanea tra imprese. Quando un aiuto viene concesso ad un tale soggetto occorre innanzi tutto domandarsi se il beneficiario formale sia qualificabile “impresa” o sia un semplice intermediario tra l’amministrazione e le imprese, un collettore di interessi, un aggregatore di strategie di una pluralità di soggetti. La domanda chiave da porsi è se l’interlocutore in questione assuma in proprio il rischio d’impresa o se si limiti a svolgere attività per conto di altri che, attraverso l’aggregazione, realizzano un maggior impatto sul mercato, riducendo nel contempo i costi. Un caso emblematico è rappresentato dai consorzi export. Quando questi si limitano a promuovere i prodotti delle imprese consorziate, anche realizzando l’operazione di commercializzazione, ma non assumendo in proprio il rischio dell’attività economica, che resta in capo ai consorziati, beneficiari di un aiuto al consorzio sono i consorziati stessi, pro quota. Se invece (come accade raramente) il consorzio svolge una propria attività economica diversa da quella dei soggetti che ne fanno parte (ad esempio acquistando e rivendendo prodotti di questi, o di altre imprese), assumendo quindi in proprio il rischio d’impresa (i consorziati sono semplici detentori di quote di questo soggetto ed il loro rischio in relazione alle sue attività si limita alla quota di partecipazione), allora beneficiario dell’aiuto è il consorzio. Nella prima ipotesi si dovrà quantificare l’aiuto imputabile a ciascun beneficiario effettivo (o finale). Ciò si potrà fare o dividendo semplicemente l’aiuto per il numero di associati, o utilizzando un criterio che consenta di attribuire l’aiuto ai diversi beneficiari in proporzione al vantaggio effettivo che è derivato a ciascuno di essi. Se, ad esempio, viene finanziata una campagna promozionale di un prodotto (agricolo, o turistico), realizzata da un consorzio di produttori, è normalmente corretto che il beneficio sia ripartito in parti uguali tra tutti i soci. Se invece questi hanno beneficiato in misura diversa e quantificabile del sostegno pubblico, si dovrà differenziare l’imputazione dell’aiuto. Si pensi, ad esempio, alla partecipazione ad una manifestazione fieristica. Se il consorzio partecipa come tale, nell’interesse di tutti i soci, si dovrà suddividere l’aiuto tra tutti costoro. Se invece alla manifestazione partecipano – oltre al consorzio – singole imprese, magari con spazi diversi, l’aiuto dovrà essere suddiviso tenendo conto dell’effettivo vantaggio (in termini di risparmio sui costi) goduto da ciascuna. Si potrà così ripartire tra tutti i consorziati il minor costo sostenuto dal consorzio ed attribuire ai singoli partecipanti il vantaggio goduto da ciascuno di essi. Gli stessi principi valgono per le attività di promozione turistica (i turisti attirati dalla promozione occupano le stanze delle singole strutture ricettive, non quelle del consorzio) e per altre situazioni analoghe.
Ai fini di questi ragionamenti non ha importanza la forma giuridica sotto la quale si presenta l’aggregazione: consorzio, cooperativa (di primo o di secondo livello), associazione, ATI, ecc. Meritano tuttavia alcune considerazioni le associazioni: da un lato le associazioni di categoria, dall’altro le associazioni di produttori disciplinate dalle regole della PAC. Nel primo caso ci limitiamo a considerare che nella maggior parte dei casi i contributi concessi alle associazioni non hanno una ricaduta diretta e quantificabile su determinate imprese, trattandosi del sostegno alla generica attività di un’associazione, di cui beneficiano un numero molto elevato di iscritti, in misura tra loro diversa e non distintamente quantificabile. Non essendo l’associazione un’impresa sul mercato e non avendo dunque alcun senso imputare ad essa l’aiuto (non avrebbe dunque senso attribuire un “de minimis” a tali soggetti), se si dovesse suddividere questo tra tutti gli associati, l’aiuto imputabile a ciascuno sarebbe del tutto irrilevante. Diverso è il caso delle società emanazione delle associazioni di categoria, che svolgono attività di servizio a favore degli associati: queste possono essere a tutti gli effetti imprese che operano su un mercato in concorrenza con altri operatori economici; ad esse devono essere imputati pertanto eventuali aiuti. Quanto alle organizzazioni di produttori (e alle associazioni di organizzazioni), gli aiuti pubblici ad esse destinati sono soggetti alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato al settore agricolo. Essa prevede la possibilità di erogare aiuti all’avviamento ad associazioni di nuova costituzione, di dimensioni analoghe a PMI, per un massimo di 400.000 euro, a copertura di spese di funzionamento sostenute nei primi 5 anni a decorrere dal riconoscimento dell’organizzazione. Questa tipologia di aiuti non può essere concessa ad organizzazioni che siano di fatto dei produttori o svolgano funzioni a livello produttivo. Il finanziamento di investimenti o attività promozionali svolte dalle associazioni è invece possibile alle condizioni normalmente applicate alle imprese.
20 marzo 2013
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10 maggio 2026 |
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 maggio è stato pubblicato il nuovo Quadro Temporaneo della Commissione per gli aiuti di Stato a fronte della recente crisi in Medio Oriente. Così come le precedenti misure temporanee Covid-19 e Ucraina, anche in questo caso gli aiuti devono essere notificati alla Commissione per essere preventivamente autorizzati.
La Commissione valuterà quindi il sostegno straordinario dei prezzi attraverso aiuti temporanei di importo limitato alle imprese 1) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 2) attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne e 3) che prestano servizi di trasporto marittimo a corto raggio intra-UE.
Sono inoltre previste deroghe della disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita per ovviare all'eccezionale di impennata dei prezzi derivante dall'attuale situazione in Medio Oriente. |
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29 aprile 2026 |
E' del 18 marzo la Raccomandazione della Commissione 2026/720 relativa a una definizione comune di imprese, start-up e scale-up innovative là dove diversi Stati membri e lo stesso regolamento di esenzione n. 651/2014 hanno già adottato proprie definizioni per le rispettive finalità, circostanza che tuttavia può determinare incoerenza applicativa delle misure strategiche a sostegno delle imprese innovative, costantemente elaborate sia in ambito nazionale che unionale. Di qui l'esigenza di adottare la Raccomandazione in questione. Essa definisce l’«innovazione», in conformità a classificazioni internazionali ampiamente utilizzate, come un prodotto, un servizio o un processo nuovo o migliorato che differisce in modo significativo dalle precedenti iterazioni ed è messo a disposizione di potenziali utenti. I nuovi criteri affiancano le precedenti definizioni consolidate che classificano le imprese in base alle dimensioni, distinguendo piccole e medie imprese (PMI), piccole imprese a media capitalizzazione e grandi imprese e ne riprendono, se del caso, le categorie dimensionali e le caratteristiche strutturali. |
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13 aprile 2026 |
Sono in vigore dal 30 marzo il nuovo regolamento di esenzione, 2026/562, e gli Orientamenti della Commissione, entrambi diretti a dare supporto a modalità più sostenibili di trasporto terrestre e multimodale, aggiornando nel contempo le regole UE in materia, in sostituzione delle Linee guida del 2008 sugli aiuti alle imprese ferroviarie. Gli Orientamenti dettano le regole di compatibilità degli aiuti soggetti a notifica e a preventiva autorizzazione della Commissione. Il regolamento di esenzione (TBER), secondo le modalità consuete, esenta da notifica alcune categorie di aiuti nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto per vie navigabili interne e del trasporto multimodale sostenibile. Ciò consentirà agli Stati membri di concedere rapidamente aiuti alle condizioni previste. Come dichiarato dalla commissaria Ribera, "queste norme semplificano le procedure e facilitano il sostegno pubblico alle soluzioni di trasporto sostenibili, contribuendo così a rendere il trasporto terrestre europeo più efficiente, accessibile e più verde". |
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28 gennaio 2026 |
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, a partire dal 27 gennaio 2026 è disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi il servizio web per l’integrazione del codice CUP nelle fatture elettroniche relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, come previsto dal provvedimento del 10 dicembre 2025. L'agenzia ha reso disponibile anche un’apposita Guida descrittiva delle modalità con cui il cessionario/committente può intervenire in autonomia per integrare il CUP nella fattura del fornitore.
Il servizio è correlato all'obbligo di apporre il CUP, a partire dal 1° giugno 2023, sulle fatture elettroniche relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive e di poter integrare l'informazione in in momento successivo qualora non sia stata riportata in origine nella fattura elettronica o sia stata riportata in modo errato dal cedente/prestatore e quest’ultimo non abbia provveduto a riemetterla in maniera corretta. |
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23 giugno 2025 |
Il 21 maggio 2025, la Commissione UE ha adottato una nuova Raccomandazione (2025/1099) relativa alla definizione di piccola impresa a media capitalizzazione, le cd "mid-cap". La Commissione raccomanda agli Stati membri, alla BEI, al FEI di utilizzare la definizione armonizzata, ma lascia impregiudicate le definizioni esistenti nel settore degli aiuti di Stato, in particolare nel GBER e negli Orientamenti sul finanziamento del rischio.
La categoria delle mid-cap è costituita da imprese che non sono piccole e medie (si veda la definizione della Raccomandazione 2003/361) e che occupano meno di 750 persone (ULA), il cui fatturato annuo non supera i 150 Meur o il cui totale di bilancio non supera i 129 Meur. Ai fini del calcolo degli effettivi e dei parametri finanziari, la Raccomandazione ricalca la vigente definizione di PMI quanto ai concetti di impresa autonoma, associata e collegata, al collegamento tramite persone fisiche, alle partecipazioni di organismi pubblici, alla regola del biennio, ecc. Sono nuove, invece, alcune disposizioni relative al caso in cui un fondo di investimento abbia investito nell'impresa. |
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