 Cumulo tra aiuti de minimis nel caso di SIEG
Nell’ambito del pacchetto SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale) adottato tra il dicembre 2011 e la primavera 2012, la Commissione ha adottato il Regolamento n. 360/2012 che stabilisce l’applicabilità della regola “de minimis” alle compensazioni per oneri di servizio pubblico, fissando a 500.000 € la soglia dell’aiuto massimo concedibile in un triennio ad un’impresa incaricata appunto di un SIEG. In pratica, non si considera aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1 del trattato una compensazione contenuta in quei limiti, a prescindere dalle modalità di determinazione della compensazione stessa.
Il Regolamento stabilisce tra l’altro che la soglia di 500.000 € si applica a prescindere dal fatto che la compensazione sia accordata in “de minimis” ai sensi del regolamento medesimo o, sempre in “de minimis”, ma in base al Regolamento n. 1998/2006. In pratica – riprendendo il 20° considerando del Regolamento – si deve garantire che “l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi alla medesima impresa per la prestazione di servizi di interesse economico generale non ecceda il massimale complessivo ammissibile”. Il Regolamento stabilisce, più in generale (art. 2, par. 7), che “gli aiuti ‘de minimis’ a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri regolamenti ‘de minimis’ fino al massimale di cui al paragrafo 2” (appunto i 500.000 €).
La domanda che è lecito porsi a questo punto è se, ai fini della verifica del rispetto della soglia, si debba tener conto esclusivamente degli aiuti ottenuti a titolo di compensazione per oneri di servizio pubblico, o anche di eventuali aiuti ottenuti in “de minimis”, ai sensi del Regolamento n. 1998/2006 per finalità diverse (investimenti, formazione, ricerca, ecc.).
La domanda è tutt’altro che accademica e di portata marginale, riguardando non solo le imprese incaricate di un servizio di interesse economico generale, ma tutte le imprese che accedono ad agevolazioni ai sensi del Regolamento n. 1998/2006, per le quali non è possibile sapere a priori se beneficino o abbiano beneficiato nel triennio di una compensazione in “de minimis”. Se infatti un’impresa avesse già beneficiato di aiuti per 500.000 € a titolo di compensazione per un SIEG, non potrebbe ottenere nemmeno un euro in base al “de minimis” generale.
La nostra prima interpretazione è stata nel senso più restrittivo: gli aiuti “de minimis” vanno cumulati tutti ai fini della verifica del rispetto della soglia stabilita dal Regolamento n. 360/2012. Quelli concessi ai sensi del Regolamento n. 1998/2006 non possono superare i 200.000 € e un eventuale cumulo con compensazioni accordate ai sensi del Regolamento n. 360/2012 non deve superare i 500.000 €.
Abbiamo tuttavia riscontrato opinioni diverse ed, in effetti, il testo normativo si presta ad entrambe le interpretazioni, con conseguenze significativamente differenti. Per questa ragione abbiamo sottoposto il quesito alla Commissione che ci ha risposto confermando il nostro primo convincimento: tutti gli aiuti “de minimis”, a qualsiasi titolo vengano concessi devono essere sommati fra loro ai fini della verifica del rispetto delle soglie stabilite dai diversi regolamenti.
Al di là dell’aspetto interpretativo, la risposta comporta dunque che vadano modificate le dichiarazioni “de minimis” che vengono rilasciate dalle imprese che intendono accedere agli aiuti in base al Regolamento n. 1998/2006, aggiungendo il riferimento alle compensazioni ai sensi del Regolamento n. 360/2012. È vero che nel 99,9% dei casi il problema non si porrà e, soprattutto, che non si porrà per imprese di piccole dimensioni, o in certi settori di attività; non esistono tuttavia criteri oggettivi attraverso i quali individuare le imprese “a rischio di cumulo” tra le due tipologie di aiuti: è dunque necessario procedere alla verifica caso per caso. E questo richiede la modifica della dichiarazione.
Proprio a causa di queste implicazioni pratiche di portata molto estese, abbiamo segnalato alla Commissione l’opportunità di chiarire la situazione nei confronti di tutti i soggetti interessati tramite un atto adeguato ad assicurare la massima trasparenza. Questa ha annunciato per i prossimi mesi la pubblicazione di una versione aggiornata della Guida ai Servizi di Interesse Economico Generale nella quale dovranno essere chiarite anche le problematiche del cumulo.
Qui riportiamo il carteggio tra Europroject e la Commissione.
27 luglio 2012
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News |
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23 giugno 2025 |
Il 21 maggio 2025, la Commissione UE ha adottato una nuova Raccomandazione (2025/1099) relativa alla definizione di piccola impresa a media capitalizzazione, le cd "mid-cap". La Commissione raccomanda agli Stati membri, alla BEI, al FEI di utilizzare la definizione armonizzata, ma lascia impregiudicate le definizioni esistenti nel settore degli aiuti di Stato, in particolare nel GBER e negli Orientamenti sul finanziamento del rischio.
La categoria delle mid-cap è costituita da imprese che non sono piccole e medie (si veda la definizione della Raccomandazione 2003/361) e che occupano meno di 750 persone (ULA), il cui fatturato annuo non supera i 150 Meur o il cui totale di bilancio non supera i 129 Meur. Ai fini del calcolo degli effettivi e dei parametri finanziari, la Raccomandazione ricalca la vigente definizione di PMI quanto ai concetti di impresa autonoma, associata e collegata, al collegamento tramite persone fisiche, alle partecipazioni di organismi pubblici, alla regola del biennio, ecc. Sono nuove, invece, alcune disposizioni relative al caso in cui un fondo di investimento abbia investito nell'impresa. |
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1 aprile 2025 |
Con Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali) sono stati prorogati, per le PMI, i termini per la stipula delle polizze catastrofali previste dall’art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Per le grandi imprese resta fermo al 31 marzo 2025 l’obbligo di stipula delle polizze, ma è concessa una dilazione di 90 giorni (dunque al 30 giugno) per quanto riguarda le conseguenze sull’assegnazione delle agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 102 della legge citata, in caso di mancato adeguamento all’obbligo di cui sopra. |
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16 dicembre 2024 |
La Commissione ha adottato in data 10 dicembre il nuovo regolamento 2024/3118 che modifica il 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle attività di produzione primaria in agricoltura. Le modifiche sono entrate in vigore oggi, 16 dicembre, dopo la pubblicazione dell'atto in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 dicembre. Il massimale d'impresa è stato raddoppiato, passando da 25.000 a 50.000 euro per impresa autonoma o impresa unica nell'arco, non più di 3 esercizi finanziari, ma di 3 anni, analogamente a quanto già previsto dal regolamento de minimis generale 2023/2831. In conseguenza dell'aumento del massimale aziendale, sono stati aggiornati sia gli importi corrispondenti degli aiuti sotto forma di prestito e di garanzia, alle condizioni stabilite dall’art. 4 del regolamento 1408/2013, sia i caps nazionali che passano dall’1,5% al 2% della produzione agricola nazionale con riferimento al periodo 2012-2023: per l’Italia il massimale è di 1.375,67 milioni.
Il regolamento 1408 modificato si applicherà fino al 31 dicembre 2032. |
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20 giugno 2024 |
La Commissione europea ha recentemente reso pubblica la nuova proposta di modifica del regolamento n. 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis alle imprese attive nel settore della produzione primaria in agricoltura. La proposta prevede un innalzamento del massimale individuale a 37.000 euro (da 25.000 che erano) e il conseguente aumento dei massimali nazionali e dell’ESL per i prestiti agevolati e le garanzie. Inoltre, al fine di allinearsi al regolamento 2023/2831, il periodo da prendere in considerazione per il rispetto dei massimali diventa mobile e per ogni nuova concessione si dovrà tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti e non più nei tre esercizi finanziari. E' stata altresì prevista la realizzazione sia di Registri nazionali da parte degli Stati membri (di cui l’Italia è già dotata - registro Sian), sia di un Registro centrale a livello dell'Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026. Da ultimo è stata prorogata la validità del modificato 1408/13 dal 31/12/2027 al 31/12/2032. |
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18 dicembre 2023 |
Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il regolamento n. 1407/2013. Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente, ma contiene alcune novità degne di nota, tra le quali:
1) l'aumento del massimale a 300.000 euro su un triennio mobile che va calcolato dalla data di concessione a ritroso per tre anni; 2) l'estensione del campo di applicazione alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (ma non alla pesca e all'allevamento in acquacoltura); 3) l'eliminazione del regime particolare per il trasporto di merci in conto terzi; 4) un paio di modifiche alla disciplina degli aiuti de minimis in forma di garanzia.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre, serie L. |
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