 Definizione di "Impresa attiva nel settore dei trasporti"
Nell’applicazione delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato può porsi il problema di distinguere un’impresa di trasporto su strada da imprese che svolgano altre attività. In particolare, il regolamento n. 1998/2006 stabilisce una soglia “de minimis” ridotta a 100.000 euro in tre esercizi finanziari (anziché i 200.000 degli altri settori) nel caso di imprese “attive nel settore dei trasporti su strada”; e ciò “a prescindere dall’obiettivo perseguito”. Ai sensi di questa disposizione non è dunque rilevante a cosa siano finalizzati gli aiuti concessi (l’obiettivo perseguito), ma unicamente il fatto che il beneficiario sia un’impresa attiva nel settore dei trasporti. Diventa quindi necessario stabilire in base a quali criteri un'impresa operante nel settore dei trasporti debba essere considerata, appunto, "di trasporto". Un’interpretazione possibile, assolutamente restrittiva, ma letterale, della locuzione “attiva nel settore dei trasporti” porterebbe a concludere che il solo fatto di operare nel settore, non importa in quale misura, qualifichi l’impresa come "di trasporto". Ciò porterebbe a concludere – come caso limite – che il solo fatto di avere nell’oggetto sociale, o come iscrizione alla Camera di Commercio, la possibilità di esercitare (anche come attività secondaria) attività di trasporto, o di averla esercitata anche una sola volta, qualificherebbe un’impresa come “impresa attiva nel settore dei trasporti”. Una seconda interpretazione – utilizzata da diverse amministrazioni – sposa il criterio dell’attività "prevalente", ricorrendo ad esempio ai tre criteri seguenti (essendo sufficiente ne sia soddisfatto uno): l’iscrizione alla Camera di Commercio come attività prevalente; l’attività che risulta prevalente nell’oggetto sociale; l’attività prevalente in termini di fatturato. Un terzo criterio può essere quello di attività "rilevante", stabilendo una percentuale di attività (necessariamente di fatturato) al di sopra della quale l’impresa venga qualificata di trasporto. A nostro avviso, nonostante l’interpretazione letterale del disposto normativo faccia propendere per la prima ipotesi, si deve optare per la seconda. La prima, infatti, farebbe ricomprendere tra le imprese di trasporto quelle che, pur esercitando altra attività (ad esempio di costruzioni), possiedono automezzi atti al trasporto di merci per conto terzi (devono essere registrati in questo modo) ed effettuano saltuariamente trasporti per propri clienti, al di fuori dell’attività di costruzione. Il terzo criterio lascerebbe alla totale discrezione di ogni amministrazione la determinazione della percentuale di fatturato minima, con il risultato che un’amministrazione potrebbe considerare impresa di trasporto quella che un’altra non considera tale, con conseguenti problemi, tra l’altro, relativamente al computo degli aiuti “de minimis”: in un caso si considererebbe il tetto di 100.000 €, nell’altro di 200.000. Si tratta di un criterio utilizzabile solo se fosse la Commissione a determinare univocamente la percentuale massima. Il criterio della prevalenza sembra, in definitiva, l’unico equilibrato, in linea con le finalità della limitazione prevista dalla norma, volta a tener conto della possibile distorsione degli scambi provocata da aiuti al di sopra dei 100.000 € a favore di imprese appartenenti ad un settore particolarmente delicato: ad imprese la cui attività sia svolta essenzialmente in quel settore (il capomastro che a tempo perso trasporta per conto di un cliente materiali destinati allo smaltimento, ancorché in quella circostanza svolga un’attività di trasporto, essendo abilitato a farlo, non turba la concorrenza nel settore).
Al fine e nella speranza di dirimere ogni dubbio, abbiamo interpellato direttamente la Commissione europea, sottoponendole il quesito con le ipotesi di soluzione appena prospettate. Parallelamente, un quesito analogo è stato inviato dal Dipartimento Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Commissione – ad opera di un funzionario dell’Unità “politica” della DG Concorrenza – ha risposto in questi termini: “… Una misura di aiuto destinata a sostenere attività nel settore del trasporto stradale è soggetta alla soglia de minimis di 100.000 euro. Nel caso un’impresa abbia ricevuto questo ammontare, può beneficiare di un ammontare addizionale per le sue altre attività ammesse dal Regolamento 1998/2006; tuttavia l’ammontare totale di de minimis che quest’impresa può ricevere non deve superare il limite di 200.000 euro, ovviamente sul periodo di tre anni. Ove non fosse possibile stabilire una chiara separazione dei costi ammissibili, perché riferibili ad entrambe le attività, il calcolo dei costi ammissibili e dunque dell’ammontare massimo di de minimis dovrebbe essere fatto pro rata, secondo delle modalità appropriate.”
Non concordiamo con questa interpretazione, che ci sembra in contrasto con il Regolamento stesso, laddove precisa – come abbiamo ricordato sopra – che per un’impresa attiva nel settore del trasporto merci su strada il tetto è di 100.000 €, “a prescindere dall’obiettivo perseguito”: cioè a prescindere dal fatto che l’aiuto si riferisca a spese imputabili all’attività di trasporto o ad altra attività. Un’ipotesi di soluzione vicina – ancorché diversa – a quella della Commissione era stata prospettata dal Dipartimento Politiche Comunitarie nel suo quesito, laddove suggeriva, tra le varie possibilità, quella di fare riferimento alla gestione contabile societaria, per consentire l’utilizzazione del “de minimis” più elevato solo nelle ipotesi in cui le due attività – principale e secondaria – siano operate dalla stessa impresa in un regime di contabilità separata, che consenta di imputare il beneficio “de minimis” solo ed esclusivamente all’attività non soggetta ad alcuna limitazione. Tale soluzione ci sembra non incontrare l’ostacolo del dettato normativo (come invece accade, a nostro avviso, per l’interpretazione della Commissione); tuttavia è certamente di difficile e comunque non frequente applicabilità e quindi non sembra possa risolvere il problema. La soluzione più corretta resta dunque quella dell’attività prevalente (o principale), anche in considerazione del fatto che il Regolamento n. 800/2008, per identificare le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada (per escludere dai costi ammissibili i mezzi e le attrezzature di trasporto), fa riferimento alle “imprese la cui principale attività economica riguarda tali settori” . Non si vede perché si dovrebbe adottare un criterio diverso per stabilire il tetto di aiuti in regime “de minimis”.
11 maggio 2012
versione stampabile
|
News |
| |
10 maggio 2026 |
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 maggio è stato pubblicato il nuovo Quadro Temporaneo della Commissione per gli aiuti di Stato a fronte della recente crisi in Medio Oriente. Così come le precedenti misure temporanee Covid-19 e Ucraina, anche in questo caso gli aiuti devono essere notificati alla Commissione per essere preventivamente autorizzati.
La Commissione valuterà quindi il sostegno straordinario dei prezzi attraverso aiuti temporanei di importo limitato alle imprese 1) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 2) attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne e 3) che prestano servizi di trasporto marittimo a corto raggio intra-UE.
Sono inoltre previste deroghe della disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita per ovviare all'eccezionale di impennata dei prezzi derivante dall'attuale situazione in Medio Oriente. |
|
| [ chiudi ] |
| |
29 aprile 2026 |
E' del 18 marzo la Raccomandazione della Commissione 2026/720 relativa a una definizione comune di imprese, start-up e scale-up innovative là dove diversi Stati membri e lo stesso regolamento di esenzione n. 651/2014 hanno già adottato proprie definizioni per le rispettive finalità, circostanza che tuttavia può determinare incoerenza applicativa delle misure strategiche a sostegno delle imprese innovative, costantemente elaborate sia in ambito nazionale che unionale. Di qui l'esigenza di adottare la Raccomandazione in questione. Essa definisce l’«innovazione», in conformità a classificazioni internazionali ampiamente utilizzate, come un prodotto, un servizio o un processo nuovo o migliorato che differisce in modo significativo dalle precedenti iterazioni ed è messo a disposizione di potenziali utenti. I nuovi criteri affiancano le precedenti definizioni consolidate che classificano le imprese in base alle dimensioni, distinguendo piccole e medie imprese (PMI), piccole imprese a media capitalizzazione e grandi imprese e ne riprendono, se del caso, le categorie dimensionali e le caratteristiche strutturali. |
|
| [ chiudi ] |
| |
13 aprile 2026 |
Sono in vigore dal 30 marzo il nuovo regolamento di esenzione, 2026/562, e gli Orientamenti della Commissione, entrambi diretti a dare supporto a modalità più sostenibili di trasporto terrestre e multimodale, aggiornando nel contempo le regole UE in materia, in sostituzione delle Linee guida del 2008 sugli aiuti alle imprese ferroviarie. Gli Orientamenti dettano le regole di compatibilità degli aiuti soggetti a notifica e a preventiva autorizzazione della Commissione. Il regolamento di esenzione (TBER), secondo le modalità consuete, esenta da notifica alcune categorie di aiuti nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto per vie navigabili interne e del trasporto multimodale sostenibile. Ciò consentirà agli Stati membri di concedere rapidamente aiuti alle condizioni previste. Come dichiarato dalla commissaria Ribera, "queste norme semplificano le procedure e facilitano il sostegno pubblico alle soluzioni di trasporto sostenibili, contribuendo così a rendere il trasporto terrestre europeo più efficiente, accessibile e più verde". |
|
| [ chiudi ] |
| |
28 gennaio 2026 |
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, a partire dal 27 gennaio 2026 è disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi il servizio web per l’integrazione del codice CUP nelle fatture elettroniche relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, come previsto dal provvedimento del 10 dicembre 2025. L'agenzia ha reso disponibile anche un’apposita Guida descrittiva delle modalità con cui il cessionario/committente può intervenire in autonomia per integrare il CUP nella fattura del fornitore.
Il servizio è correlato all'obbligo di apporre il CUP, a partire dal 1° giugno 2023, sulle fatture elettroniche relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive e di poter integrare l'informazione in in momento successivo qualora non sia stata riportata in origine nella fattura elettronica o sia stata riportata in modo errato dal cedente/prestatore e quest’ultimo non abbia provveduto a riemetterla in maniera corretta. |
|
| [ chiudi ] |
| |
23 giugno 2025 |
Il 21 maggio 2025, la Commissione UE ha adottato una nuova Raccomandazione (2025/1099) relativa alla definizione di piccola impresa a media capitalizzazione, le cd "mid-cap". La Commissione raccomanda agli Stati membri, alla BEI, al FEI di utilizzare la definizione armonizzata, ma lascia impregiudicate le definizioni esistenti nel settore degli aiuti di Stato, in particolare nel GBER e negli Orientamenti sul finanziamento del rischio.
La categoria delle mid-cap è costituita da imprese che non sono piccole e medie (si veda la definizione della Raccomandazione 2003/361) e che occupano meno di 750 persone (ULA), il cui fatturato annuo non supera i 150 Meur o il cui totale di bilancio non supera i 129 Meur. Ai fini del calcolo degli effettivi e dei parametri finanziari, la Raccomandazione ricalca la vigente definizione di PMI quanto ai concetti di impresa autonoma, associata e collegata, al collegamento tramite persone fisiche, alle partecipazioni di organismi pubblici, alla regola del biennio, ecc. Sono nuove, invece, alcune disposizioni relative al caso in cui un fondo di investimento abbia investito nell'impresa. |
|
| [ chiudi ] |
|
| |
|
|