 Il silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione – Peculiarità del ricorso
La tutela giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione - altresì detto silenzio-inadempimento - a fronte di una richiesta avanzata dal cittadino ha ad oggetto la mera inerzia della PA, non contestandosi, invece, la legittimità di un provvedimento amministrativo e la sua conseguente rimozione. Questa fattispecie è disciplinata dall’art. 117 del D.Lgs n. 104/2010 (cosiddetto Codice del processo amministrativo). La disposizione recita: “1. Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all’articolo 31, comma 2. 2. Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni. 3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata. 4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito. 6. Se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.” Il rito presenta caratteristiche peculiari rispetto a quello ordinario previsto per la trattazione delle normali controversie contro la Pubblica Amministrazione; risulta accelerato e concentra le tutele in un unico giudizio. Il ricorso va promosso contro il silenzio amministrativo che si forma ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 da parte di chi vanti un interesse legittimo al provvedimento omesso, non dal titolare di un diritto soggettivo. Ne discende che l’interesse al ricorso va escluso nel caso in cui la richiesta alla Pubblica Amministrazione sia volta all’espletamento di un’attività materiale o all’emanazione di un provvedimento in autotutela. Il ricorso si introduce con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato entro un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento. Si ritiene che si possa ricorrere avverso il silenzio amministrativo una volta che lo stesso si sia formato e senza la necessità della previa diffida ad adempiere. Rispetto alla disciplina previgente, la norma ha introdotto la possibilità di proporre motivi aggiunti in seno al rito camerale avverso eventuali atti medio tempore adottati dall’amministrazione. Congiuntamente al ricorso avverso il silenzio-rifiuto la norma consente di proporre azione risarcitoria, che sarà trattata con il rito ordinario. La decisione è assunta dal giudice in forma semplificata, non come decreto o ordinanza, poiché il giudice non esprime una valutazione di merito della richiesta del cittadino. La sentenza, pertanto, conterrà solo un ordine a provvedere rivolto alla PA inadempiente, che resta libera di accogliere o meno la domanda, purché risponda nel termine previsto, normalmente non superiore a trenta giorni. Questo perché in questi casi l’amministrazione non ha ancora consumato il proprio potere decisorio, come avviene, al contrario, nei casi di silenzio-rigetto e di silenzio-assenso, nei quali, a differenza del silenzio rifiuto, la PA ha esercitato il proprio potere di decidere. Peraltro, l’art. 31 del Codice del processo amministrativo prevede espressamente che il giudice possa pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa solo qualora non residuino margini di discrezionalità amministrativa. Si ritiene, pertanto, che il termine generico “silenzio” dell’amministrazione, citato dalla norma quale requisito per l’ammissibilità della procedura, vada interpretato restrittivamente, rendendo applicabile la disciplina ai soli casi di silenzio-rifiuto. Al giudice è data facoltà di procedere con la sentenza alla nomina di un commissario ad acta che si sostituisca alla PA in caso di sua ulteriore inerzia, ma può nominarlo anche successivamente. Gli atti di costui, peraltro, non dovranno essere impugnati con ricorso ordinario di legittimità, poiché lo stesso giudice amministrativo è competente a decidere su tutte le questioni relative agli atti del commissario.
21 dicembre 2011
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10 maggio 2026 |
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 maggio è stato pubblicato il nuovo Quadro Temporaneo della Commissione per gli aiuti di Stato a fronte della recente crisi in Medio Oriente. Così come le precedenti misure temporanee Covid-19 e Ucraina, anche in questo caso gli aiuti devono essere notificati alla Commissione per essere preventivamente autorizzati.
La Commissione valuterà quindi il sostegno straordinario dei prezzi attraverso aiuti temporanei di importo limitato alle imprese 1) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 2) attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne e 3) che prestano servizi di trasporto marittimo a corto raggio intra-UE.
Sono inoltre previste deroghe della disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita per ovviare all'eccezionale di impennata dei prezzi derivante dall'attuale situazione in Medio Oriente. |
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29 aprile 2026 |
E' del 18 marzo la Raccomandazione della Commissione 2026/720 relativa a una definizione comune di imprese, start-up e scale-up innovative là dove diversi Stati membri e lo stesso regolamento di esenzione n. 651/2014 hanno già adottato proprie definizioni per le rispettive finalità, circostanza che tuttavia può determinare incoerenza applicativa delle misure strategiche a sostegno delle imprese innovative, costantemente elaborate sia in ambito nazionale che unionale. Di qui l'esigenza di adottare la Raccomandazione in questione. Essa definisce l’«innovazione», in conformità a classificazioni internazionali ampiamente utilizzate, come un prodotto, un servizio o un processo nuovo o migliorato che differisce in modo significativo dalle precedenti iterazioni ed è messo a disposizione di potenziali utenti. I nuovi criteri affiancano le precedenti definizioni consolidate che classificano le imprese in base alle dimensioni, distinguendo piccole e medie imprese (PMI), piccole imprese a media capitalizzazione e grandi imprese e ne riprendono, se del caso, le categorie dimensionali e le caratteristiche strutturali. |
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13 aprile 2026 |
Sono in vigore dal 30 marzo il nuovo regolamento di esenzione, 2026/562, e gli Orientamenti della Commissione, entrambi diretti a dare supporto a modalità più sostenibili di trasporto terrestre e multimodale, aggiornando nel contempo le regole UE in materia, in sostituzione delle Linee guida del 2008 sugli aiuti alle imprese ferroviarie. Gli Orientamenti dettano le regole di compatibilità degli aiuti soggetti a notifica e a preventiva autorizzazione della Commissione. Il regolamento di esenzione (TBER), secondo le modalità consuete, esenta da notifica alcune categorie di aiuti nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto per vie navigabili interne e del trasporto multimodale sostenibile. Ciò consentirà agli Stati membri di concedere rapidamente aiuti alle condizioni previste. Come dichiarato dalla commissaria Ribera, "queste norme semplificano le procedure e facilitano il sostegno pubblico alle soluzioni di trasporto sostenibili, contribuendo così a rendere il trasporto terrestre europeo più efficiente, accessibile e più verde". |
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28 gennaio 2026 |
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, a partire dal 27 gennaio 2026 è disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi il servizio web per l’integrazione del codice CUP nelle fatture elettroniche relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, come previsto dal provvedimento del 10 dicembre 2025. L'agenzia ha reso disponibile anche un’apposita Guida descrittiva delle modalità con cui il cessionario/committente può intervenire in autonomia per integrare il CUP nella fattura del fornitore.
Il servizio è correlato all'obbligo di apporre il CUP, a partire dal 1° giugno 2023, sulle fatture elettroniche relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive e di poter integrare l'informazione in in momento successivo qualora non sia stata riportata in origine nella fattura elettronica o sia stata riportata in modo errato dal cedente/prestatore e quest’ultimo non abbia provveduto a riemetterla in maniera corretta. |
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23 giugno 2025 |
Il 21 maggio 2025, la Commissione UE ha adottato una nuova Raccomandazione (2025/1099) relativa alla definizione di piccola impresa a media capitalizzazione, le cd "mid-cap". La Commissione raccomanda agli Stati membri, alla BEI, al FEI di utilizzare la definizione armonizzata, ma lascia impregiudicate le definizioni esistenti nel settore degli aiuti di Stato, in particolare nel GBER e negli Orientamenti sul finanziamento del rischio.
La categoria delle mid-cap è costituita da imprese che non sono piccole e medie (si veda la definizione della Raccomandazione 2003/361) e che occupano meno di 750 persone (ULA), il cui fatturato annuo non supera i 150 Meur o il cui totale di bilancio non supera i 129 Meur. Ai fini del calcolo degli effettivi e dei parametri finanziari, la Raccomandazione ricalca la vigente definizione di PMI quanto ai concetti di impresa autonoma, associata e collegata, al collegamento tramite persone fisiche, alle partecipazioni di organismi pubblici, alla regola del biennio, ecc. Sono nuove, invece, alcune disposizioni relative al caso in cui un fondo di investimento abbia investito nell'impresa. |
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