Il silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione – Peculiarità del ricorso
La tutela giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione - altresì detto silenzio-inadempimento - a fronte di una richiesta avanzata dal cittadino ha ad oggetto la mera inerzia della PA, non contestandosi, invece, la legittimità di un provvedimento amministrativo e la sua conseguente rimozione. Questa fattispecie è disciplinata dall’art. 117 del D.Lgs n. 104/2010 (cosiddetto Codice del processo amministrativo). La disposizione recita: “1. Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all’articolo 31, comma 2. 2. Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni. 3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata. 4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito. 6. Se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.” Il rito presenta caratteristiche peculiari rispetto a quello ordinario previsto per la trattazione delle normali controversie contro la Pubblica Amministrazione; risulta accelerato e concentra le tutele in un unico giudizio. Il ricorso va promosso contro il silenzio amministrativo che si forma ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 da parte di chi vanti un interesse legittimo al provvedimento omesso, non dal titolare di un diritto soggettivo. Ne discende che l’interesse al ricorso va escluso nel caso in cui la richiesta alla Pubblica Amministrazione sia volta all’espletamento di un’attività materiale o all’emanazione di un provvedimento in autotutela. Il ricorso si introduce con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato entro un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento. Si ritiene che si possa ricorrere avverso il silenzio amministrativo una volta che lo stesso si sia formato e senza la necessità della previa diffida ad adempiere. Rispetto alla disciplina previgente, la norma ha introdotto la possibilità di proporre motivi aggiunti in seno al rito camerale avverso eventuali atti medio tempore adottati dall’amministrazione. Congiuntamente al ricorso avverso il silenzio-rifiuto la norma consente di proporre azione risarcitoria, che sarà trattata con il rito ordinario. La decisione è assunta dal giudice in forma semplificata, non come decreto o ordinanza, poiché il giudice non esprime una valutazione di merito della richiesta del cittadino. La sentenza, pertanto, conterrà solo un ordine a provvedere rivolto alla PA inadempiente, che resta libera di accogliere o meno la domanda, purché risponda nel termine previsto, normalmente non superiore a trenta giorni. Questo perché in questi casi l’amministrazione non ha ancora consumato il proprio potere decisorio, come avviene, al contrario, nei casi di silenzio-rigetto e di silenzio-assenso, nei quali, a differenza del silenzio rifiuto, la PA ha esercitato il proprio potere di decidere. Peraltro, l’art. 31 del Codice del processo amministrativo prevede espressamente che il giudice possa pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa solo qualora non residuino margini di discrezionalità amministrativa. Si ritiene, pertanto, che il termine generico “silenzio” dell’amministrazione, citato dalla norma quale requisito per l’ammissibilità della procedura, vada interpretato restrittivamente, rendendo applicabile la disciplina ai soli casi di silenzio-rifiuto. Al giudice è data facoltà di procedere con la sentenza alla nomina di un commissario ad acta che si sostituisca alla PA in caso di sua ulteriore inerzia, ma può nominarlo anche successivamente. Gli atti di costui, peraltro, non dovranno essere impugnati con ricorso ordinario di legittimità, poiché lo stesso giudice amministrativo è competente a decidere su tutte le questioni relative agli atti del commissario.
21 dicembre 2011
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News |
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18 dicembre 2023 |
Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il regolamento n. 1407/2013. Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente, ma contiene alcune novità degne di nota, tra le quali:
1) l'aumento del massimale a 300.000 euro su un triennio mobile che va calcolato dalla data di concessione a ritroso per tre anni; 2) l'estensione del campo di applicazione alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (ma non alla pesca e all'allevamento in acquacoltura); 3) l'eliminazione del regime particolare per il trasporto di merci in conto terzi; 4) un paio di modifiche alla disciplina degli aiuti de minimis in forma di garanzia.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre, serie L. |
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2 novembre 2023 |
Il 25 ottobre scorso è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2391 che ha modificato il regolamento 717/2014 e conseguentemente adeguato anche agli altri regolamenti de minimis. Oltre all’aumento del massimale aiuti Pesca (da 30 a 40.000 euro sul triennio), si è previsto d’ora in avanti di applicare agli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura la disciplina de minimis generale (reg. 1407/2013) e non più quella speciale del settore pesca (reg. 717/2014). Ciò ha sanato un’asimmetria rispetto al settore agricolo nel quale le regole speciali dell’agricoltura si applicano alla sola attività di produzione primaria di prodotti agricoli, mentre trasformazione e commercializzazione ricadono da tempo sotto il regolamento 1407. Restano invece assoggettati al reg. 717/14 gli aiuti alla “produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura” cioè l’insieme delle operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività di preparazione di un prodotto animale o vegetale alla prima vendita e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. |
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6 luglio 2023 |
Dopo lunga attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30/6/2023, il maxi emendamento al Regolamento UE n.651/2014, che resterà in vigore fino a tutto il 2026. La modifica era stata approvata dalla Commissione già a marzo, ma solo ora ha trovato pubblicazione in Gazzetta. Le modifiche sono corpose e significative e riguardano molte parti dl GBER; in particolare è stata sostanzialmente aggiornata tutta la sezione relativa agli aiuti in campo ambientale ed energetico.
Dopo il varo a dicembre dei regolamenti di esenzione in agricoltura (ABER) e nel settore pesca e acquacoltura (FIBER), per completare la revisione del sistema mancano i regolamenti “de minimis” generale e pesca, che dovrebbero comportare un aumento dei massimali, come risulta anche dall'ultima bozza di regolamento generale "de minimis" posta recentemente all'attenzione degli Stati membri. |
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23 dicembre 2022 |
Il 14 dicembre, la Commissione europea ha adottato norme rivedute sugli aiuti di Stato per i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca e acquacoltura. Si tratta dei due regolamenti di esenzione per categoria nei settori agricolo (ABER) e pesca (FIBER), che dichiarano specifiche categorie di aiuti compatibili con il mercato e le esentano dall'obbligo di notifica preventiva e approvazione da parte della Commissione, sempre che soddisfino determinate condizioni. Sono stati inoltre adottati nuovi Orientamenti, sia per l'agricoltura che per la pesca, che rispecchiano la recente esperienza della Commissione nonché le attuali priorità strategiche dell'UE, in particolare la PAC e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. I regolamenti ABER e FIBER riveduti e gli orientamenti agricoli si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2023. Gli orientamenti per la pesca sono in attesa di pubblicazione. La Commissione ha infine deciso di prorogare fino alla fine del 2023 la validità del regolamento de minimis sulla pesca n.717/2014. |
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14 novembre 2022 |
Il DL 73/2022 cd "Semplificazioni", convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122, ha esteso fino al 31 dicembre 2023 la deroga concernente la responsabilità patrimoniale del funzionario responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti per inadempimento degli obblighi di registrazione sul Registro Nazionale Aiuti (art. 31 octies del DL 137/2020). Sospesa dunque la responsabilità patrimoniale, restano tuttavia immutate le altre conseguenze della mancata registrazione degli aiuti, in particolare l’inefficacia della concessione. |
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