Aiuti de minimis e superamento del massimale
L’art. 2, 2° comma del Regolamento n. 1998/2006 stabilisce in 200.000 € (100.000 nel caso del trasporto su strada) l’importo massimo complessivo degli aiuti che possono essere concessi in regime “de minimis” ad un’impresa nell’arco di tre esercizi finanziari. Il secondo capoverso della stessa disposizione precisa poi che "qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d’aiuto non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell’aiuto né in un momento successivo". Tale precisazione è usualmente interpretata nel senso che, se come conseguenza di un aiuto, viene superato il tetto "de minimis”, l'intero aiuto che ha determinato tale superamento non è coperto dal Regolamento e non può dunque essere concesso (o deve essere revocato). Sulla base di questa interpretazione, si sostiene, tra l’altro, che se l’aiuto richiesto, sommato a quelli già ottenuti nel triennio, comporta il superamento del massimale, l'amministrazione non avrebbe la possibilità di ridurne l'importo (al fine di rispettare il tetto massimo) e dovrebbe quindi non concedere l'aiuto. Questa interpretazione non è a nostro avviso condivisibile, in considerazione del fatto che, così come l’amministrazione può ridurre l’importo concesso rispetto a quello richiesto in caso, ad esempio, di inammissibilità di determinate spese o di riduzione dell'investimento, allo stesso modo può farlo qualora l'intero importo faccia superare il massimale. Si è cercata una spiegazione alla disposizione in questione nella problematica legata alla "sanatoria" di eventuali aiuti illegali e incompatibili. Si ritiene, cioè, che la norma significhi che, in caso di dichiarazione da parte della Commissione dell’incompatibilità di determinati aiuti, questi possano essere “sanati” ricorrendo al “de minimis” solo se l'intero aiuto incompatibile può essere contenuto nel massimale; diversamente non può esserlo nemmeno per una sua parte. Dopo un iniziale interesse interpretativo, il problema non è stato più dibattuto, anche per la mancanza di casi rilevanti. Stimolati da casi recenti, nei quali una corretta interpretazione della norma in questione era essenziale per determinare il comportamento dell’amministrazione, siamo tornati sull’argomento. La precisazione contenuta al secondo capoverso dell’art. 2, 2° comma del Regolamento ha una motivazione diversa da quelle sopra ipotizzate e ad essa deve essere data, a nostro avviso, un’altra interpretazione. Il testo infatti si riferisce ad un singolo aiuto (l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto) e dispone che quando l'importo di quella singola misura di aiuto (non l'importo complessivo degli aiuti in regime "de minimis" concessi allo stesso beneficiario) supera la soglia, non può beneficiare dell'esenzione nemmeno per la parte che sarebbe compresa in essa. Ciò, naturalmente, a prescindere dal rispetto della soglia stessa, che deve tener conto di tutti gli aiuti concessi nel triennio. Si tratta, in sostanza, di due problemi diversi: uno relativo al rispetto del plafond triennale; l'altro all'impossibilità di frazionare l'aiuto in più annualità, per farlo rientrare nel plafond, attribuendolo ad annualità diverse. A sostegno di questa interpretazione milita l'ultima frase del 9° considerando del Regolamento, laddove si afferma che "le misure d'aiuto superiori alla soglia «de minimis» non dovrebbero poter essere suddivise in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nel campo d’applicazione del presente regolamento". Lo stesso preambolo ricorda inoltre (10° considerando) che, come è per tutti gli aiuti di Stato, "gli aiuti «de minimis» dovrebbero essere considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti". Significativa al riguardo è la perfetta corrispondenza tra preambolo e dispositivo del Regolamento. L'8° considerando (massimale) corrisponde alla prima parte del 2° comma (primo capoverso) dell'art. 2; il 9° considerando prende in considerazione, in successione, il triennio di riferimento, il caso del cofinanziamento con fondi comunitari, il "divieto di frazionamento" e il principio dell'attualizzazione dell'intero aiuto al momento della concessione; aspetti che sono disciplinati, nell'ordine, dall'art. 2, 2° comma, 1° capoverso (triennio e cofinanziamento), 2° capoverso (divieto di frazionamento) e 3° capoverso (attualizzazione). La disposizione in questione significa dunque che non si può eludere la soglia "de minimis" concedendo un aiuto erogabile in più annualità ed imputando l'aiuto stesso via via che viene erogato: l'aiuto può anche essere erogato in tempi lunghi (o riferirsi ad attività o spese che saranno effettuate in più annualità), ma la sua quantificazione deve essere effettuata al momento della concessione ed a quel momento (annualità) deve essere imputato per intero. In sostanza, un singolo aiuto che superi la soglia massima (200.000 o 100.000 €) non può essere concesso in "de minimis", nemmeno se si riferisce a più di tre annualità: esso sarebbe interamente escluso dall'esenzione. Si pensi, per fare un esempio, ad un aiuto che comporti la copertura di canoni di locazione (o di rate di mutui, o di leasing) per 10 anni, per importi che, rapportati ad un triennio, siano sempre contenuti nel plafond: un canone annuo di 60.000 € comporterebbe un beneficio effettivo di 180.000 € per ciascun triennio di riferimento – compatibile in sé con il tetto di 200.000 € – ma l’importo globale dell'aiuto concesso sarebbe di 600.000 €. Ai sensi della norma in questione, questo aiuto non potrebbe essere esentato nemmeno per l'importo contenuto nei 200.000 €. Se invece la soglia viene superata sommando tutti gli aiuti "de minimis" concessi allo stesso beneficiario in tre esercizi finanziari, sarebbe sempre "salvabile" l'importo del nuovo aiuto che resti contenuto (sommato agli altri) nel plafond triennale (mentre resterebbe esclusa l'eccedenza). Usando una terminologia che sintetizza il problema, la disposizione in oggetto può essere definita “divieto di frazionamento” dell’aiuto, al fine di farlo rientrare nel massimale stabilito dalla norma.
14 febbraio 2011
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News |
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18 dicembre 2023 |
Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il regolamento n. 1407/2013. Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente, ma contiene alcune novità degne di nota, tra le quali:
1) l'aumento del massimale a 300.000 euro su un triennio mobile che va calcolato dalla data di concessione a ritroso per tre anni; 2) l'estensione del campo di applicazione alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (ma non alla pesca e all'allevamento in acquacoltura); 3) l'eliminazione del regime particolare per il trasporto di merci in conto terzi; 4) un paio di modifiche alla disciplina degli aiuti de minimis in forma di garanzia.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre, serie L. |
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2 novembre 2023 |
Il 25 ottobre scorso è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2391 che ha modificato il regolamento 717/2014 e conseguentemente adeguato anche agli altri regolamenti de minimis. Oltre all’aumento del massimale aiuti Pesca (da 30 a 40.000 euro sul triennio), si è previsto d’ora in avanti di applicare agli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura la disciplina de minimis generale (reg. 1407/2013) e non più quella speciale del settore pesca (reg. 717/2014). Ciò ha sanato un’asimmetria rispetto al settore agricolo nel quale le regole speciali dell’agricoltura si applicano alla sola attività di produzione primaria di prodotti agricoli, mentre trasformazione e commercializzazione ricadono da tempo sotto il regolamento 1407. Restano invece assoggettati al reg. 717/14 gli aiuti alla “produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura” cioè l’insieme delle operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività di preparazione di un prodotto animale o vegetale alla prima vendita e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. |
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6 luglio 2023 |
Dopo lunga attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30/6/2023, il maxi emendamento al Regolamento UE n.651/2014, che resterà in vigore fino a tutto il 2026. La modifica era stata approvata dalla Commissione già a marzo, ma solo ora ha trovato pubblicazione in Gazzetta. Le modifiche sono corpose e significative e riguardano molte parti dl GBER; in particolare è stata sostanzialmente aggiornata tutta la sezione relativa agli aiuti in campo ambientale ed energetico.
Dopo il varo a dicembre dei regolamenti di esenzione in agricoltura (ABER) e nel settore pesca e acquacoltura (FIBER), per completare la revisione del sistema mancano i regolamenti “de minimis” generale e pesca, che dovrebbero comportare un aumento dei massimali, come risulta anche dall'ultima bozza di regolamento generale "de minimis" posta recentemente all'attenzione degli Stati membri. |
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23 dicembre 2022 |
Il 14 dicembre, la Commissione europea ha adottato norme rivedute sugli aiuti di Stato per i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca e acquacoltura. Si tratta dei due regolamenti di esenzione per categoria nei settori agricolo (ABER) e pesca (FIBER), che dichiarano specifiche categorie di aiuti compatibili con il mercato e le esentano dall'obbligo di notifica preventiva e approvazione da parte della Commissione, sempre che soddisfino determinate condizioni. Sono stati inoltre adottati nuovi Orientamenti, sia per l'agricoltura che per la pesca, che rispecchiano la recente esperienza della Commissione nonché le attuali priorità strategiche dell'UE, in particolare la PAC e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. I regolamenti ABER e FIBER riveduti e gli orientamenti agricoli si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2023. Gli orientamenti per la pesca sono in attesa di pubblicazione. La Commissione ha infine deciso di prorogare fino alla fine del 2023 la validità del regolamento de minimis sulla pesca n.717/2014. |
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14 novembre 2022 |
Il DL 73/2022 cd "Semplificazioni", convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122, ha esteso fino al 31 dicembre 2023 la deroga concernente la responsabilità patrimoniale del funzionario responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti per inadempimento degli obblighi di registrazione sul Registro Nazionale Aiuti (art. 31 octies del DL 137/2020). Sospesa dunque la responsabilità patrimoniale, restano tuttavia immutate le altre conseguenze della mancata registrazione degli aiuti, in particolare l’inefficacia della concessione. |
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