 Fermo di un macchinario e revoca dell'agevolazione
La normativa di applicazione della legge 488/92 stabilisce che le agevolazioni sono revocate parzialmente, tra l’altro, “qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali … oggetto dell’agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto”. Ci si domanda come debba essere interpretato questo principio in relazione all’ipotesi della sospensione dell’attività di un macchinario che tuttavia venga mantenuto fisicamente nella linea di produzione dello stabilimento nel quale è collocato. La norma utilizza indifferentemente e alternativamente i termini “distogliere” e “distrarre”, i quali, a fini interpretativi, devono pertanto essere considerati sinonimi. In realtà, sarebbe più appropriato parlare di cambio di destinazione d’uso, essendo questo il concetto che si intende esprimere. L’origine del vincolo è infatti da ricercare nelle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato e di Fondi strutturali. Per quanto riguarda le prime, l’ammissibilità e l’intensità massima di un aiuto sono determinate in funzione degli obiettivi che esso intende perseguire: favorire lo sviluppo di regioni deboli, promuovere la ricerca, aumentare l’occupazione, incentivare le energie alternative, tutelare l’ambiente, sostenere la formazione e così via. Se dunque un aiuto viene concesso per una determinata finalità e per questa ragione è ammissibile ed ha una certa intensità, deve essere garantito che esso non venga utilizzato per una finalità diversa, che non consentirebbe quella intensità (o addirittura non consentirebbe l’aiuto). Quanto ai Fondi strutturali, essi sono ripartiti dalla Commissione tra gli Stati membri e tra le diverse regioni della Comunità tenendo conto di una serie di caratteristiche. Se le risorse destinate ad una regione o ad una finalità venissero utilizzate (o trasferite) in un’altra regione o per un’altra finalità, si avrebbe un uso improprio di esse, non consentito dalle regole. A ciò si aggiunga l’interesse dell’Amministrazione nazionale o locale a veder garantito che vengano rispettate le motivazioni che hanno determinato la decisione di concessione di un aiuto: in particolare che le risorse del proprio bilancio (dell’amministrazione o dello strumento incentivante) vengano utilizzate per lo sviluppo dell’economia di un determinato territorio o per il perseguimento di un determinato obiettivo. L’insieme di queste esigenze è tradotto nel vincolo di destinazione, che ha dunque lo scopo di garantire che gli aiuti concessi per un certo scopo non vengano utilizzati per uno scopo diverso. Se quindi un bene agevolato viene distolto dall’uso per il quale l’agevolazione è stata concessa prima che sia stato ammortizzato, dovrà essere restituita o la quota dell’aiuto relativa al valore residuo del bene rispetto ai tempi previsti per il suo ammortamento, o l’intero aiuto. Venendo all’oggetto specifico del quesito (se un macchinario non in funzione ma fisicamente presente sulla linea di produzione deve considerarsi “distolto dall’uso previsto” ai sensi delle norme vigenti in materia), se la finalità del vincolo è quella di impedire che il bene agevolato venga utilizzato impropriamente, la sospensione dell’attività dell’impianto per ragioni, ad esempio, di “strategia aziendale”, in particolare se l’impianto stesso non è stato rimosso dalla sua collocazione, non comporta distrazione dall’uso previsto. D’altra parte, la Commissione europea, negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998, richiamando l’esigenza di assicurare che gli attivi immateriali ammissibili alle agevolazioni (nulla si dice a proposito degli attivi materiali) restino legati alla regione, prescrive che devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: “essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell’aiuto regionale; essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili; figurare all’attivo dell’impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell’aiuto regionale almeno per un periodo di cinque anni”. Tale prescrizione è ripresa alla lettera dalla Circolare n. 41/2001 dell’Agenzia delle Entrate. La stessa previsione si trova nella Circolare applicativa della legge n. 46/82. In essa si legge, infatti, che “i terreni, gli immobili e le attrezzature del Centro di ricerca, che vengono agevolati, devono mantenere la loro destinazione alle attività di ricerca e sviluppo e non possono essere venduti, locati o messi a disposizione di terzi, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno 5 anni dalla data di ultimazione degli investimenti”. I medesimi concetti si ritrovano nella Circolare esplicativa della legge 215/92, che dispone che “i beni acquistati per la realizzazione del programma di investimenti non devono essere ceduti, alienati o distolti dall’uso per almeno cinque anni dalla data di concessione dell’agevolazione” e, a proposito degli attivi immateriali, precisa che “devono essere sfruttati esclusivamente nell'unità locale oggetto dell'iniziativa, restarvi almeno per un periodo di cinque anni ed essere iscritti tra le immobilizzazioni di bilancio”. La stessa Circolare dispone poi la revoca (totale o parziale) dell’agevolazione “nel caso in cui i beni oggetto delle agevolazioni risultino essere stati ceduti, alienati o distratti dall’uso previsto – anche a seguito di cessazione dell’attività”. La cessazione dell’attività dell’impresa non costituisce di per sé causa di revoca, ma viene presa in considerazione per sottolineare che nemmeno in quell’ipotesi è consentito cedere, alienare o distrarre dall’uso previsto i beni oggetto di agevolazione: la cessazione, non costituendo cessione o alienazione, non si configura nemmeno, evidentemente, come distrazione dall’uso; a maggior ragione non rappresenta distrazione la sospensione dell’attività di un impianto, fatto che si verifica sempre nel caso di cessazione dell’attività di un’impresa. Il principio è espresso in termini che non lasciano margini di dubbio anche nei documenti rilevanti più recenti. Gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 dispongono che “l’investimento sia mantenuto in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni”, mentre le nuove norme che disciplineranno i futuri Contratti di programma, di cui al D.M. 24 gennaio 2008 in corso di pubblicazione, stabiliscono semplicemente – e correttamente – che “i soggetti beneficiari delle agevolazioni … sono tenuti all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno cinque anni … dalla data di ultimazione” (art.18, comma 4). D’altra parte, i termini utilizzati dalle leggi citate sono “distogliere” o “distrarre” che, secondo il Dizionario Devoto-Oli del 1990 nella lingua italiana significano, rispettivamente, “rimuovere, portare altrove” e “impiegare a fini non preventivati, legittimamente o, più spesso, abusivamente”. Ciò che importa, dunque, è che i beni oggetto di agevolazione non vengano trasferiti altrove o utilizzati per scopi o attività diverse da quelle previste. Nessuna conseguenza – a nostro parere – per la sospensione dell’attività di un impianto, che resta pur sempre nella sua collocazione aziendale, in grado di riprendere l’attività qualora le circostanze lo comportassero.
1 febbraio 2008
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News |
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10 maggio 2026 |
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 maggio è stato pubblicato il nuovo Quadro Temporaneo della Commissione per gli aiuti di Stato a fronte della recente crisi in Medio Oriente. Così come le precedenti misure temporanee Covid-19 e Ucraina, anche in questo caso gli aiuti devono essere notificati alla Commissione per essere preventivamente autorizzati.
La Commissione valuterà quindi il sostegno straordinario dei prezzi attraverso aiuti temporanei di importo limitato alle imprese 1) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 2) attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne e 3) che prestano servizi di trasporto marittimo a corto raggio intra-UE.
Sono inoltre previste deroghe della disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita per ovviare all'eccezionale di impennata dei prezzi derivante dall'attuale situazione in Medio Oriente. |
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29 aprile 2026 |
E' del 18 marzo la Raccomandazione della Commissione 2026/720 relativa a una definizione comune di imprese, start-up e scale-up innovative là dove diversi Stati membri e lo stesso regolamento di esenzione n. 651/2014 hanno già adottato proprie definizioni per le rispettive finalità, circostanza che tuttavia può determinare incoerenza applicativa delle misure strategiche a sostegno delle imprese innovative, costantemente elaborate sia in ambito nazionale che unionale. Di qui l'esigenza di adottare la Raccomandazione in questione. Essa definisce l’«innovazione», in conformità a classificazioni internazionali ampiamente utilizzate, come un prodotto, un servizio o un processo nuovo o migliorato che differisce in modo significativo dalle precedenti iterazioni ed è messo a disposizione di potenziali utenti. I nuovi criteri affiancano le precedenti definizioni consolidate che classificano le imprese in base alle dimensioni, distinguendo piccole e medie imprese (PMI), piccole imprese a media capitalizzazione e grandi imprese e ne riprendono, se del caso, le categorie dimensionali e le caratteristiche strutturali. |
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13 aprile 2026 |
Sono in vigore dal 30 marzo il nuovo regolamento di esenzione, 2026/562, e gli Orientamenti della Commissione, entrambi diretti a dare supporto a modalità più sostenibili di trasporto terrestre e multimodale, aggiornando nel contempo le regole UE in materia, in sostituzione delle Linee guida del 2008 sugli aiuti alle imprese ferroviarie. Gli Orientamenti dettano le regole di compatibilità degli aiuti soggetti a notifica e a preventiva autorizzazione della Commissione. Il regolamento di esenzione (TBER), secondo le modalità consuete, esenta da notifica alcune categorie di aiuti nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto per vie navigabili interne e del trasporto multimodale sostenibile. Ciò consentirà agli Stati membri di concedere rapidamente aiuti alle condizioni previste. Come dichiarato dalla commissaria Ribera, "queste norme semplificano le procedure e facilitano il sostegno pubblico alle soluzioni di trasporto sostenibili, contribuendo così a rendere il trasporto terrestre europeo più efficiente, accessibile e più verde". |
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28 gennaio 2026 |
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, a partire dal 27 gennaio 2026 è disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi il servizio web per l’integrazione del codice CUP nelle fatture elettroniche relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, come previsto dal provvedimento del 10 dicembre 2025. L'agenzia ha reso disponibile anche un’apposita Guida descrittiva delle modalità con cui il cessionario/committente può intervenire in autonomia per integrare il CUP nella fattura del fornitore.
Il servizio è correlato all'obbligo di apporre il CUP, a partire dal 1° giugno 2023, sulle fatture elettroniche relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive e di poter integrare l'informazione in in momento successivo qualora non sia stata riportata in origine nella fattura elettronica o sia stata riportata in modo errato dal cedente/prestatore e quest’ultimo non abbia provveduto a riemetterla in maniera corretta. |
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23 giugno 2025 |
Il 21 maggio 2025, la Commissione UE ha adottato una nuova Raccomandazione (2025/1099) relativa alla definizione di piccola impresa a media capitalizzazione, le cd "mid-cap". La Commissione raccomanda agli Stati membri, alla BEI, al FEI di utilizzare la definizione armonizzata, ma lascia impregiudicate le definizioni esistenti nel settore degli aiuti di Stato, in particolare nel GBER e negli Orientamenti sul finanziamento del rischio.
La categoria delle mid-cap è costituita da imprese che non sono piccole e medie (si veda la definizione della Raccomandazione 2003/361) e che occupano meno di 750 persone (ULA), il cui fatturato annuo non supera i 150 Meur o il cui totale di bilancio non supera i 129 Meur. Ai fini del calcolo degli effettivi e dei parametri finanziari, la Raccomandazione ricalca la vigente definizione di PMI quanto ai concetti di impresa autonoma, associata e collegata, al collegamento tramite persone fisiche, alle partecipazioni di organismi pubblici, alla regola del biennio, ecc. Sono nuove, invece, alcune disposizioni relative al caso in cui un fondo di investimento abbia investito nell'impresa. |
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