Vincolo di destinazione e sostituzione di beni agevolati
Ci si domanda come debba essere interpretata la regola che impone il vincolo di destinazione all’ipotesi di sostituzione di beni oggetto di agevolazione, prima dello scadere del quinquennio previsto, con altri beni tecnologicamente più performanti. Ci si chiede, cioè, se distogliere dalla produzione gli impianti oggetto di agevolazione, per sostituirli, a spese dell’impresa beneficiaria, con altri più adeguati all’evoluzione tecnologica comporti la revoca degli aiuti concessi per l’acquisto di quegli impianti. Il vincolo di destinazione, in virtù del quale il beneficiario di un’agevolazione non deve “distogliere dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione”, deriva la sua ragion d’essere dalla comprensibile e condivisibile esigenza dell’amministrazione di assicurarsi che le risorse impegnate a sostegno dell’economia vengano effettivamente utilizzate per il fine per cui le agevolazioni stesse sono state richieste e concesse. Per questa ragione, si impone un vincolo di destinazione per una durata congrua rispetto ad un piano di ammortamento ed all’obsolescenza naturale dei beni oggetto di agevolazione. Le regole comunitarie in materia – in cui si rispecchiano quelle nazionali – hanno una duplice motivazione: garantire l’effettivo utilizzo dei Fondi strutturali per i fini cui questi sono destinati (in particolare l’utilizzo nelle regioni “assistite”) e assicurarsi che una agevolazione concessa in misura consentita per una particolare regione non avvantaggi – attraverso il trasferimento del bene agevolato – un’impresa localizzata in una regione ove quell’aiuto non sarebbe ammissibile (o lo sarebbe con una intensità minore), falsando quindi la concorrenza. Per interpretare la regola in oggetto in situazioni particolari, occorre dunque tener conto, oltre che della lettera della disposizione, della ratio della stessa. Nel caso ipotizzato, l’investimento viene effettuato secondo il programma previsto e le macchine sono messe in funzione. Successivamente, per adeguare gli impianti alla rapida evoluzione della tecnologia, l’impresa sostituisce parte degli impianti, investendo unicamente risorse proprie ed in misura magari superiore al costo degli investimenti ammessi ad agevolazione. L’impresa non ha dunque distolto dalla loro destinazione le risorse concesse per l’acquisto degli impianti sostituiti; essa ha anzi, a proprie spese, provveduto ad acquistare altri macchinari più performanti rispetto a quelli originariamente previsti; i nuovi impianti dovranno essere mantenuti nello stabilimento almeno cinque anni dall’entrata in funzione di quelli oggetto di finanziamento. È essenziale precisare, ai fini della corretta valutazione della situazione, che la sostituzione non deve avvenire per effetto di una modifica del progetto originario, ma a seguito dell’anticipata e non prevedibile obsolescenza degli impianti. In questo caso, lungi dall’aver distolto risorse dalla destinazione prevista, l’impresa agisce nel senso di garantire la maggiore efficacia dell’investimento oggetto di agevolazione. Sarebbe assurdo e contrario allo spirito della norma e, quindi, alla sua ragion d’essere, privilegiare una interpretazione letterale e miope di essa, penalizzando chi, con proprie risorse, completa e migliora quanto l’amministrazione ha deciso di sostenere finanziariamente. In questo senso si è peraltro espresso il Comitato Tecnico Consultivo della legge 488/92, nel parere n. 18.21 del 25/06/96. Ad un quesito tendente a chiarire se, in caso di sostituzione di impianti, debbono essere restituite le agevolazioni ottenute su quelli sostituiti e se siano agevolabili i nuovi, il Comitato ha fornito la seguente risposta: “Nel caso in cui le immobilizzazioni agevolate vengano distolte dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto, le stesse sono soggette alla disciplina di cui all’art.8 del regolamento (revoca). Qualora il distoglimento sia dovuto ad obsolescenza e le relative funzioni vengano svolte da altre nuove immobilizzazioni, o alle vecchie si applica il citato art.8 e si agevolano le nuove (nei limiti dell’impegno assunto in sede di concessione provvisoria o nell’ambito di un nuovo programma organico e funzionale), ovvero non si procede a revoca ma le nuove immobilizzazioni non possono essere oggetto di richiesta di ulteriori agevolazioni”. È dunque espressamente previsto il caso di sostituzione per obsolescenza e la risposta è chiaramente e logicamente favorevole al mantenimento delle agevolazioni. La revoca, parziale, sarebbe giustificata solo qualora gli investimenti sostitutivi fossero inferiori a quelli sostituiti (e solo per la differenza di valore). Questa interpretazione è del resto in linea con quanto espressamente previsto dalle nuove regole che la Commissione europea sta elaborando in materia di aiuti di Stato. Tanto gli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013” (GUUE C 54 del 4.3.2006, p. 13,) già adottati, che la bozza di regolamento “di esenzione” relativo agli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti, ribadendo il principio del vincolo quinquennale (peraltro riducibile a tre anni, nel caso di PMI), stabiliscono una eccezione nel caso di obsolescenza degli impianti oggetto di agevolazione. In particolare, il punto 40 degli Orientamenti citati ribadisce che “onde garantire che l’investimento rappresenti un contributo reale e sostenibile (le due motivazioni che abbiamo sottolineato sopra) allo sviluppo regionale, gli aiuti devono essere subordinati .... alla condizione che l’investimento sia mantenuto in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento”. Ma immediatamente, in nota, precisa che “questa regola non impedisce la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico durante detto periodo di cinque anni, a condizione che l’attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto”. Ciò che interessa, dunque, non è il bene in sé, ma l’attività economica oggetto dell’agevolazione (intesa, naturalmente, come il complesso degli investimenti sovvenzionati). La sostituzione di un impianto con un altro più adeguato è dunque perfettamente lecita – se non addirittura auspicabile – e non dà luogo ad alcuna revoca. Il principio è chiaro e non deriva da una evoluzione della normativa, bensì da una interpretazione di puro buon senso di una regola che resta immutata. In sostanza – come spesso fa la Commissione – si è inteso porre rimedio agli effetti perversi che una interpretazione letterale delle norme poteva causare.
4 aprile 2008
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News |
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18 dicembre 2023 |
Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il regolamento n. 1407/2013. Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente, ma contiene alcune novità degne di nota, tra le quali:
1) l'aumento del massimale a 300.000 euro su un triennio mobile che va calcolato dalla data di concessione a ritroso per tre anni; 2) l'estensione del campo di applicazione alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (ma non alla pesca e all'allevamento in acquacoltura); 3) l'eliminazione del regime particolare per il trasporto di merci in conto terzi; 4) un paio di modifiche alla disciplina degli aiuti de minimis in forma di garanzia.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre, serie L. |
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2 novembre 2023 |
Il 25 ottobre scorso è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2391 che ha modificato il regolamento 717/2014 e conseguentemente adeguato anche agli altri regolamenti de minimis. Oltre all’aumento del massimale aiuti Pesca (da 30 a 40.000 euro sul triennio), si è previsto d’ora in avanti di applicare agli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura la disciplina de minimis generale (reg. 1407/2013) e non più quella speciale del settore pesca (reg. 717/2014). Ciò ha sanato un’asimmetria rispetto al settore agricolo nel quale le regole speciali dell’agricoltura si applicano alla sola attività di produzione primaria di prodotti agricoli, mentre trasformazione e commercializzazione ricadono da tempo sotto il regolamento 1407. Restano invece assoggettati al reg. 717/14 gli aiuti alla “produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura” cioè l’insieme delle operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività di preparazione di un prodotto animale o vegetale alla prima vendita e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. |
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6 luglio 2023 |
Dopo lunga attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30/6/2023, il maxi emendamento al Regolamento UE n.651/2014, che resterà in vigore fino a tutto il 2026. La modifica era stata approvata dalla Commissione già a marzo, ma solo ora ha trovato pubblicazione in Gazzetta. Le modifiche sono corpose e significative e riguardano molte parti dl GBER; in particolare è stata sostanzialmente aggiornata tutta la sezione relativa agli aiuti in campo ambientale ed energetico.
Dopo il varo a dicembre dei regolamenti di esenzione in agricoltura (ABER) e nel settore pesca e acquacoltura (FIBER), per completare la revisione del sistema mancano i regolamenti “de minimis” generale e pesca, che dovrebbero comportare un aumento dei massimali, come risulta anche dall'ultima bozza di regolamento generale "de minimis" posta recentemente all'attenzione degli Stati membri. |
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23 dicembre 2022 |
Il 14 dicembre, la Commissione europea ha adottato norme rivedute sugli aiuti di Stato per i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca e acquacoltura. Si tratta dei due regolamenti di esenzione per categoria nei settori agricolo (ABER) e pesca (FIBER), che dichiarano specifiche categorie di aiuti compatibili con il mercato e le esentano dall'obbligo di notifica preventiva e approvazione da parte della Commissione, sempre che soddisfino determinate condizioni. Sono stati inoltre adottati nuovi Orientamenti, sia per l'agricoltura che per la pesca, che rispecchiano la recente esperienza della Commissione nonché le attuali priorità strategiche dell'UE, in particolare la PAC e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. I regolamenti ABER e FIBER riveduti e gli orientamenti agricoli si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2023. Gli orientamenti per la pesca sono in attesa di pubblicazione. La Commissione ha infine deciso di prorogare fino alla fine del 2023 la validità del regolamento de minimis sulla pesca n.717/2014. |
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14 novembre 2022 |
Il DL 73/2022 cd "Semplificazioni", convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122, ha esteso fino al 31 dicembre 2023 la deroga concernente la responsabilità patrimoniale del funzionario responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti per inadempimento degli obblighi di registrazione sul Registro Nazionale Aiuti (art. 31 octies del DL 137/2020). Sospesa dunque la responsabilità patrimoniale, restano tuttavia immutate le altre conseguenze della mancata registrazione degli aiuti, in particolare l’inefficacia della concessione. |
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