 Mutamento di dimensioni dell'impresa e aiuti alle PMI
Ci si domanda come debba essere qualificata un’impresa, sotto il profilo dimensionale, quando essa risponda alla definizione comunitaria di piccola o media impresa al momento della presentazione della domanda e diventi poi media o grande impresa, per effetto dell’aiuto (è prevista, ad esempio, l’assunzione di nuovi dipendenti che facciano superare la soglia di categoria) o lo diventi, a seguito di acquisizione, prima della concessione dell’agevolazione richiesta. Si tratta di due situazioni diverse, che comportano soluzioni differenti. Ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità ad un’agevolazione o della quantificazione dell’intensità dell’aiuto concedibile si prende in considerazione il momento della concessione dell’aiuto. Ora, nel primo caso l’eventuale passaggio di categoria avviene successivamente alla concessione, per effetto degli investimenti favoriti dall’aiuto accordato; ciò è evidentemente ininfluente sulle valutazioni che l’amministrazione farà in funzione della concessione stessa. Diverso è il caso in cui l’impresa abbia presentato domanda di agevolazione, ad esempio, in un momento in cui, in quanto piccola o media impresa, era ammissibile all’agevolazione. Essa poi, nelle more della decisione dell’amministrazione – prima quindi della delibera di concessione delle agevolazioni richieste – è oggetto di acquisizione da parte di una grande impresa, divenendo a sua volta, ai sensi della definizione comunitaria di PMI, grande impresa. Dal momento dell’acquisizione l’impresa in questione, in quanto grande impresa, non è più ammissibile alle agevolazioni richieste, riservate, abbiamo ipotizzato, alle PMI, in quanto, come si è detto, non è rilevante la condizione dell’impresa al momento della domanda, ma quello al momento della concessione. Come è noto, il 2° comma dell’art.4 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, con la quale viene data la definizione di PMI, stabilisce che se i parametri dimensionali di un’impresa cambiano (facendola passare da una categoria ad un’altra) ciò ha effetto sulla sua qualificazione dimensionale solo se il cambiamento si protrae per due anni. Tale disposizione non è tuttavia applicabile al caso di specie. Essa ha infatti lo scopo di evitare che cambiamenti non permanenti (una particolare commessa, l’assunzione di un dipendente a tempo determinato legata ad un evento occasionale, ecc.) facciano passare un’impresa da una categoria all’altra e poi di nuovo alla prima, senza che le caratteristiche dell’impresa stessa siano effettivamente mutate. Nel caso ipotizzato, la modifica di condizione deriva dall’acquisizione da parte di una grande impresa; situazione che non cambierà nel medio periodo e che non richiede una verifica dopo un anno. L’impresa in questione è dunque qualificabile grande impresa fin dal momento dell’acquisizione della piccola impresa richiedente da parte della grande impresa.
8 gennaio 2009
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News |
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10 maggio 2026 |
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 maggio è stato pubblicato il nuovo Quadro Temporaneo della Commissione per gli aiuti di Stato a fronte della recente crisi in Medio Oriente. Così come le precedenti misure temporanee Covid-19 e Ucraina, anche in questo caso gli aiuti devono essere notificati alla Commissione per essere preventivamente autorizzati.
La Commissione valuterà quindi il sostegno straordinario dei prezzi attraverso aiuti temporanei di importo limitato alle imprese 1) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 2) attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne e 3) che prestano servizi di trasporto marittimo a corto raggio intra-UE.
Sono inoltre previste deroghe della disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita per ovviare all'eccezionale di impennata dei prezzi derivante dall'attuale situazione in Medio Oriente. |
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29 aprile 2026 |
E' del 18 marzo la Raccomandazione della Commissione 2026/720 relativa a una definizione comune di imprese, start-up e scale-up innovative là dove diversi Stati membri e lo stesso regolamento di esenzione n. 651/2014 hanno già adottato proprie definizioni per le rispettive finalità, circostanza che tuttavia può determinare incoerenza applicativa delle misure strategiche a sostegno delle imprese innovative, costantemente elaborate sia in ambito nazionale che unionale. Di qui l'esigenza di adottare la Raccomandazione in questione. Essa definisce l’«innovazione», in conformità a classificazioni internazionali ampiamente utilizzate, come un prodotto, un servizio o un processo nuovo o migliorato che differisce in modo significativo dalle precedenti iterazioni ed è messo a disposizione di potenziali utenti. I nuovi criteri affiancano le precedenti definizioni consolidate che classificano le imprese in base alle dimensioni, distinguendo piccole e medie imprese (PMI), piccole imprese a media capitalizzazione e grandi imprese e ne riprendono, se del caso, le categorie dimensionali e le caratteristiche strutturali. |
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13 aprile 2026 |
Sono in vigore dal 30 marzo il nuovo regolamento di esenzione, 2026/562, e gli Orientamenti della Commissione, entrambi diretti a dare supporto a modalità più sostenibili di trasporto terrestre e multimodale, aggiornando nel contempo le regole UE in materia, in sostituzione delle Linee guida del 2008 sugli aiuti alle imprese ferroviarie. Gli Orientamenti dettano le regole di compatibilità degli aiuti soggetti a notifica e a preventiva autorizzazione della Commissione. Il regolamento di esenzione (TBER), secondo le modalità consuete, esenta da notifica alcune categorie di aiuti nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto per vie navigabili interne e del trasporto multimodale sostenibile. Ciò consentirà agli Stati membri di concedere rapidamente aiuti alle condizioni previste. Come dichiarato dalla commissaria Ribera, "queste norme semplificano le procedure e facilitano il sostegno pubblico alle soluzioni di trasporto sostenibili, contribuendo così a rendere il trasporto terrestre europeo più efficiente, accessibile e più verde". |
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28 gennaio 2026 |
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, a partire dal 27 gennaio 2026 è disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi il servizio web per l’integrazione del codice CUP nelle fatture elettroniche relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, come previsto dal provvedimento del 10 dicembre 2025. L'agenzia ha reso disponibile anche un’apposita Guida descrittiva delle modalità con cui il cessionario/committente può intervenire in autonomia per integrare il CUP nella fattura del fornitore.
Il servizio è correlato all'obbligo di apporre il CUP, a partire dal 1° giugno 2023, sulle fatture elettroniche relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive e di poter integrare l'informazione in in momento successivo qualora non sia stata riportata in origine nella fattura elettronica o sia stata riportata in modo errato dal cedente/prestatore e quest’ultimo non abbia provveduto a riemetterla in maniera corretta. |
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23 giugno 2025 |
Il 21 maggio 2025, la Commissione UE ha adottato una nuova Raccomandazione (2025/1099) relativa alla definizione di piccola impresa a media capitalizzazione, le cd "mid-cap". La Commissione raccomanda agli Stati membri, alla BEI, al FEI di utilizzare la definizione armonizzata, ma lascia impregiudicate le definizioni esistenti nel settore degli aiuti di Stato, in particolare nel GBER e negli Orientamenti sul finanziamento del rischio.
La categoria delle mid-cap è costituita da imprese che non sono piccole e medie (si veda la definizione della Raccomandazione 2003/361) e che occupano meno di 750 persone (ULA), il cui fatturato annuo non supera i 150 Meur o il cui totale di bilancio non supera i 129 Meur. Ai fini del calcolo degli effettivi e dei parametri finanziari, la Raccomandazione ricalca la vigente definizione di PMI quanto ai concetti di impresa autonoma, associata e collegata, al collegamento tramite persone fisiche, alle partecipazioni di organismi pubblici, alla regola del biennio, ecc. Sono nuove, invece, alcune disposizioni relative al caso in cui un fondo di investimento abbia investito nell'impresa. |
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