 Aiuti di Stato al settore del caffè
Ai sensi dell’art.36 del trattato CE “le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio”. Ciò significa che l’autorità della Commissione in materia (per quanto riguarda il settore agricolo) non deriva direttamente dal trattato (art.88), ma dalla normativa adottata dal Consiglio ai sensi dell’art.37, alle condizioni e con le limitazioni stabilite da questo. Va rilevato, peraltro, che tutti i regolamenti relativi alle Organizzazioni Comuni di Mercato prevedono l’applicazione degli artt. 87, 88 e 89, che pertanto – fatte salve eventuali limitazioni o deroghe specifiche contenute nei regolamenti stessi che in ogni caso prevalgono sulle previsioni degli artt. 87-89 – si applicano interamente al settore agricolo, ad eccezione di un numero molto limitato di prodotti non coperti da OCM. Fra i prodotti agricoli elencati nell’Allegato I del trattato non disciplinati da una OCM – accanto alle patate diverse da quelle da fecola, alle carni equine, agli aceti di alcole e al sughero – figura il caffé (Capitolo 9 della nomenclatura combinata): Codice NC 0901 – Caffé, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffé; succedanei del caffé contenenti caffé in qualsiasi proporzione, non quindi il “caffé d’orzo”, in quanto l’orzo rientra nel capitolo 10 della nomenclatura combinata. Ricordiamo che l’Allegato I elenca tutti i prodotti agricoli, anche trasformati a cui si applicano le disposizioni del Titolo II del trattato - Agricoltura (artt. 33-38 inclusi). In assenza di un’OCM, agli aiuti destinati ai prodotti in questione, ai sensi dell’art.3 del Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e commercio dei prodotti agricoli (GUUE L 214 del 4.8.2006, p.7), si applicano soltanto le disposizioni di cui all’art. 88, par.1 e par.3, prima frase. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad informare la Commissione dell’intenzione di concedere gli aiuti in tempo utile per consentirle di presentare le proprie osservazioni, senza peraltro che essa possa opporvisi. La Commissione, nel valutare gli aiuti, dovrà tener conto dell’assenza di una OCM e del fatto che – ai sensi del Regolamento n. 1782/20031 – il sostegno viene di norma erogato sotto forma di pagamento disaccoppiato (cioè non legato a un prodotto specifico o alla quantità prodotta). A queste condizioni la Commissione non solleverà obiezioni, anche se si tratti di aiuti al funzionamento, che di norma sarebbero vietati. Qualora uno Stato membro non tenga conto delle sue osservazioni o raccomandazioni, la Commissione potrà ricorrere alla procedura prevista dall’art.226 del trattato: essa potrà, cioè, emettere un parere motivato, dopo aver posto lo Stato membro in condizione di presentare le proprie osservazioni; qualora lo Stato non si conformi al parere nel termine fissato, la Commissione potrà adire la Corte di Giustizia. La valutazione della Commissione (DG Agricoltura) verterà principalmente sulla congruenza dell’aiuto con la PAC. Essa terrà conto – tra l’altro – del rischio che l’erogazione di un aiuto ad un prodotto non soggetto ad un’Organizzazione Comune di Mercato favorisca la produzione di un prodotto soggetto a una simile organizzazione (è un discorso che vale, in particolare, per le patate). In pratica, lo Stato membro che intende concedere aiuti alle imprese operanti nel settore del caffé deve comunque rispettare le procedure e gli adempimenti richiesti dalle regole della concorrenza. La Commissione, a sua volta, seguirà, nelle sue valutazioni, gli stessi criteri che valgono per i settori disciplinati da una OCM, alle quali dunque ci si dovrebbe riferire. Se un’amministrazione intendesse discostarsi dalle regole applicabili (ad esempio prevedendo intensità più elevate), dovrebbe comunque procedere ad una normale notifica, in merito alla quale la Commissione darebbe presumibilmente parere sfavorevole. Ciò non toglie che l’amministrazione possa ugualmente procedere. Normalmente la Commissione non reagisce in alcun modo a questa eventualità (accade normalmente per gli aiuti al settore delle patate da alimentazione – altro settore non disciplinato da una OCM – in cui tutti gli Stati concedono aiuti giudicati incompatibili dalla Commissione, senza che questa faccia alcuna azione successiva per impedirlo). Tuttavia, qualora venisse presentato un ricorso in merito agli aiuti concessi (ad esempio da un concorrente), la Commissione procederebbe ad una valutazione economica per stabilire se l’aiuto possa distorcere la concorrenza indebitamente: si tratta di una valutazione fatta non in base agli Orientamenti, ma agli effetti reali sul mercato. Se le valutazioni confermassero il giudizio negativo e lo Stato membro non si adeguasse, la Commissione potrebbe ricorrere alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art.226 del trattato. Non ci risultano precedenti, mentre è confermato che la Commissione, in assenza di ricorsi, non procede in alcun modo.
4 aprile 2008
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1) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GUCE L 270 del 21.10.2003, p.1).
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News |
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10 maggio 2026 |
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 maggio è stato pubblicato il nuovo Quadro Temporaneo della Commissione per gli aiuti di Stato a fronte della recente crisi in Medio Oriente. Così come le precedenti misure temporanee Covid-19 e Ucraina, anche in questo caso gli aiuti devono essere notificati alla Commissione per essere preventivamente autorizzati.
La Commissione valuterà quindi il sostegno straordinario dei prezzi attraverso aiuti temporanei di importo limitato alle imprese 1) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 2) attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne e 3) che prestano servizi di trasporto marittimo a corto raggio intra-UE.
Sono inoltre previste deroghe della disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita per ovviare all'eccezionale di impennata dei prezzi derivante dall'attuale situazione in Medio Oriente. |
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29 aprile 2026 |
E' del 18 marzo la Raccomandazione della Commissione 2026/720 relativa a una definizione comune di imprese, start-up e scale-up innovative là dove diversi Stati membri e lo stesso regolamento di esenzione n. 651/2014 hanno già adottato proprie definizioni per le rispettive finalità, circostanza che tuttavia può determinare incoerenza applicativa delle misure strategiche a sostegno delle imprese innovative, costantemente elaborate sia in ambito nazionale che unionale. Di qui l'esigenza di adottare la Raccomandazione in questione. Essa definisce l’«innovazione», in conformità a classificazioni internazionali ampiamente utilizzate, come un prodotto, un servizio o un processo nuovo o migliorato che differisce in modo significativo dalle precedenti iterazioni ed è messo a disposizione di potenziali utenti. I nuovi criteri affiancano le precedenti definizioni consolidate che classificano le imprese in base alle dimensioni, distinguendo piccole e medie imprese (PMI), piccole imprese a media capitalizzazione e grandi imprese e ne riprendono, se del caso, le categorie dimensionali e le caratteristiche strutturali. |
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13 aprile 2026 |
Sono in vigore dal 30 marzo il nuovo regolamento di esenzione, 2026/562, e gli Orientamenti della Commissione, entrambi diretti a dare supporto a modalità più sostenibili di trasporto terrestre e multimodale, aggiornando nel contempo le regole UE in materia, in sostituzione delle Linee guida del 2008 sugli aiuti alle imprese ferroviarie. Gli Orientamenti dettano le regole di compatibilità degli aiuti soggetti a notifica e a preventiva autorizzazione della Commissione. Il regolamento di esenzione (TBER), secondo le modalità consuete, esenta da notifica alcune categorie di aiuti nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto per vie navigabili interne e del trasporto multimodale sostenibile. Ciò consentirà agli Stati membri di concedere rapidamente aiuti alle condizioni previste. Come dichiarato dalla commissaria Ribera, "queste norme semplificano le procedure e facilitano il sostegno pubblico alle soluzioni di trasporto sostenibili, contribuendo così a rendere il trasporto terrestre europeo più efficiente, accessibile e più verde". |
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28 gennaio 2026 |
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, a partire dal 27 gennaio 2026 è disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi il servizio web per l’integrazione del codice CUP nelle fatture elettroniche relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, come previsto dal provvedimento del 10 dicembre 2025. L'agenzia ha reso disponibile anche un’apposita Guida descrittiva delle modalità con cui il cessionario/committente può intervenire in autonomia per integrare il CUP nella fattura del fornitore.
Il servizio è correlato all'obbligo di apporre il CUP, a partire dal 1° giugno 2023, sulle fatture elettroniche relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive e di poter integrare l'informazione in in momento successivo qualora non sia stata riportata in origine nella fattura elettronica o sia stata riportata in modo errato dal cedente/prestatore e quest’ultimo non abbia provveduto a riemetterla in maniera corretta. |
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23 giugno 2025 |
Il 21 maggio 2025, la Commissione UE ha adottato una nuova Raccomandazione (2025/1099) relativa alla definizione di piccola impresa a media capitalizzazione, le cd "mid-cap". La Commissione raccomanda agli Stati membri, alla BEI, al FEI di utilizzare la definizione armonizzata, ma lascia impregiudicate le definizioni esistenti nel settore degli aiuti di Stato, in particolare nel GBER e negli Orientamenti sul finanziamento del rischio.
La categoria delle mid-cap è costituita da imprese che non sono piccole e medie (si veda la definizione della Raccomandazione 2003/361) e che occupano meno di 750 persone (ULA), il cui fatturato annuo non supera i 150 Meur o il cui totale di bilancio non supera i 129 Meur. Ai fini del calcolo degli effettivi e dei parametri finanziari, la Raccomandazione ricalca la vigente definizione di PMI quanto ai concetti di impresa autonoma, associata e collegata, al collegamento tramite persone fisiche, alle partecipazioni di organismi pubblici, alla regola del biennio, ecc. Sono nuove, invece, alcune disposizioni relative al caso in cui un fondo di investimento abbia investito nell'impresa. |
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