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Aiuti di Stato al settore del caffè

Ai sensi dell’art.36 del trattato CE “le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio”. Ciò significa che l’autorità della Commissione in materia (per quanto riguarda il settore agricolo) non deriva direttamente dal trattato (art.88), ma dalla normativa adottata dal Consiglio ai sensi dell’art.37, alle condizioni e con le limitazioni stabilite da questo.
Va rilevato, peraltro, che tutti i regolamenti relativi alle Organizzazioni Comuni di Mercato prevedono l’applicazione degli artt. 87, 88 e 89, che pertanto – fatte salve eventuali limitazioni o deroghe specifiche contenute nei regolamenti stessi che in ogni caso prevalgono sulle previsioni degli artt. 87-89 – si applicano interamente al settore agricolo, ad eccezione di un numero molto limitato di prodotti non coperti da OCM.
Fra i prodotti agricoli elencati nell’Allegato I del trattato non disciplinati da una OCM – accanto alle patate diverse da quelle da fecola, alle carni equine, agli aceti di alcole e al sughero – figura il caffé (Capitolo 9 della nomenclatura combinata): Codice NC 0901 – Caffé, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffé; succedanei del caffé contenenti caffé in qualsiasi proporzione, non quindi il “caffé d’orzo”, in quanto l’orzo rientra nel capitolo 10 della nomenclatura combinata. Ricordiamo che l’Allegato I elenca tutti i prodotti agricoli, anche trasformati a cui si applicano le disposizioni del Titolo II del trattato - Agricoltura (artt. 33-38 inclusi).
In assenza di un’OCM, agli aiuti destinati ai prodotti in questione, ai sensi dell’art.3 del Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e commercio dei prodotti agricoli (GUUE L 214 del 4.8.2006, p.7), si applicano soltanto le disposizioni di cui all’art. 88, par.1 e par.3, prima frase. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad informare la Commissione dell’intenzione di concedere gli aiuti in tempo utile per consentirle di presentare le proprie osservazioni, senza peraltro che essa possa opporvisi. La Commissione, nel valutare gli aiuti, dovrà tener conto dell’assenza di una OCM e del fatto che – ai sensi del Regolamento n. 1782/20031 – il sostegno viene di norma erogato sotto forma di pagamento disaccoppiato (cioè non legato a un prodotto specifico o alla quantità prodotta). A queste condizioni la Commissione non solleverà obiezioni, anche se si tratti di aiuti al funzionamento, che di norma sarebbero vietati.
Qualora uno Stato membro non tenga conto delle sue osservazioni o raccomandazioni, la Commissione potrà ricorrere alla procedura prevista dall’art.226 del trattato: essa potrà, cioè, emettere un parere motivato, dopo aver posto lo Stato membro in condizione di presentare le proprie osservazioni; qualora lo Stato non si conformi al parere nel termine fissato, la Commissione potrà adire la Corte di Giustizia.
La valutazione della Commissione (DG Agricoltura) verterà principalmente sulla congruenza dell’aiuto con la PAC. Essa terrà conto – tra l’altro – del rischio che l’erogazione di un aiuto ad un prodotto non soggetto ad un’Organizzazione Comune di Mercato favorisca la produzione di un prodotto soggetto a una simile organizzazione (è un discorso che vale, in particolare, per le patate).
In pratica, lo Stato membro che intende concedere aiuti alle imprese operanti nel settore del caffé deve comunque rispettare le procedure e gli adempimenti richiesti dalle regole della concorrenza. La Commissione, a sua volta, seguirà, nelle sue valutazioni, gli stessi criteri che valgono per i settori disciplinati da una OCM, alle quali dunque ci si dovrebbe riferire.
Se un’amministrazione intendesse discostarsi dalle regole applicabili (ad esempio prevedendo intensità più elevate), dovrebbe comunque procedere ad una normale notifica, in merito alla quale la Commissione darebbe presumibilmente parere sfavorevole. Ciò non toglie che l’amministrazione possa ugualmente procedere.
Normalmente la Commissione non reagisce in alcun modo a questa eventualità (accade normalmente per gli aiuti al settore delle patate da alimentazione – altro settore non disciplinato da una OCM – in cui tutti gli Stati concedono aiuti giudicati incompatibili dalla Commissione, senza che questa faccia alcuna azione successiva per impedirlo). Tuttavia, qualora venisse presentato un ricorso in merito agli aiuti concessi (ad esempio da un concorrente), la Commissione procederebbe ad una valutazione economica per stabilire se l’aiuto possa distorcere la concorrenza indebitamente: si tratta di una valutazione fatta non in base agli Orientamenti, ma agli effetti reali sul mercato.
Se le valutazioni confermassero il giudizio negativo e lo Stato membro non si adeguasse, la Commissione potrebbe ricorrere alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art.226 del trattato. Non ci risultano precedenti, mentre è confermato che la Commissione, in assenza di ricorsi, non procede in alcun modo.

4 aprile 2008


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1) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GUCE L 270 del 21.10.2003, p.1).

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