 Cumulo tra aiuti de minimis e aiuti anticrisi di importo limitato
La “Comunicazione della Commissione che istituisce il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” stabilisce che gli aiuti di importo limitato “non possono essere cumulati con gli aiuti di cui al regolamento “de minimis” per i medesimi costi ammissibili”. Non è dunque possibile concedere aiuti di importo limitato ad un’impresa che abbia già ottenuto aiuti in regime “de minimis” relativamente alle stesse spese; e ciò a prescindere dal fatto che si superi o meno il tetto globale di 500.000 € stabilito dalla Comunicazione suddetta. Se tale divieto è indiscutibile, è lecito domandarsi se la stessa regola valga anche quando l’ordine degli aiuti sia invertito: se cioè nel valutare l’ammissibilità di un aiuto in “de minimis” si debba tener conto anche di eventuali aiuti di importo limitato ottenuti dallo stesso beneficiario per gli stessi costi. Il problema potrebbe riguardare anche la soglia di riferimento (si deve tener conto solo degli aiuti “de minimis” pregressi, o anche di eventuali aiuti di importo limitato di cui sia stata beneficiaria l’impresa?), ma ci limiteremo in questa sede a valutare l’ammissibilità dell’aiuto. Quando un’amministrazione deve concedere un aiuto in regime “de minimis”, deve rispettare tutti i vincoli e le condizioni poste dal Regolamento n. 1998/2006. Ora, tale regolamento non fa alcun riferimento – ovviamente – agli aiuti di importo limitato, che possono pertanto essere ignorati (a meno che l’amministrazione, per propria scelta autonoma – da indicare esplicitamente nello strumento incentivante, onde evitare contestazioni – non decida di autolimitarsi). Se la Commissione avesse voluto disciplinare le cose diversamente, avrebbe dovuto e potuto modificare il regolamento n. 1998/2006, per tener conto dell’introduzione degli aiuti di importo limitato; cosa che non ha fatto. In realtà, il Quadro temporaneo è pieno di contraddizioni, dovute in parte al fatto che si sono intrecciati due regimi analoghi nella sostanza, ma diversi nella forma; che uno ha una vigenza prolungata nel tempo, mentre l’altro è di breve periodo; che uno è disciplinato da un regolamento, l’altro da una Comunicazione; che il primo potrebbe essere modificato solo con una norma di pari grado. In sostanza, la Comunicazione relativa agli aiuti temporanei non può modificare il regolamento n. 1998/2006, che resta pertanto inalterato. Alla luce di queste considerazioni, riteniamo dunque che non si debbano considerare eventuali aiuti pregressi di importo limitato nel momento in cui devono essere concessi aiuti in regime “de minimis”.
7 settembre 2011
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10 maggio 2026 |
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 maggio è stato pubblicato il nuovo Quadro Temporaneo della Commissione per gli aiuti di Stato a fronte della recente crisi in Medio Oriente. Così come le precedenti misure temporanee Covid-19 e Ucraina, anche in questo caso gli aiuti devono essere notificati alla Commissione per essere preventivamente autorizzati.
La Commissione valuterà quindi il sostegno straordinario dei prezzi attraverso aiuti temporanei di importo limitato alle imprese 1) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 2) attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne e 3) che prestano servizi di trasporto marittimo a corto raggio intra-UE.
Sono inoltre previste deroghe della disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita per ovviare all'eccezionale di impennata dei prezzi derivante dall'attuale situazione in Medio Oriente. |
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29 aprile 2026 |
E' del 18 marzo la Raccomandazione della Commissione 2026/720 relativa a una definizione comune di imprese, start-up e scale-up innovative là dove diversi Stati membri e lo stesso regolamento di esenzione n. 651/2014 hanno già adottato proprie definizioni per le rispettive finalità, circostanza che tuttavia può determinare incoerenza applicativa delle misure strategiche a sostegno delle imprese innovative, costantemente elaborate sia in ambito nazionale che unionale. Di qui l'esigenza di adottare la Raccomandazione in questione. Essa definisce l’«innovazione», in conformità a classificazioni internazionali ampiamente utilizzate, come un prodotto, un servizio o un processo nuovo o migliorato che differisce in modo significativo dalle precedenti iterazioni ed è messo a disposizione di potenziali utenti. I nuovi criteri affiancano le precedenti definizioni consolidate che classificano le imprese in base alle dimensioni, distinguendo piccole e medie imprese (PMI), piccole imprese a media capitalizzazione e grandi imprese e ne riprendono, se del caso, le categorie dimensionali e le caratteristiche strutturali. |
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13 aprile 2026 |
Sono in vigore dal 30 marzo il nuovo regolamento di esenzione, 2026/562, e gli Orientamenti della Commissione, entrambi diretti a dare supporto a modalità più sostenibili di trasporto terrestre e multimodale, aggiornando nel contempo le regole UE in materia, in sostituzione delle Linee guida del 2008 sugli aiuti alle imprese ferroviarie. Gli Orientamenti dettano le regole di compatibilità degli aiuti soggetti a notifica e a preventiva autorizzazione della Commissione. Il regolamento di esenzione (TBER), secondo le modalità consuete, esenta da notifica alcune categorie di aiuti nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto per vie navigabili interne e del trasporto multimodale sostenibile. Ciò consentirà agli Stati membri di concedere rapidamente aiuti alle condizioni previste. Come dichiarato dalla commissaria Ribera, "queste norme semplificano le procedure e facilitano il sostegno pubblico alle soluzioni di trasporto sostenibili, contribuendo così a rendere il trasporto terrestre europeo più efficiente, accessibile e più verde". |
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28 gennaio 2026 |
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, a partire dal 27 gennaio 2026 è disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi il servizio web per l’integrazione del codice CUP nelle fatture elettroniche relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, come previsto dal provvedimento del 10 dicembre 2025. L'agenzia ha reso disponibile anche un’apposita Guida descrittiva delle modalità con cui il cessionario/committente può intervenire in autonomia per integrare il CUP nella fattura del fornitore.
Il servizio è correlato all'obbligo di apporre il CUP, a partire dal 1° giugno 2023, sulle fatture elettroniche relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive e di poter integrare l'informazione in in momento successivo qualora non sia stata riportata in origine nella fattura elettronica o sia stata riportata in modo errato dal cedente/prestatore e quest’ultimo non abbia provveduto a riemetterla in maniera corretta. |
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23 giugno 2025 |
Il 21 maggio 2025, la Commissione UE ha adottato una nuova Raccomandazione (2025/1099) relativa alla definizione di piccola impresa a media capitalizzazione, le cd "mid-cap". La Commissione raccomanda agli Stati membri, alla BEI, al FEI di utilizzare la definizione armonizzata, ma lascia impregiudicate le definizioni esistenti nel settore degli aiuti di Stato, in particolare nel GBER e negli Orientamenti sul finanziamento del rischio.
La categoria delle mid-cap è costituita da imprese che non sono piccole e medie (si veda la definizione della Raccomandazione 2003/361) e che occupano meno di 750 persone (ULA), il cui fatturato annuo non supera i 150 Meur o il cui totale di bilancio non supera i 129 Meur. Ai fini del calcolo degli effettivi e dei parametri finanziari, la Raccomandazione ricalca la vigente definizione di PMI quanto ai concetti di impresa autonoma, associata e collegata, al collegamento tramite persone fisiche, alle partecipazioni di organismi pubblici, alla regola del biennio, ecc. Sono nuove, invece, alcune disposizioni relative al caso in cui un fondo di investimento abbia investito nell'impresa. |
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