Cumulo tra aiuti de minimis e aiuti anticrisi di importo limitato
La “Comunicazione della Commissione che istituisce il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” stabilisce che gli aiuti di importo limitato “non possono essere cumulati con gli aiuti di cui al regolamento “de minimis” per i medesimi costi ammissibili”. Non è dunque possibile concedere aiuti di importo limitato ad un’impresa che abbia già ottenuto aiuti in regime “de minimis” relativamente alle stesse spese; e ciò a prescindere dal fatto che si superi o meno il tetto globale di 500.000 € stabilito dalla Comunicazione suddetta. Se tale divieto è indiscutibile, è lecito domandarsi se la stessa regola valga anche quando l’ordine degli aiuti sia invertito: se cioè nel valutare l’ammissibilità di un aiuto in “de minimis” si debba tener conto anche di eventuali aiuti di importo limitato ottenuti dallo stesso beneficiario per gli stessi costi. Il problema potrebbe riguardare anche la soglia di riferimento (si deve tener conto solo degli aiuti “de minimis” pregressi, o anche di eventuali aiuti di importo limitato di cui sia stata beneficiaria l’impresa?), ma ci limiteremo in questa sede a valutare l’ammissibilità dell’aiuto. Quando un’amministrazione deve concedere un aiuto in regime “de minimis”, deve rispettare tutti i vincoli e le condizioni poste dal Regolamento n. 1998/2006. Ora, tale regolamento non fa alcun riferimento – ovviamente – agli aiuti di importo limitato, che possono pertanto essere ignorati (a meno che l’amministrazione, per propria scelta autonoma – da indicare esplicitamente nello strumento incentivante, onde evitare contestazioni – non decida di autolimitarsi). Se la Commissione avesse voluto disciplinare le cose diversamente, avrebbe dovuto e potuto modificare il regolamento n. 1998/2006, per tener conto dell’introduzione degli aiuti di importo limitato; cosa che non ha fatto. In realtà, il Quadro temporaneo è pieno di contraddizioni, dovute in parte al fatto che si sono intrecciati due regimi analoghi nella sostanza, ma diversi nella forma; che uno ha una vigenza prolungata nel tempo, mentre l’altro è di breve periodo; che uno è disciplinato da un regolamento, l’altro da una Comunicazione; che il primo potrebbe essere modificato solo con una norma di pari grado. In sostanza, la Comunicazione relativa agli aiuti temporanei non può modificare il regolamento n. 1998/2006, che resta pertanto inalterato. Alla luce di queste considerazioni, riteniamo dunque che non si debbano considerare eventuali aiuti pregressi di importo limitato nel momento in cui devono essere concessi aiuti in regime “de minimis”.
7 settembre 2011
versione stampabile
|
News |
|
18 dicembre 2023 |
Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il regolamento n. 1407/2013. Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente, ma contiene alcune novità degne di nota, tra le quali:
1) l'aumento del massimale a 300.000 euro su un triennio mobile che va calcolato dalla data di concessione a ritroso per tre anni; 2) l'estensione del campo di applicazione alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (ma non alla pesca e all'allevamento in acquacoltura); 3) l'eliminazione del regime particolare per il trasporto di merci in conto terzi; 4) un paio di modifiche alla disciplina degli aiuti de minimis in forma di garanzia.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre, serie L. |
|
[ chiudi ] |
|
2 novembre 2023 |
Il 25 ottobre scorso è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2391 che ha modificato il regolamento 717/2014 e conseguentemente adeguato anche agli altri regolamenti de minimis. Oltre all’aumento del massimale aiuti Pesca (da 30 a 40.000 euro sul triennio), si è previsto d’ora in avanti di applicare agli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura la disciplina de minimis generale (reg. 1407/2013) e non più quella speciale del settore pesca (reg. 717/2014). Ciò ha sanato un’asimmetria rispetto al settore agricolo nel quale le regole speciali dell’agricoltura si applicano alla sola attività di produzione primaria di prodotti agricoli, mentre trasformazione e commercializzazione ricadono da tempo sotto il regolamento 1407. Restano invece assoggettati al reg. 717/14 gli aiuti alla “produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura” cioè l’insieme delle operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività di preparazione di un prodotto animale o vegetale alla prima vendita e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. |
|
[ chiudi ] |
|
6 luglio 2023 |
Dopo lunga attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30/6/2023, il maxi emendamento al Regolamento UE n.651/2014, che resterà in vigore fino a tutto il 2026. La modifica era stata approvata dalla Commissione già a marzo, ma solo ora ha trovato pubblicazione in Gazzetta. Le modifiche sono corpose e significative e riguardano molte parti dl GBER; in particolare è stata sostanzialmente aggiornata tutta la sezione relativa agli aiuti in campo ambientale ed energetico.
Dopo il varo a dicembre dei regolamenti di esenzione in agricoltura (ABER) e nel settore pesca e acquacoltura (FIBER), per completare la revisione del sistema mancano i regolamenti “de minimis” generale e pesca, che dovrebbero comportare un aumento dei massimali, come risulta anche dall'ultima bozza di regolamento generale "de minimis" posta recentemente all'attenzione degli Stati membri. |
|
[ chiudi ] |
|
23 dicembre 2022 |
Il 14 dicembre, la Commissione europea ha adottato norme rivedute sugli aiuti di Stato per i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca e acquacoltura. Si tratta dei due regolamenti di esenzione per categoria nei settori agricolo (ABER) e pesca (FIBER), che dichiarano specifiche categorie di aiuti compatibili con il mercato e le esentano dall'obbligo di notifica preventiva e approvazione da parte della Commissione, sempre che soddisfino determinate condizioni. Sono stati inoltre adottati nuovi Orientamenti, sia per l'agricoltura che per la pesca, che rispecchiano la recente esperienza della Commissione nonché le attuali priorità strategiche dell'UE, in particolare la PAC e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. I regolamenti ABER e FIBER riveduti e gli orientamenti agricoli si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2023. Gli orientamenti per la pesca sono in attesa di pubblicazione. La Commissione ha infine deciso di prorogare fino alla fine del 2023 la validità del regolamento de minimis sulla pesca n.717/2014. |
|
[ chiudi ] |
|
14 novembre 2022 |
Il DL 73/2022 cd "Semplificazioni", convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122, ha esteso fino al 31 dicembre 2023 la deroga concernente la responsabilità patrimoniale del funzionario responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti per inadempimento degli obblighi di registrazione sul Registro Nazionale Aiuti (art. 31 octies del DL 137/2020). Sospesa dunque la responsabilità patrimoniale, restano tuttavia immutate le altre conseguenze della mancata registrazione degli aiuti, in particolare l’inefficacia della concessione. |
|
[ chiudi ] |
|
|
|
|