L'applicazione della cosiddetta clausola Deggendorf
La cosiddetta ”clausola Deggendorf”, che vieta l’erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione, è ormai contenuta nella maggior parte dei regimi di aiuto adottati dalle diverse amministrazioni. Ciò in quanto previsto dal Regolamento generale di esenzione per categoria n. 800/2008 e posto come condizione in tutte le recenti decisioni di autorizzazione della Commissione. Orbene, tale clausola è sovente espressa ed applicata in modo non corretto, con conseguenti oneri inutili per l’amministrazione e svantaggi per le imprese. Un errore non più frequente, dovuto alla cattiva abitudine di formulare i bandi col metodo del “copia-incolla”, è quello di riferire la clausola ai soli quattro regimi citati nell’art. 1, comma 1223 della legge n. 296/2006, che chiudeva un annoso contenzioso con la Commissione. Il vincolo deve invece essere esteso, oggi, a tutti i regimi per i quali la Commissione abbia imposto il recupero. Un secondo errore, che alcune amministrazioni stanno via via correggendo, ma ancora largamente diffuso, consiste nel subordinare l’aiuto al fatto che l’impresa beneficiaria non abbia in precedenza beneficiato di aiuti in base ad un regime giudicato illegale e incompatibile dalla Commissione. La formula usualmente utilizzata prevede che l’amministrazione verifichi “che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea …”. Si aggiunge solitamente che “tale verifica è effettuata anche sulla base di dichiarazioni degli interessati”. Ora, le imprese vengono a conoscenza dell’obbligo di restituzione non quando gli aiuti vengono dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione, ma solo quando viene loro notificata un’ingiunzione di recupero. E ciò non solo per una difficoltà oggettiva delle imprese ad essere informate sulle vicende di un regime (i cui aiuti risalgono solitamente a molti anni prima) la cui compatibilità sia stata contestata dalla Commissione (decisione, eventuale contenzioso successivo, ecc.), ma soprattutto perché una decisione che dichiara un regime di aiuto illegale e incompatibile può essere articolata: prevedere, cioè, l’incompatibilità in certi casi e la compatibilità in altri (come è stato per i contratti di formazione e lavoro), o fare salvo il ricorso al “de minimis”, a sanatoria, o escludere dal recupero gli aiuti concessi a determinati soggetti (perché svolgono attività di “prossimità”, o non in concorrenza internazionale, o perché sono qualificabili “Organismi di ricerca”, ecc.). In questi casi le imprese hanno certezza di dover restituire gli aiuti ottenuti solo nel momento in cui viene loro notificata appunto l’ingiunzione di recupero dal soggetto che ha concesso l’aiuto. Non è dunque corretto chiedere alle imprese di dichiarare che non sono tra coloro che hanno ricevuto aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione, ma – come dispone lo stesso Regolamento n. 800/2008, all’art.1, 6° comma – che esse non sono “destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile”: questo le imprese sono in grado di dichiarare, con tutte le conseguenze di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445. E, d’altra parte, il 16° considerando del Regolamento suddetto precisa che “tale disposizione non deve pregiudicare il legittimo affidamento dei beneficiari di regimi di aiuti che non sono destinatari di un ordine di recupero” (ancorché il regime sia stato dichiarato illegale e incompatibile). Il terzo errore, riscontrato in quasi tutti i regimi, consiste nel fatto che la clausola Deggendorf viene inserita tra le condizioni di ammissibilità, nel senso che viene subordinata la concessione di un’agevolazione o appunto l’ammissibilità della domanda, al fatto che l’impresa richiedente non sia inadempiente rispetto agli obblighi “Deggendorf”. Ora, come è chiaramente espresso all’art. 1, par. 6, a) del Regolamento 800 citato, in caso di pendenza di un ordine di recupero deve essere escluso il pagamento di un ulteriore aiuto, non la concessione, che dunque rimarrà, nel caso, sospesa. D’altra parte, tale previsione deriva appunto dalla Sentenza della Corte nel caso Deggendorf, in cui si statuisce: “La Commissione pertanto non abusa del potere discrezionale di cui essa dispone quando, chiamata a pronunciarsi sul progetto di aiuto che uno Stato membro intende concedere ad un’impresa, adotta una decisione la quale, nell’autorizzare detto aiuto, ne sospende però il versamento sinché l’impresa non abbia restituito un precedente aiuto illegittimo …”. Rileviamo infine che la clausola in questione viene spesso applicata anche ai regimi che prevedono la concessione di agevolazioni in regime “de minimis”. Facciamo notare che, ai sensi della giurisprudenza della Corte appena citata, è facoltà della Commissione (“la commissione non abusa del suo potere discrezionale”) imporre la clausola sospensiva. La sua utilizzazione da parte di un’amministrazione sarà dunque giustificata quando un regime sia legittimato – sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato – da una decisione di autorizzazione o da un Regolamento di esenzione che contenga esplicitamente quella condizione. Ora, il Regolamento n. 1998/2006 – come del resto tutti gli altri Regolamenti di esenzione, ad eccezione del regolamento n. 800/2008 – non stabilisce alcuna condizione di questo genere: di conseguenza, l’apposizione di una clausola Deggendorf limitante l’erogazione di aiuti in regime “de minimis” risulta a nostro avviso arbitraria.
15 maggio 2011
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News |
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18 dicembre 2023 |
Il 13 dicembre la Commissione ha adottato il regolamento n. 2023/2831 che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il regolamento n. 1407/2013. Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente, ma contiene alcune novità degne di nota, tra le quali:
1) l'aumento del massimale a 300.000 euro su un triennio mobile che va calcolato dalla data di concessione a ritroso per tre anni; 2) l'estensione del campo di applicazione alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (ma non alla pesca e all'allevamento in acquacoltura); 3) l'eliminazione del regime particolare per il trasporto di merci in conto terzi; 4) un paio di modifiche alla disciplina degli aiuti de minimis in forma di garanzia.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre, serie L. |
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2 novembre 2023 |
Il 25 ottobre scorso è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2391 che ha modificato il regolamento 717/2014 e conseguentemente adeguato anche agli altri regolamenti de minimis. Oltre all’aumento del massimale aiuti Pesca (da 30 a 40.000 euro sul triennio), si è previsto d’ora in avanti di applicare agli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura la disciplina de minimis generale (reg. 1407/2013) e non più quella speciale del settore pesca (reg. 717/2014). Ciò ha sanato un’asimmetria rispetto al settore agricolo nel quale le regole speciali dell’agricoltura si applicano alla sola attività di produzione primaria di prodotti agricoli, mentre trasformazione e commercializzazione ricadono da tempo sotto il regolamento 1407. Restano invece assoggettati al reg. 717/14 gli aiuti alla “produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura” cioè l’insieme delle operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività di preparazione di un prodotto animale o vegetale alla prima vendita e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. |
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6 luglio 2023 |
Dopo lunga attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30/6/2023, il maxi emendamento al Regolamento UE n.651/2014, che resterà in vigore fino a tutto il 2026. La modifica era stata approvata dalla Commissione già a marzo, ma solo ora ha trovato pubblicazione in Gazzetta. Le modifiche sono corpose e significative e riguardano molte parti dl GBER; in particolare è stata sostanzialmente aggiornata tutta la sezione relativa agli aiuti in campo ambientale ed energetico.
Dopo il varo a dicembre dei regolamenti di esenzione in agricoltura (ABER) e nel settore pesca e acquacoltura (FIBER), per completare la revisione del sistema mancano i regolamenti “de minimis” generale e pesca, che dovrebbero comportare un aumento dei massimali, come risulta anche dall'ultima bozza di regolamento generale "de minimis" posta recentemente all'attenzione degli Stati membri. |
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23 dicembre 2022 |
Il 14 dicembre, la Commissione europea ha adottato norme rivedute sugli aiuti di Stato per i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca e acquacoltura. Si tratta dei due regolamenti di esenzione per categoria nei settori agricolo (ABER) e pesca (FIBER), che dichiarano specifiche categorie di aiuti compatibili con il mercato e le esentano dall'obbligo di notifica preventiva e approvazione da parte della Commissione, sempre che soddisfino determinate condizioni. Sono stati inoltre adottati nuovi Orientamenti, sia per l'agricoltura che per la pesca, che rispecchiano la recente esperienza della Commissione nonché le attuali priorità strategiche dell'UE, in particolare la PAC e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. I regolamenti ABER e FIBER riveduti e gli orientamenti agricoli si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2023. Gli orientamenti per la pesca sono in attesa di pubblicazione. La Commissione ha infine deciso di prorogare fino alla fine del 2023 la validità del regolamento de minimis sulla pesca n.717/2014. |
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14 novembre 2022 |
Il DL 73/2022 cd "Semplificazioni", convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122, ha esteso fino al 31 dicembre 2023 la deroga concernente la responsabilità patrimoniale del funzionario responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti per inadempimento degli obblighi di registrazione sul Registro Nazionale Aiuti (art. 31 octies del DL 137/2020). Sospesa dunque la responsabilità patrimoniale, restano tuttavia immutate le altre conseguenze della mancata registrazione degli aiuti, in particolare l’inefficacia della concessione. |
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