BO, 20/21.3.2000 - Regole comunitarie e sostegno pubblico al turismo
6 aprile 2000

Enzo De Biasi
Il PDL 480/1998: le ragioni di una prolungata sosta presso gli uffici dell'Unione europea

Il PDL 480/1998 una volta congedato dalla VI Commissione in data 08 aprile del 1999 è stato comunicato alla Direzione Generale della Concorrenza (DG IV della Commissione europea) che ha dato il proprio assenso al testo inviato dalla Regione del Veneto in data 5 Gennaio 2000, dopo aver ripetutamente chiesto ed ottenuto delucidazioni dettagliate sulle questioni più problematiche e controverse in relazione alle disposizioni europee. In proposito è utile sottolineare che i rapporti Regione/Unione europea si sono svolti quasi esclusivamente con procedura scritta. Nello specifico gli Uffici della UE hanno chiesto informazioni complementari con le lettere D/62730 e D/63693 datate 28 giugno e 7 settembre 1999, a queste si è risposto con note predisposte dalla Direzione Turismo in collaborazione con Veneto Sviluppo SpA per gli argomenti fiscali e finanziari in data: 27 luglio, 1 ottobre e 3 dicembre 1999.

I chiarimenti riguardavano sostanzialmente due aree/problemi.

La qualificazione giuridica degli organismi sociali: cooperative di garanzia e consorzi fidi ed in aggiunta, la quantificazione dell’intensità d’aiuto prestato da questi alle piccole e medie imprese turistiche (PMI).

In sede UE, in un primo momento, veniva espressa l’interpretazione che questi soggetti erano da considerarsi impresa tout-court, con le ovvie conseguenze per i limiti d’intensità d’aiuto agevolato previsti dalla norma in esame con riguardo ai contributi da erogarsi in conto capitale. In una seconda fase, stabilito che i beneficiari effettivi della garanzia prestata erano le PMI, l’Unione europea ha voluto conoscere l’intensità dell’aiuto dato sotto forma d’integrazione del fondo di garanzia ed accordato per le operazioni previste dal PDL 480/1998.

In ordine alla prima controversia sollevata la Regione ha sostenuto la tesi che i beneficiari di cui all’art. 3, comma 1, lettera d, sono invece enti mutualistici senza fini di lucro, con oggetto la prestazione di garanzie collettive ai propri soci (v.art.29 della l.5.10.1991 n317). Tale attività è considerata fiscalmente non commerciale dall’art. 19 della l.12.8.1977 n.675, mentre l’art.155, comma 4, del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 esclude che i consorzi di garanzia collettiva fidi, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, possano effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.

Il contributo di integrazione dei fondi rischi e garanzia dei suddetti enti mutualistici è erogato per le finalità sociali, istituzionalmente previste dall’ordinamento statale in materia e richiamate nei singoli Statuti. E’ qui il caso di richiamare il principio previsto dall’art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana, laddove sancisce che: "la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità"; dettato recepito dallo Statuto della Regione del Veneto che all'art. 4 così dispone " La Regione del Veneto esercita i propri poteri …. per promuovere nei vari settori dell'economia il metodo della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione".

Il contributo per il fondo rischi consente di valorizzare il ruolo di servizio sociale che i consorzi e le cooperative di garanzia svolgono a favore delle piccole e medie imprese che, altrimenti ed in molti casi, non avrebbero altra possibilità di accesso al credito per investimenti.

Il secondo quesito dell’Unione europea, concerneva la garanzia a favore delle piccole e medie imprese prestata dalle cooperative di garanzia e dai consorzi fidi. La Regione ha risposto che le ditte che presentano domanda di contributo sul fondo di rotazione, assistite dalla garanzia dei suddetti enti mutualistici, non ottengono per il solo fatto della domanda un’ulteriore agevolazione consistente in una riduzione del costo della garanzia citata. Ciò risulta anche da una apposita indagine effettuata nel mese di luglio del 1999, tra i principali consorzi fidi e cooperative di garanzia della Regione Veneto. Pertanto non si può parlare di una particolare agevolazione connessa alla garanzia a favore delle PMI e quindi nemmeno precisarne l’intensità.

Su questo nodo si è ulteriormente trattenuta l’attenzione degli Uffici della UE, che hanno richiesto altre precisazioni soddisfacentemente fornite con la risposta del 1° ottobre che cosi ha precisato.

La garanzia che i Consorzi e/o le Cooperative prestano agli Istituti di credito convenzionati, nell’interesse delle imprese, è una garanzia sussidiaria ed accessoria, normalmente limitata al 50% dell’importo del finanziamento e con un massimale, per impresa, mediamente di 300 milioni di lire (euro 154.937,0697). Si tratta quindi di una parziale garanzia risarcitoria, sulla perdita definitiva che l’Istituto di credito andrà eventualmente a sopportare una volta escusse le garanzie principali. Per quanto concerne la delineata configurazione di un "vantaggio" insito nella garanzia che i Consorzi fidi o le Cooperative di garanzia prestano nell’interesse delle imprese beneficiarie del finanziamento agevolato, si ritiene che nella contrattazione con il sistema bancario per la definizione dei finanziamenti di cui si tratta, la presenza di tale garanzia consenta alla Regione di negoziare un tasso più contenuto per quanto concerne la provvista bancaria. Infatti il tasso banca - tasso convenzionato utilizzato per remunerare la quota di finanziamento agevolato fornita dalla banca (minimo 50%) - è determinato dal tasso EURIBOR 6 mesi media mese precedente (m.m.p) più uno spread di 1.5 punti. Considerando che lo spread applicato ad operazioni analoghe effettuate senza la garanzia consortile negli altri fondi di rotazione regionali ammonta normalmente a 2 punti, si può ritenere che in linea generale la presenza della garanzia consenta l’abbattimento di 0.5 punti di spread. Di contro s’informa che l’impresa beneficiaria corrisponde al Consorzio o alla Cooperativa, anche a titolo di contributo al fondo rischi, una commissione diversamente determinata da ciascun Consorzio.

Il meccanismo di funzionamento del fondo di rotazione e le modalità di calcolo del regime d’aiuto per le PMI da parte della Veneto Sviluppo

Chiarimenti erano stati richiesti sia per quanto riguarda i parametri utilizzati per il calcolo delle agevolazioni con riferimento al Fondo di Rotazione, sia nel passaggio dalle intensità d’aiuto espresse in Equivalente Sovvenzione Lordo a quelle espresse in Equivalente Sovvenzione Netto.

Nelle risposte date sono state forniti i seguenti elementi integrativi.

Il fondo di finanziamento a provvista mista tramite Veneto Sviluppo/Istituti di Credito, previsto nel disegno di legge, presenta due limiti:

  1. la percentuale di finanziabilità, intesa come rapporto tra l’investimento totale ammissibile ed il finanziamento agevolato erogabile,
  2. la percentuale del concorso dei fondi regionali sul totale del finanziamento.

La prima (ovvero la lettera a) può essere al massimo al 100% (nel caso in cui l’importo del finanziamento agevolato sia uguale all’investimento ammesso): esso non coincide con l’aiuto erogabile che resta determinato nelle intensità massime del 15% e del 7, 5% di ESL; a seconda delle dimensioni dell’impresa e fatte salve maggiori intensità allorquando si tratti di zone definite svantaggiate dall’Unione Europea (c.d. zone in deroga).

La seconda (ovvero la lettera b), per convenzione con gli Istituti di Credito, può raggiungere al massimo il 50%.

Venendo quindi alle fattispecie che interessano (denominati caso 2, caso 4 e caso 6), la Regione Veneto si è impegnata a rispettare i seguenti parametri di calcolo ai fini della concessione delle agevolazioni nel rispetto delle intensità di aiuto.

CASO 2: Piccola impresa: finanziamento agevolato pari al 100% dell'investimento ammesso (Quotité) erogato con il concorso del 45% del fondo di rotazione remunerato allo 0% ed il concorso di disponibilità proprie degli Istituti di credito per il restante 55% remunerato, all'euribor 6 mesi media mese precedente più 1,5 punti di spread. Il modello UE calcola un ESL = 14,95%, entro il limite massimo previsto del 15%.

CASO 4: Media impresa: finanziamento agevolato pari al 65% dell'investimento ammesso (Quotité) erogato con il concorso del 30% del fondo di rotazione remunerato allo 0% ed il concorso di disponibilità proprie degli Istituti di credito per il restante 70% remunerati all'euribor 6 mesi media mese precedente, più 1,5 punti di spread. Il modello UE calcola un ESL = 7,17%, entro il limite massimo previsto al 7.5%.

CASO 6: Piccola e Media impresa in area in deroga : finanziamento agevolato pari al 75% dell'investimento ammesso (Quotité) erogato con il concorso dei fondi regionali al 50% remunerati allo 0% e il concorso di disponibilità proprie degli Istituti di credito per il restante 50% remunerati all'euribor 6 mesi media mese precedente più 1,5 punti di spread. Il modello UE calcola un ESL = 12,19%, entro i limiti per la Piccola Impresa del 25% e per la Media Impresa del 17.5%. Peraltro, si ricorda che le garanzie collettive hanno un costo posto a carico del beneficiario.

Le intensità di aiuto sono cosi articolabili:

piccola impresa:
a. intensità relativa al finanziamento agevolato senza garanzia: ESL 13,51%
b. intensità relativa al finanziamento agevolato con garanzia: ESL 14,95%
c. intensità relativa alla garanzia collettiva: ESL 1,44%

media impresa:
a. intensità relativa al finanziamento agevolato senza garanzia: ESL 5,98%
b. intensità relativa al finanziamento agevolato con garanzia: ESL 7,17%
c. intensità relativa alla garanzia collettiva: ESL 1,19%

piccola e media impresa in area in deroga:
a. intensità relativa al finanziamento agevolato senza garanzia: ESL 11,21%
b. intensità relativa al finanziamento agevolato con garanzia: ESL 12,19%
c. intensità relativa alla garanzia collettiva: ESL 0,98%.

Il PDL 480/1998, approvato dalla Giunta Regionale in novembre 1998 e dalla VI Commissione Consiliare all’inizio di aprile del 1999, per questi approfondimenti - non di poco conto rispetto agli accordi intervenuti con le Associazioni Imprenditoriali al tavolo di concertazione (Documento siglato tra le parti sociali in data 16 febbraio 1998 intitolato "Fattore di credito e politiche regionali" a pag. 18) specie in relazione al canale preferenziale da assegnare agli Organismi Sociali nelle agevolazioni economiche - è rimasto bloccato fino a gennaio 2000 presso gli Uffici dell’Unione europea e quindi definitivamente approvato dal Consiglio Regionale in data 01.03.2000.

Il PDL 480/1998 è, ora, la legge regionale n. 11 del 07.04.2000 pubblicata sul BUR dell’11 aprile, esecutiva a partire dal giorno dopo. Ai sensi dell’art. 10 comma 2 spetta alla Giunta Regionale, entro il 31 di maggio e sentita la competente Commissione Consiliare (i passaggi Giunta - Commissione - ritorno in Giunta per l’assunzione definitiva comporteranno almeno altri 30/60 giorni):

  • individuare le aree territoriali, ripartire percentualmente gli stanziamenti disponibili per le iniziative agevolabili, 
  • determinare la tipologia e delle strutture ricettive e delle categorie d’opere ammissibili, 
  • fissare il tasso minimo applicato ai finanziamenti agevolati , stabilire la durata degli stessi in relazione alla finalizzazione del finanziamento previsto e tutte le altre scelte puntualmente richiamate dall’articolo in questione.

La Veneto Sviluppo, alla quale compete accogliere le domande d’intervento ed accordare i finanziamenti, sarà in grado di essere operativa non appena ricevuta la comunicazione formale della Direttiva di Giunta per la quale, la Direzione Turismo è già impegnata al fine di elaborare e predisporre la proposta entro il termine di legge.