CONSIGLIO REGIONALE VI LEGISLATURA
148ª Seduta pubblica – Mercoledì 1° marzo 2000
Prot. n. 2051
OGGETTO: PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A "DISCIPLINA PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE".
(Progetti di legge nn. 388 e 480)
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
VISTO il
testo unificato del progetto di legge relativo a "Disciplina per lo
sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale" elaborato
dalla Sesta Commissione consiliare sulla base dei seguenti progetti:
- progetto di legge n. 388: proposta di legge d’iniziativa
dei consiglieri Piccolo, Leone, Padoin, Casarin, Mario Rossi e Marangon
relativa a "Interventi a favore dei consorzi fidi tra piccole e medie imprese
turistiche";
- progetto di legge n. 480: disegno di legge relativo
a "Disciplina per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica
regionale" (deliberazione della Giunta regionale n. 39/DDL del 10 novembre
1998);
UDITA la relazione della Sesta Commissione consiliare,
relatore il Presidente della stessa, consigliere Anna Maria LEONE, nel
testo che segue:
"Signor Presidente, colleghi consiglieri,
Le scelte strategiche
Il turismo in Veneto genera circa 17.000 miliardi di fatturato che, secondo le stime presentate nell'ultimo rapporto in materia pubblicato in Italia (VII rapporto sul Turismo edizione 1997), si traduce in un'incidenza del settore turistico sul PIL regionale di circa il sette per cento. Sempre lo stesso Rapporto evidenzia che la spesa turistica effettuata in Veneto da parte di cittadini stranieri è pari 6.416 miliardi, ai quali vanno aggiunti 7800 miliardi spesi da turisti italiani.
Questo quadro economico, così sommariamente accertato, è fondato su una pluralità di attività economiche correlate al turismo che, in termini di occupazione, portano ad una stima di circa 280.000 unità di lavoro standard assorbite da alcune decine di migliaia di imprese piccole e medie. Il turismo è oramai, a pieno titolo, tra i comparti più significativi dell'economia del Veneto; anzi - per certi aspetti - rappresenta il settore più dinamico e portatore sia di reddito che di occupazione.
I dati per quanto stimati e suscettibili di ulteriori precisazioni, hanno costituito la base conoscitiva della proposta in esame, che intende strutturare l'intervento regionale in materia di aiuti alle imprese turistiche, ma non solo a queste.
Peraltro il disegno di legge completa e valorizza la produzione normativa finora realizzata, che ha riordinato ed aggiornato la disciplina delle singole branche della filiera produttiva proprie della competenza regionale. A tale proposito meritano una citazione le leggi regionali già promulgate, ovvero: la legge regionale n. 26/1997 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere" e la legge regionale n. 44/1997 "Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti in materia"; la legge regionale n. 56/1999 "Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all'aperto", la legge regionale n. 49/1999 "Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extra-alberghiere".
Venendo quindi alla proposta, è opportuno esplicitare le scelte strategiche dell'intero impianto, che si va prefigurando.
Prima di tutto è il caso di richiamare l'attenzione su di un elemento costante e presente in tutte le analisi che in differenti sedi ed a diversi livelli hanno come oggetto d'indagine il fenomeno "turismo". Si vuole qui riferirsi alla cd trasversalità del settore e delle imprese in esso attive, ivi compresi i soggetti pubblici e privati che "lavorano" per il successo di un prodotto turistico. È infatti opinione comune e consolidata che il novero degli attori, commerciali e non, non possa limitarsi a quello tradizionalmente codificato come ricettivo, alberghiero od extra-alberghiero (per il momento qui poco importa). La domanda turistica non può essere soddisfatta semplicemente dalla presenza in una determinata località delle strutture in grado di offrire accoglienza od al massimo stimolata dai soggetti abilitati all'intermediazione dei pacchetti turistici.
In un approccio globale e più organico alla politica degli incentivi all'offerta turistica tali tipologie d'impresa, pur rappresentando ancora la spina dorsale del sistema, non esauriscono l'elenco dei protagonisti. A loro si sono aggiunti, via via posizionandosi sul mercato, una serie di altre imprese in grado d'offrire beni e servizi richiesti da una clientela sempre più esigente. D'altro canto molte delle tradizionali aziende turistiche hanno avvertito la necessità di diversificare, potenziare ed arricchire le attrattive pubblicizzate nella propria proposta di soggiorno, integrando e/o ampliando le prestazioni con uno o più dei servizi un tempo ritenuti marginali.
Del resto sia la concorrenza agguerrita delle località viciniori al territorio regionale del Veneto, dalla costa adriatica dell'ex-Jugoslavia a quella Emiliano-Romagnola per non parlare delle montagna Trentina o di quella Austriaca, sia il cambiamento già verificatosi nel modo e nei tempi di far vacanza da parte del turista in generale, inducono a considerare tale processo di integrazione a rete un percorso praticamente obbligato, anche se non sempre pienamente compreso.
Da qui la necessità, oramai inderogabile, di aumentare la gamma dei soggetti potenzialmente destinatari delle provvidenze regionali, ancorando la scelta ad una categorizzazione elaborata, dopo un decennio di studi sulla realtà imprenditoriale italiana da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica, che individua le attività economiche in classi e sottoclassi con riferimento alle differenti tipologie aziendali.
Del resto, anche se in modo del tutto embrionale, il legislatore regionale del 1987, con la legge 12, nell'attribuire le risorse economiche aveva già avvertito quest'esigenza di ampliamento. Infatti la norma dell'epoca, articolo, 2 lettera c), accanto alle normali agevolazioni per la riqualificazione, la realizzazione, il restauro, la ristrutturazione delle strutture ricettive, sia profit che non-profit, consentiva anche l'acquisto di "autobus nuovi da granturismo".
Non v'è dubbio, che a più di 10 anni dalla precedente disciplina d'incentivazioni all'offerta turistica regionale, tale esigenza di ampliamento sia divenuta così pressante da estendere le opportunità finanziarie all'intera scala dei differenti soggetti dell'apparato generatore del prodotto turistico Veneto.
Proseguendo nell'esame delle novità introdotte dalla presente proposta, perfettamente in linea con il ragionamento appena fatto, è l'allargamento delle facilitazioni finanziarie anche al settore delle risorse territoriali con particolare riferimento alla rivalutazione dei beni e degli immobili di proprietà pubblica locale, se ed in quanto correlati a sostenere, incentivare, qualificare e specializzare il prodotto turistico regionale. L'aver previsto la possibilità di finanziare progetti proposti dagli enti pubblici locali e dai loro enti strumentali in stretta connessione con i bacini dell'offerta e/o con ambiti territoriali "apitizzati", concretizza ulteriormente il concetto che il turismo è trasversale e che il prodotto diventa appetibile sul mercato quanto più coesistono e convergono, pur nella distinzione dei ruoli e delle finalità, la componente privatistica, tesa alla vendita del soggiorno-vacanza con quella pubblicistica tesa alla conservazione e valorizzazione della località-soggiorno.
Una scelta strategica riguarda invece l'opzione di privilegiare per la gestione degli interventi a favore dei soggetti privati un unico soggetto attuatore, ovvero la Veneto Sviluppo spa, finanziaria regionale proiettata verso un ruolo sempre più di promotore e coordinatore dello sviluppo del sistema finanziario regionale.
La scelta di attribuire l'operatività a questo unico soggetto, permette:
- una maggiore uniformità di trattamento e di applicazione delle direttive regionali, che si trasforma in maggiore efficacia ed incisività degli interventi stessi;
- una conferma della linea già seguita dalla Regione per settori contigui quali ad es.: Industria, Artigianato e Commercio.
- garantire la rigenerazione dei fondi impegnati dalla Regione;
- consentire una grande flessibilità, dovuta alla possibilità nel tempo di modificare l'intensità delle agevolazioni.
In proposito si ricorda che già oggi la Veneto Sviluppo amministra numerosi fondi rotativi: quelli istituiti con le leggi regionali n. 9/1984, n. 51/1985, n. 18/ 1994, a favore delle imprese del secondario e del terziario (alla data del 31 dicembre 1996 questi fondi presentavano una consistenza di lire 81.543 milioni). Nel corso del 1997 sono stati attivati fondi per complessivi 11 miliardi cosi ripartiti: per i sistemi di trasporto a fune (legge regionale n. 6/1996) per lire 3.000 milioni, per l'innovazione tecnologica legata alla certificazione della qualità del prodotto (legge regionale n. 3/1997) per lire 3.500 milioni, per il rafforzamento del sistema produttivo Veneto (legge regionale n. 3/1995) per lire 3.500 milioni, per lo sviluppo ed il consolidamento dell'occupazione (legge regionale n. 10/1990) per lire 1.000 milioni. Nell'esercizio 1998 è stata prevista l'attivazione dei seguenti fondi rotativi: per il finanziamento delle attività economiche del Polesine, 57 miliardi; per gli investimenti nel settore del commercio 10 miliardi e di altrettanti 10 per il settore della subfornitura.
Non di minore importanza è, nel progetto di legge, il ruolo assegnato ai consorzi ed alle cooperative di garanzia costituite tra le imprese dei settori del commercio e del turismo già funzionanti. Questi organismi vengono individuati quali interlocutori unici nei confronti della Veneto Sviluppo e costituiscono una notevole opportunità soprattutto per le piccole imprese, al fine di superare le difficoltà incontrate nell'ottenimento dei fidi, a causa della loro scarsa forza contrattuale nei confronti degli istituti creditizi e della limitata possibilità di offrire delle garanzie reali. Del resto già nel tavolo di concertazione con le parti sociali ed economiche e precisamente nel documento presentato in data 16 febbraio 1998 intitolato "fattore di credito e politiche regionali" a pag. 18 a proposito di fondi rotativi si evidenziava il ruolo di Veneto Sviluppo spa "abilitato alla gestione finanziaria ed ai rapporti con le banche" mentre al Sistema dei Consorzi collettiva di garanzia fidi si poteva affidare "l'istruttoria per la concessione dei finanziamenti".
É la prima volta che nel Turismo si applica la possibilità di accedere alle agevolazioni regionali tramite gli strumenti cooperazione creditizia, da tempo sviluppati in settori affini. Inoltre, proprio perché si è convinti dalla validità della scelta, il DDL riserva in ogni esercizio finanziario regionale un apposito stanziamento da distribuire in conto capitale per il rafforzamento ed il consolidamento dei fondi rischi e dei patrimoni dei consorzi fidi, in stretta connessione con il "lavoro" svolto a favore delle imprese turistiche associate e risultate beneficiarie delle risorse messe a bando.
Contestuale alla preferenza accordata alla Veneto Sviluppo incaricata dell'intera parte esecutiva valevole sia per le attività rette a regime d'impresa sia per quelle del non-profit, a partire dalla raccolta delle domande, all'esame ed alla approvazione delle stesse tramite la graduatoria finale, è l'opzione di mantenere in capo all'Ente Regione le funzioni di programmazione delle risorse disponibili, la loro allocazione territoriale e la definizione delle tipologie agevolate. Le linee d'indirizzo in ambito d'incentivazioni e di sostegno all'offerta turistica regionale sono riservati alla Giunta regionale, che regola il proprio rapporto con la Veneto Sviluppo tramite apposite direttive, emanate a cadenza annuale e previo monitoraggio delle risorse messe a disposizione per il comparto turistico a livello comunitario, nazionale e regionale anche in relazione all'andamento della domanda e dell'offerta. La funzione di gestione rimane alla Regione esclusivamente per l'assegnazione dei contributi in conto capitale agli Organismi Sociali di Garanzia e per l'esame e l'approvazione dei progetti d'interesse pubblico considerata la specificità sia degli interventi sia dei soggetti ammessi ai benefici. Anche la selezione di quest'ultimi avviene, peraltro, previa analisi dei dati economico-statistici e con bando annuale in relazione alle risorse trasferite dallo stato in materia turistica.
Con
lettera A/34067 del 2 giugno 1999 la Regione Veneto ha notificato alla
Commissione Europea, in conformità all’articolo 88, paragrafo 3
del trattato CE il testo unificato dei progetti di legge nn. 480 e 388
in materia di disciplina per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta
turistica regionale.
Con lettere D/62730 e D/63693 datate 28 giugno e 7 settembre 1999, la Commissione ha chiesto alla Regione le informazioni complementari che sono state inviate con note in data 27 luglio 1999 prot. n. 12295/11500, in data 1 ottobre 1999 prot. n. 15214/11500 e in data 3 dicembre 1999 prot. n. 18478/11531.
La Commissione Europea con nota in data 05 gennaio 2000 SG(2000) D/100109, dopo aver esaminato il regime di aiuti alle imprese notificato e stabilito alcune prescrizioni, tra le quali l’obbligo per le autorità italiane di presentare una relazione annuale alla Commissione sul regime in oggetto, ha deciso di non muovere obiezioni nei suoi confronti.
L'esame dell'articolato
Art. 1 - Finalità.
Si provvede in coerenza a quanto illustrato nella prima sezione della relazione, ad individuare le finalità del legislatore regionale in particolare definendo il concetto di aree turisticamente omogenee.
Art. 2 - Categorie d'interventi regionali.
In questo articolo vengono precisate le tipologie d'intervento funzionali al perseguimento delle finalità poste dal legislatore. In particolare nell'ambito degli interventi rivolti al sostegno ed alla incentivazione dell'offerta turistica regionale, viene previsto l'intervento a favore dei soggetti attivi nel settore della cooperazione creditizia nonché nel contesto degli interventi d'interesse pubblico, la possibilità per la Regione di realizzare iniziative anche in compartecipazione con uno o più enti locali.
Art. 3 - Soggetti Beneficiari.
Con il presente articolo si individuano espressamente le categorie di beneficiari finali degli incentivi regionali:
- Piccole e Medie Imprese operanti per attività prevalente nei settori collegati al Turismo assumendo quale parametro certo di riferimento la classificazione delle attività economiche effettuata dalla ISTAT (decreti ministeriali 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992), riconoscendo alla Giunta regionale la competenza all'aggiornamento della loro individuazione; nell'Allegato A) - parte integrante della presente legge - sono individuati, per la prima volta, le imprese turistiche. In questo allegato non rientrano gli impianti di trasporto a fune in quanto tale tipologia d'impresa costituisce oggetto di apposita e differente disciplina normativa regionale (legge regionale n. 18/1990) ed ha, in quanto tale, già a disposizione un fondo rotativo gestito dalla Veneto Sviluppo spa (legge regionale n. 6/1996 articolo 25 per 3 miliardi);
- soggetti pubblici da individuarsi nel comparto degli Enti Locali e delle Autonomie Funzionali e relativi Enti Strumentali, previsti dalla legge n. 59/1997 articolo 1;
- associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro;
- cooperative di garanzia e consorzi fidi compartecipati da PMI dei settori del Turismo e del Commercio con almeno 100 soci e loro Consorzi.
Art. 4 - Ripartizione delle Risorse.
Con l'articolo in esame si provvede alla individuazione delle iniziative facilitate, così strutturate:
b) iniziative relative a strutture ricettive e servizi complementari nuovi o da riattivare;
c) progetti di interesse pubblico.
Si individuano altresì i limiti di intensità di aiuto alle imprese secondo la disciplina comunitaria.
Art. 5 - Iniziative Agevolate.
In particolare con riferimento alle tipologie identificate dall'articolo precedente si configurano le seguenti iniziative agevolabili:
- relativamente ai progetti di interesse pubblico viene prevista l'accesso alle agevolazioni degli interventi di valorizzazione di risorse territoriali a valenza turistica, in funzione di una migliore fruibilità turistica del territorio e di un diversificazione e specializzazione dell'offerta.
Per il perseguimento delle finalità poste dal legislatore vengono individuati gli strumenti finanziari rappresentati dalla concessione di finanziamenti agevolati mediante l'istituzione di fondi rotativi e la concessione di contributi in conto capitale (limitatamente agli interventi a favore dei soggetti attivi nel settore della cooperazione creditizia, associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro e per gli interventi dei soggetti pubblici istituzionali).
Art. 7 - Fondi di rotazione.
L'articolo in esame prevede la istituzione del fondo di rotazione presso Veneto Sviluppo spa, e ne disciplina la gestione cosi come peraltro già disposto in occasione di altri analoghi fondi rotativi disciplinati da leggi regionali.
In particolare si prevede la possibilità di integrazione con altre e diverse risorse mobilitate da Veneto Sviluppo spa o da altri soggetti del comparto pubblico o del mondo creditizio, e si definiscono, per il finanziamento dei soggetti beneficiari, dei termini di durata, a cui vengono correlati obblighi di mantenimento del livello occupazionale.
Art. 8 - Finanziamenti de minimis.
Si aggiunge una nuova facoltà di finanziamento, prevista dalla normativa comunitaria, rispettando la soglia "de minimis" che impedisce ad uno stesso soggetto di ottenere aiuti pubblici superiori ai 100.000 ECU (ora EURO) per un periodo di tre anni dalla concessione del primo aiuto.
Art. 9 - Presentazione delle domande da parte delle Piccole e Medie Imprese.
L'articolo definisce la modalità di presentazione delle domande da parte delle PMI alla Veneto Sviluppo spa, unicamente per il tramite di Cooperative/Consorzi di Garanzia ai fini del conseguimento delle relative garanzie; sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di regime d'aiuto all'impresa.
Art. 10 - Criteri di assegnazione dei finanziamenti.
In conformità a quanto disposto dalla legge istitutiva di Veneto Sviluppo spa, con la norma in esame viene riconosciuta in capo alla Giunta regionale la competenza ad emanare una direttiva a cadenza annuale, adeguatamente pubblicizzata, con la quale si provvede a destinare le risorse finanziarie disponibili, selezionando, con riferimento a specifiche aree territoriali, fra le varie tipologie di soggetti beneficiari e di iniziative agevolabili, quelle ritenute per l'esercizio di bilancio di riferimento, meritevoli d'intervento e sostegno.
A tale provvedimento presiedono quali parametri di riferimento, i dati sull'andamento della domanda e dell'offerta turistica, nonché le risorse già stanziate da programmi d'investimento a livello regionale, nazionale e comunitario.
Art. 11 - Compiti della Veneto Sviluppo spa.
L'articolo in esame definisce le competenze affidate alla Veneto Sviluppo spa, da esercitarsi nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta regionale, nonché il criterio per il finanziamento delle spese generali, afferente la gestione dei fondi da parte della società stessa.
Art. 12 - Competenze della Giunta regionale.
L'articolo in esame assegna alla Giunta regionale le funzioni d'informazione e coordinamento, ivi comprese le azioni di verifica e controllo sullo stato di attuazione degli interventi finanziari gestiti da Veneto Sviluppo.
Art. 13 - Contributi in conto capitale agli organismi sociali di garanzia - Criteri per l'assegnazione.
L’articolo in esame definisce le modalità di riparto dei contributi in conto capitale destinati alla formazione e all’integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia, privilegiando nella misura del 30 per cento il numero di domande presentate accolte, nella misura del 30 per cento la somma delle spese ammesse per le PMI turistiche e per il restante 40 per cento il numero delle PMI turistiche associate.
Art. 14 - Contributi per Programmi d'interesse pubblico.
L'articolo in esame ribadendo le procedure già illustrate in sede di disamina dell'articolo 9, definisce le modalità di finanziamento per i programmi integrati presentati dai soggetti pubblici e da loro enti strumentali o società a prevalente capitale pubblico locale.
In particolare è prevista la possibile individuazione, nel bando annuale, di progetti a regia regionale in funzione delle loro caratteristiche di rilevante innovazione ovvero di sperimentalità in relazione all'offerta turistica regionale.
Art. 15 - Contributi in conto capitale ai soggetti privati non operanti a regime d'impresa.
L'articolo in esame ribadendo le procedure già illustrate in sede di disamina dell'articolo 10, definisce le modalità di finanziamento per i soggetti no-profit attualmente previsti dalla legislazione regionale vigente.
Art. 16 - Riduzione, revoca, sospensione e decadenza dei Contributi.
L'articolo in esame detta un'analitica disciplina delle diverse fattispecie contemplate in rubrica, al fine di consentire il più puntuale e corretto perseguimento delle finalità poste dalla norma in un contesto di ottimizzazione delle risorse disponibili.
Art. 17 - Norma transitoria.
L'articolato si completa con la definizione della norma transitoria, ai fini della definizione dei criteri, in prima applicazione della legge, per l’individuazione degli Organismi Sociali di Garanzia e per la concessione del relativo contributo.
Art. 18 - Abrogazioni; Art. 19 - Norma finanziaria; Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza.
Sono abrogate la legge regionale n. 12/1987 e la legge regionale n. 24/1995 che la modifica, che dettano la "normativa regionale per le incentivazioni di interventi di interesse turistico"; così pure è abrogata la legge regionale n. 17/1991 in materia di "incentivazioni di strutture per il turismo giovanile". Sono abrogati gli articoli della legge regionale n. 52/1986 relativi ai contributi per i rifugi sociali di alta montagna.
L'articolo
in esame prevede l’individuazione delle risorse per l’esercizio 2000 che
assommano a lire 36.148 milioni.
Provvede inoltre ad istituire i capitoli in attuazione delle diverse categorie di soggetti beneficiari individuati.
Il testo proposto è dichiarato urgente ai fini della sua entrata in vigore.
La Sesta Commissione consiliare a maggioranza dei presenti ha espresso parere favorevole al testo allegato.";
ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il progetto di legge composto di n. 20 articoli;
PRESO ATTO
che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:
(omissis)
VISTI gli emendamenti approvati in Aula;
IL CONSIGLIO REGIONALE
APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:
DISCIPLINA
PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE
DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE
INDICE
CAPO I Norme generali *
Art. 2 - Categorie d'interventi regionali. *
Art. 3 - Soggetti beneficiari. *
Art. 4 - Tipi di finanziamento. *
Art. 5 - Ripartizione delle risorse. *
Art. 6 - Iniziative agevolate. *
Art. 8 - Finanziamenti de minimis. *
Art. 9 - Presentazione delle domande da parte delle piccole e medie imprese. *
Art. 10 - Criteri di assegnazione dei finanziamenti. *
Art. 11 - Competenze della Veneto Sviluppo spa. *
Art. 12 - Competenze della Giunta regionale. *
Art. 14 - Contributi per progetti d’interesse pubblico e d’interesse regionale. *
Art. 17 - Norma transitoria. *
Art. 18 - Abrogazioni. *
Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza. *
1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per l’attuazione degli interventi regionali a sostegno dei processi di qualificazione e potenziamento dell’offerta turistica veneta, in particolare proponendosi le seguenti finalità:
b) orientare e sostenere i processi di integrazione tra gli interventi di qualificazione dell'offerta degli enti locali, strumentali ed autonomie funzionali e delle imprese operanti nel turismo;
c) promuovere processi di qualificazione e specializzazione dell’offerta, privilegiando interventi in grado di produrre effetti moltiplicatori delle azioni nelle aree turisticamente omogenee così come individuate rispettivamente agli articoli 2 ed 8 dalla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, e successive modifiche.
1. La Regione persegue il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, mediante:
b) interventi di integrazione dei fondi rischi o dei patrimoni di garanzia dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d);
c) progetti d’interesse pubblico per azioni realizzate dai soggetti di cui all’articolo 3 comma 1 lettera b) anche in compartecipazione con la Regione e progetti di interesse regionale anche in compartecipazione con uno o più soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);
1. Possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge:
b) gli enti locali e le autonomie funzionali, i loro enti strumentali, gli enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale pubblico locale;
c) le associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro di cui agli articoli 12 e 36 del codice civile che svolgono attività di gestione delle strutture ricettive di cui al n. 3 dell’allegato A nonché le persone fisiche che gestiscono direttamente le strutture ricettive di cui al n. 4 dell’allegato A, per le quali la legislazione regionale non richiede il regime d’impresa;
d) le cooperative di garanzia e consorzi fidi con sede legale nel Veneto costituiti con partecipazione prevalente delle piccole e medie imprese dei settori del turismo e del commercio con almeno cento soci.
3. In relazione ai soggetti di cui al comma 1, lettera a) si intende prevalente l’attività dalla quale è derivato il maggior ammontare dei proventi.
4. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui agli articoli 10 e 15 apporta all’allegato A) della presente legge le modifiche che si rendono necessarie.
Art. 4 - Tipi di finanziamento.
1. Le finalità delle concessioni di cui alla presente legge sono perseguite mediante:
b) contributi in conto capitale in favore dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d);
c) contributi in conto interessi in favore dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sulla base di apposita convenzione con gli Istituti di credito.
3. L’intensità massima degli aiuti agli investimenti è pari al 7,5 per cento Equivalente sovvenzione lordo (ESL) dei costi di investimento per le medie imprese e al 15 per cento ESL per le piccole imprese, fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria per le aree disciplinate dall’articolo 87 paragrafo 3.C del Trattato CE 25 marzo 1957.
Art. 5 - Ripartizione delle risorse.
1. Le risorse finanziarie di cui alla presente legge sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale, con le modalità di cui agli articoli 10, 14 e 15, tra:
b) le strutture ricettive ed i servizi complementari nuovi o da riattivare identificati secondo i criteri dell’allegato B;
c) i progetti di interesse pubblico previsti dall’articolo 14;
d) i progetti di interesse regionale previsti dall’articolo 14;
e) i fondi rischi o i patrimoni di garanzia previsti dall’articolo 13.
1. Per le strutture ricettive ed i servizi complementari esistenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), sono ammissibili:
b) l’adeguamento, l’ampliamento, la ristrutturazione, l’ammodernamento e la riqualificazione dei servizi complementari, retti a regime d’impresa, così come identificati dall’allegato A numero 2);
c) le opere di arredo urbano o le altre opere previste dagli standard urbanistici, in regime di convenzione con enti pubblici, nell’area di pertinenza della struttura ricettiva e funzionali alla fruizione da parte della clientela, quali individuate dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c).
b) le opere di arredo urbano o previste dagli standard urbanistici, in regime di convenzione con enti pubblici, nell’area di pertinenza della struttura ricettiva e funzionali alla fruizione da parte della clientela, quali individuate con provvedimento della Giunta regionale.
4. Per i progetti d’interesse pubblico e di interesse regionale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) e d), sono ammissibili la trasformazione, il restauro, il recupero e la realizzazione di opere, impianti, servizi ed attrezzature finalizzati al prolungamento, alla diversificazione ed alla specializzazione dell’offerta turistica nelle aree di cui all’articolo 1, comma 2, nonché il recupero a finalità turistiche ed occupazionali di aree urbane e rurali soggette a degrado ambientale e/o economico.
5. Per gli organismi sociali di garanzia di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), è ammissibile l’integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia.
6. Le domande di contributo devono essere presentate prima che inizi l’esecuzione dei progetti finanziati; le domande relative alle iniziative agevolate di cui al comma 4, escluse quelle delle società a prevalente capitale pubblico locale, sono ammissibili al contributo anche se relative ad interventi realizzati per una percentuale non superiore al quaranta per cento, alla data di presentazione della domanda di contributo.
7. Il contributo è concesso a condizione che l’investimento finanziato sia mantenuto in essere per un periodo non inferiore a cinque anni.
1. É istituito presso la società finanziaria regionale Veneto Sviluppo spa un fondo di rotazione per agevolare i programmi presentati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).
2. La Veneto Sviluppo spa può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.
Art. 8 - Finanziamenti de minimis.
1. Sono altresì finanziabili iniziative nella soglia degli aiuti de minimis, previsti all’articolo 2 del regolamento CE n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, per qualunque tipo di spesa previsto dalla legge.
Art. 9 - Presentazione delle domande da parte delle piccole e medie imprese.
1. Le domande di finanziamento sono presentate alla Veneto Sviluppo spa esclusivamente tramite le cooperative e i consorzi di garanzia ai fini del conseguimento della relativa garanzia.
2. Le imprese che abbiano regolarmente presentato domande di finanziamento possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge, solo se le cooperative e i consorzi forniscono ad esse idonea garanzia, previa verifica della loro solidità finanziaria, per l’eventuale restituzione del finanziamento nei casi di cui all’articolo 16.
3. L’istruttoria per accertare la conformità delle domande ai requisiti di legge è svolta dalla Veneto Sviluppo spa.
4. In ogni caso l'intensità d'aiuto non può comunque superare il limite fissato dalle vigenti disposizioni comunitarie, applicate all'area territoriale sede dell'intervento.
Art. 10 - Criteri di assegnazione dei finanziamenti.
1. Al fine di contribuire ad uno sviluppo equilibrato e durevole delle attività economiche nel settore turistico, nonché al mantenimento e all’aumento occupazionale nel rispetto del principio delle pari opportunità e altresì alla protezione e al miglioramento dell’ambiente in conformità ad una adeguata azione preventiva, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta, un provvedimento, nel rispetto dei principi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, rilevati i dati sull’andamento della domanda e dell’offerta turistica nell’ultimo biennio utile per ciascun settore e/o ambito territoriale, ed acquisite le informazioni sulle risorse già stanziate da programmi d’intervento con fondi comunitari, nazionali e regionali per il periodo di riferimento, ogni anno, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria regionale, definisce:
b) l'entità dei finanziamenti alla Veneto Sviluppo spa;
c) le tipologie di strutture ricettive e di servizi complementari destinatari delle agevolazioni fra quelli individuati nell'allegato A), nonché opere di arredo urbano o altre previste dagli standard urbanistici;
d) la ripartizione percentuale degli stanziamenti disponibili per le iniziative agevolabili previste dall’articolo 5, comma 1, lettere a) e b);
e) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibile in relazione a ciascun tipo d'iniziativa;
f) il tasso minimo applicato ai finanziamenti agevolati, la durata degli stessi in relazione alla finalizzazione del finanziamento previsto;
g) le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, ivi comprese eventuali anticipazioni non superiori al cinquanta per cento del contributo, i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione richiesta a pena di decadenza, le procedure per la rendicontazione e per il controllo;
h) i criteri di priorità e di preferenza per l'assegnazione delle agevolazioni;
i) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti;
l) l’ammontare del concorso nelle spese generali afferenti alla gestione dei fondi assegnati in dotazione alla Veneto Sviluppo spa dalla presente legge;
m) la percentuale massima di riduzione ammissibile del numero medio di occupati a tempo pieno, parziale o stagionale durante tutto il periodo di finanziamento rispetto al momento della domanda, in relazione alle aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) ed alla dimensione occupazionale.
Art. 11 - Competenze della Veneto Sviluppo spa.
1. La Veneto Sviluppo spa, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 9, provvede alla gestione del fondo, alla concessione dei finanziamenti, nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo degli stessi, con le modalità e secondo quanto stabilito dall’articolo 10.
2. Con i provvedimenti di cui agli articoli 10 e 15 la Giunta regionale definisce altresì il concorso nelle spese generali afferenti alla gestione dei fondi assegnati in dotazione alla Veneto Sviluppo spa dalla presente legge, in misura non superiore allo 0,50 per cento dell’ammontare degli stessi.
Art. 12 - Competenze della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale svolge azione di promozione e di informazione nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al presente titolo ed attua altresì specifiche azioni di monitoraggio, ispezione e controllo sullo stato di attuazione degli interventi finanziari gestiti dalla Veneto Sviluppo spa.
2. A tal fine la Veneto Sviluppo spa trasmette, con cadenza stabilita dalla Giunta regionale, una scheda di monitoraggio nonché le informazioni finanziarie ed una relazione contenente i risultati e le valutazioni degli interventi realizzati ai sensi della presente legge.
3. Tali informazioni formano oggetto di una relazione, semestrale, alla competente commissione consiliare da parte della Giunta regionale.
CAPO
III
Interventi in favore di organismi sociali di
garanzia e di soggetti pubblici
Art. 13 - Contributi in conto capitale agli organismi sociali di garanzia - Criteri per l'assegnazione.
1. Al fine di favorire l’evoluzione, l’ammodernamento, la razionalizzazione dell’offerta turistica regionale, la Giunta regionale concorre allo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) assegnando contributi in conto capitale, destinati all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia.
2. La Giunta regionale, ogni anno, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria regionale, stabilisce, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i requisiti, i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo, nonché la documentazione necessaria.
3. I contributi di cui al comma 1 sono ripartiti dalla Giunta regionale fra i consorzi e le cooperative di garanzia con sede legale nel Veneto, entro il semestre successivo alla definizione dell’istruttoria ed ammissione al finanziamento delle domande presentate, una volta acquisiti dalla Veneto Sviluppo spa i dati relativi alle domande presentate, secondo i seguenti criteri:
b) per un ulteriore trenta per cento con riferimento alla somma delle spese ammesse per le piccole e medie imprese turistiche, in rapporto al totale delle relative spese ammesse;
c) per il quaranta per cento con riferimento al numero di piccole e medie imprese turistiche così come identificate dai numeri 1 e 2 dell’allegato A) e presenti in qualità di soci in ciascun consorzio o cooperativa, in rapporto alla totalità delle piccole e medie imprese turistiche consorziate negli organismi sociali di garanzia.
Art. 14 - Contributi per progetti d’interesse pubblico e d’interesse regionale.
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria regionale, sentita la competente Commissione consiliare, tenuti presenti i dati e le risorse individuate all’articolo 10, comma 1, le aree territoriali destinatarie dei contributi comunitari, nonché quelle destinatarie dei contratti d'area od altri accordi di programmazione negoziata, approva un provvedimento annuale per la presentazione di progetti diretti al miglioramento, alla qualificazione ed al potenziamento dell’offerta turistica territoriale da parte dei soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera b).
2. Il provvedimento definisce la tipologia delle iniziative ammissibili, con particolare riguardo a:
b) le tipologie di iniziative da ammettere a contributo nelle differenti aree;
c) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai benefici;
d) le modalità di concessione e la misura dei contributi assegnabili in relazione ai tipi di iniziativa;
e) i termini di presentazione delle domande e la documentazione richiesta a pena di decadenza;
f) i criteri di priorità e di preferenza nonché le ipotesi di destinazioni delle somme revocate a qualsiasi titolo;
g) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi e la valutazione dei risultati.
4. I contributi regionali di cui al comma 1, concessi dalla Giunta regionale, sono in conto capitale fino ad un limite massimo del settanta per cento della spesa ammessa.
5. I contributi possono essere in conto capitale o in conto interesse nel caso di società o consorzi aventi prevalente capitale pubblico locale fino al limite massimo della intensità d'aiuto previsto in materia dalla vigente legislazione comunitaria.
CAPO
IV
Contributi in conto capitale a soggetti privati
non operanti a regime d’impresa
Art. 15 - Contributi in conto capitale ai soggetti privati non operanti a regime d'impresa.
1. Le associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro di cui agli articoli 12 e 36 del codice civile, nonché le persone fisiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), che svolgono attività di gestione di strutture ricettive, per la quale la legislazione regionale non richiede il regime di impresa, possono presentare progetti di qualificazione e potenziamento per le iniziative previste dall’articolo 6 limitatamente agli esercizi ricettivi così come individuati dall'allegato A), numeri 3 e 4.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenuti presenti i dati e le risorse individuati dall’articolo 10, comma 2, determina con proprio provvedimento il riparto delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, fissando:
b) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai benefici;
c) la modalità di concessione;
d) la misura dei contributi assegnabili in relazione ai tipi d’intervento;
e) i termini di presentazione delle domande e la documentazione richiesta a pena di decadenza;
f) i criteri di priorità e di preferenza;
g) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti.
4. Per la concessione dei contributi di cui al comma 3 è istituito presso la Veneto Sviluppo spa un fondo apposito determinato annualmente con legge finanziaria regionale.
Art. 16 - Riduzione, revoca, sospensione e decadenza dei contributi.
1. La Giunta regionale e la Veneto Sviluppo spa, per i contributi da esse rispettivamente erogati ai sensi della presente legge, dispongono:
1) una diminuzione della spesa effettuata rispetto a quella ammessa a contributo;
2) una riduzione del numero medio di occupati a tempo pieno, parziale o stagionale durante tutto il periodo di finanziamento, in misura superiore a quanto stabilito dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 10;
3) la violazione del limite di cumulo con altri contributi pubblici ai sensi dell'articolo 9, comma 4;
c) la decadenza in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nel provvedimento di cui agli articoli 10, 14 e 15 e nel caso di mancato rispetto del mantenimento dell’investimento finanziato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla sua ultimazione.
d) la sospensione in via cautelare dell'erogazione del contributo, qualora si verificano situazioni che compromettano l’efficacia dell’intervento avviato.
1. In sede di prima applicazione le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi devono essere già operativi alla data del 31 dicembre 1999; il contributo è concesso sulla base del criterio di cui all’articolo 13, comma 3, lettera c) e del numero di domande di contributo presentate dai consorzi e dalle cooperative al sensi dell’articolo 10.
1. Sono abrogati:
b) legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e successive modificazioni;
c) legge regionale 26 luglio 1991, n. 17 e successive modificazioni;
d) legge regionale 18 aprile 1995, n. 24.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, ammontanti a lire 36.148 milioni per l’esercizio finanziario 2000 si fa fronte:
b) per lire 25.000 milioni con prelevamento in termini di competenza e di cassa, dalla partita n. 3 "Fondo per la riqualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica" del capitolo 80230 denominato "Fondo globale spese di investimento" del bilancio 2000.
b) n. 31107 denominato "Fondo per gli operatori del settore turismo privati e no-profit - Somma finanziata con legge 30 maggio 1995, n. 203" con lo stanziamento di lire 2.000 milioni in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2000, riservate in prima applicazione ai gestori delle strutture di cui all’articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52;
c) n. 31109 denominato "Fondo per i progetti di interesse pubblico e di interesse regionale - Somma finanziata con legge 30 maggio 1995, n. 203" con lo stanziamento di lire 3.000 milioni in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2000;
d) n. 31111 denominato "Interventi a favore degli Organismi Sociali di Garanzia tra PMI turistiche e del commercio - Somma finanziata con legge 30 maggio 1995, n. 203" con lo stanziamento di lire 2.279 milioni in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2000;
e) n. 31113 denominato "Fondo di rotazione per le imprese del settore turismo ed affini operanti a regime d’impresa", somma finanziata con legge 30 maggio 1995, n. 203 con lo stanziamento di lire 3.869 milioni in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2000.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
DISCIPLINA
PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE
DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE
ALLEGATI A E B
ALLEGATO A)
Tabella d'identificazione delle Piccole e Medie Imprese Turistiche e degli altri soggetti privati che svolgono attività di gestione di Strutture Ricettive e di altri Servizi Complementari correlati direttamente al Settore Turismo.
Piccola e Media Impresa - Definizione
Ai fini della presente legge per piccole e medie imprese s'intendono quelle individuate dalla raccomandazione n. 96/C del 3 aprile 1996 pubblicata sulla GUCE L 107 del 30 aprile 1996.
Secondo tale criteri le piccole e medie imprese, sono le imprese:
b) aventi: un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;
c) in possesso del requisito di indipendenza, come definito dall’allegato alla citata Raccomandazione, paragrafo 3.
b) aventi: un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;
c) in possesso del requisito di indipendenza, come definito dal citato paragrafo 3.
1) Tipologie di Esercizi Ricettivi e dell'Intermediazione retti a regime di PMI cosi come classificate dalle leggi regionali vigenti (legge regionale n. 37/1988, n. 26/1997, n. 44/1997, n. 49/1999 e n. 56/1999):
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) residenze turistico-alberghiere;
e) residenze d'epoca;
f) campeggi;
g) villaggi turistici;
h) campeggi - villaggio;
i) esercizi di affittacamere;
j) attività ricettive in esercizi di ristorazione;
k) unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
l) strutture ricettive-residence;
m) agenzie di viaggio e turismo;
55.30.01 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina;
71.1 Noleggio di Autovetture (limitatamente ad Autobus Gran Turismo);
92.33 Attività Parchi di Divertimento;
92.61.1 Gestione di Piscine;
92.61.2 Gestione di campi da tennis;
92.72.1 Stabilimenti Balneari (marittimi, lacuali e fluviali);
93.04.1 Servizi dei Centri e Stabilimenti per il Benessere Fisico;
93.04.2 Stabilimenti Idropinici ed Idrotermali;
3) tipologie di Esercizi Ricettivi retti da associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro secondo le vigenti disposizioni in materia, così come classificati dalle leggi regionali vigenti (legge regionale n. 52/1986, n. 37/1998, e n. 49/1999):
b) case per ferie;
c) rifugi alpini, rifugi sociali d'alta montagna;
d) foresterie per turisti;
e) case religiose di ospitalità;
f) centri soggiorno studi;
b) attività ricettive a conduzione familiare-bed & breakfast;
c) unità abitative ammobiliate ad uso turistico.
Criteri d'identificazione delle strutture ricettive e dei servizi complementari.
Ai fini dell'articolo 4 della presente legge:
b) per strutture ricettive e servizi complementari nuovi o da riattivare, si intendono quelli privi di classificazione e/o autorizzazione all'esercizio dell'attività alla data di presentazione della domanda le agevolazioni previste.