22 gennaio 2001

Carlo E. Baldi
ADOTTATO IL REGOLAMENTO N. 70/2001. RESTA QUALCHE PERPLESSITÀ

Il regolamento adottato dalla Commissione riprende, nella sostanza, la bozza pubblicata in marzo. Qualche piccola novità è tuttavia interessante.

Il problema dell’ammissibilità degli investimenti nel settore dei trasporti – da noi sollevato nelle osservazioni pubblicate in questa sezione – ci sembra chiarito da un inciso inserito nel primo comma dell’art.1 e da una frase aggiunta nel tredicesimo "considerando". Nel dispositivo, pur mantenendo inalterato il concetto, si precisa che sono fatti salvi i regolamenti e le direttive specifici "più o meno restrittivi del presente regolamento" relativi a determinati settori (qualunque essi siano). Nel considerando si precisa la situazione particolarmente delicata del settore dei trasporti e si stabiliscono alcune limitazioni, per quanto riguarda gli investimenti ammissibili, che confermano le previsioni più laconiche dell’articolato.

Continuiamo invece a essere perplessi di fronte al testo che riguarda le maggiorazioni alle intensità base ammesse nelle regioni di cui all’art. 87, 3° comma, lettere a) e c). Il testo resta immutato, rispetto alla bozza, e non è assolutamente chiaro quali siano le intensità consentite.

Come si è già detto, sembra che, ai massimali stabiliti dalla carta degli aiuti a finalità regionale autorizzata per ogni Stato membro, si possano aggiungere altri importi, seppure entro limiti prefissati. In sostanza, si potrebbero concedere aiuti più cospicui applicando l’esenzione, di quanto non si possa fare sulla base di un regime autorizzato: ad esempio, una Regione potrebbe concedere intensità più elevate in base ad una legge non notificata di quanto non sia previsto dalle Misure del Docup relativo all’obiettivo 2 nella stessa zona.

Non è certamente questo che intende la Commissione: ce ne sfuggirebbe il senso. Peraltro, il secondo considerando del preambolo del regolamento contiene un preciso riferimento alle intensità previste dalla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro, ritenendo che aiuti di tali intensità non siano soggetti all’obbligo di notifica. Ma allora, perché è stato mantenuto nel dispositivo un testo così pasticciato ed equivoco, nonostante la segnalazione dell’errore palese?