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7 aprile 2000
Carlo E. Baldi
OSSERVAZIONI SUL PROGETTO DI REGOLAMENTO DI
ESENZIONE PER GLI AIUTI ALLE PMI
Necessità dell'aiuto (art.
7)
Il testo del progetto di regolamento stabilisce
che "un aiuto è esentato in virtù del presente regolamento
soltanto se lo Stato membro ha ricevuto la richiesta di aiuto del beneficiario
prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto sovvenzionato o prima dell'adozione
della legislazione, fiscale o di analoga natura, che stabilisce in via
generale il diritto all'aiuto senza che lo Stato membro debba ulteriormente
esercitare un potere discrezionale".
Si tratta evidentemente di un errore: non
ha infatti senso richiedere che la domanda di agevolazione sia presentata
prima dell'adozione della disposizione normativa che istituisce l'agevolazione
stessa. In realtà l'intera frase è male impostata, utilizzando
come termine del confronto (prima di) la presentazione della domanda, invece
che l'inizio dell'esecuzione del progetto. Stando alla formulazione sopra
riportata, nel caso di agevolazione fiscale, da un lato si pretendono dall'impresa
capacità divinatorie (presentazione della domanda prima dell'adozione
della legge che istituisce il regime), dall'altro si accetta che i lavori
possano essere iniziati prima della presentazione della domanda, nulla
dicendosi in proposito.
Che si tratti di un errore lo si evince
anche dal fatto che il testo in lingua francese è concettualmente
corretto. La frase va dunque modificata, ad esempio, nel modo seguente:
"Un aiuto è esentato in virtù del presente regolamento
soltanto se l'inizio dell'esecuzione del progetto agevolato avviene successivamente
alla presentazione della domanda di agevolazione o successivamente all'adozione
della legislazione, fiscale o di analoga natura, che stabilisce in via
generale il diritto all'aiuto senza che lo Stato membro debba ulteriormente
esercitare un potere discrezionale".
Campo di applicazione: trasporti
L'art. 1 del progetto di regolamento stabilisce
la sua applicabilità "agli aiuti concessi alle piccole e medie
imprese in tutti i settori", ad eccezione delle attività connesse
alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui
all'Allegato I del trattato o all'esportazione, "fatti salvi i regolamenti
o le direttive comunitarie specifici adottati a norma del trattato CE e
relativi alla concessione di aiuti di stato in determinati settori".
Il 6° considerando sembrerebbe aiutare
a spiegare l'ultima frase in corsivo, precisando che il regolamento "deve
far salve le speciali disposizioni stabilite dai regolamenti e dalle direttive
in materia di aiuti di Stato in settori specifici, quali la costruzione
navale e la siderurgia…". Il riferimento a questi due settori parrebbe
tuttavia non esaustivo (quali; tel que, in francese); in effetti,
esistono regolamenti che disciplinano la materia degli aiuti di Stato nel
settore dei trasporti, settore che sarebbe quindi escluso, al pari degli
altri due, dal campo di applicazione del regolamento di esenzione.
Questa interpretazione sembrerebbe confortata
dal fatto che il testo dell'art. 1 è stato modificato rispetto alla
prima versione del 28/7/99, dove si diceva in maniera più precisa
che erano "fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici…
e relativi alla concessione di aiuti di Stato nel settore della costruzione
navale e della siderurgia". Il motivo di questa esclusione è
spiegato nelle osservazioni della Commissione a corredo della prima versione,
laddove si precisa che "la Commissione non è, ovviamente, in
grado di modificare il campo di applicazione di regolamenti e direttive
esistenti del Consiglio che stabiliscono regole specifiche per gli aiuti
di Stato a favore di determinati settori o attività. Il presente
regolamento non pregiudica, di conseguenza, le regole specifiche che esistono
nel settore della costruzione navale e della siderurgia". Se ancora
questo testo lascia spazio a qualche incertezza, i dubbi sembrerebbero
fugati dalla versione francese, dove l'ultima frase appena riportata suona
così: "Le présent règlement est par conséquent
sans préjudice de ces règles, qui existent pour la construction
navale et pour la sidérurgie". Sarebbero dunque solo
questi i settori esclusi (a parte i prodotti di cui all'Allegato I).
La modifica del testo in senso più
generico, nell'ultima versione, potrebbe dunque essere considerato un elemento
a favore della interpretazione data sopra: sarebbero esclusi dal campo
di applicazione del regolamento non solo gli aiuti nel settore della siderurgia
e della costruzione navale, ma gli aiuti in tutti i settori disciplinati
(o che potranno essere disciplinati) da norme specifiche, come il settore
dei trasporti. Del resto l'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1107/70 del
Consiglio, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per
ferrovia, su strada e per via navigabile, stabilisce un obbligo per gli
Stati membri, in occasione della notifica dei progetti di aiuto, di comunicare
"tutti gli elementi necessari a stabilire che gli aiuti in questione
rispondono alle prescrizioni del presente regolamento".
Ma, se gli aiuti nel settore dei trasporti
sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento di esenzione, non
si comprende il significato della previsione del 5° comma dell'art.
4, dove, a proposito dei costi ammissibili, si precisa che "nel settore
dei trasporti, il materiale di trasporto semi-mobile e mobile non è
incluso nei costi ammissibili". Questa frase sta a significare- ragionando
a contrario - che tutti gli altri costi sono ammissibili e che quindi
gli aiuti nel settore dei trasporti rientrano nel campo di applicazione
del regolamento.
La frase appena riportata significa inoltre
che in settori diversi da quello dei trasporti sono ammissibili anche i
costi relativi all'acquisto di materiale di trasporto semi-mobile e mobile:
una impresa manifatturiera potrebbe dunque ottenere aiuti per l'acquisto
dei mezzi di trasporto utilizzati per la sua attività. Questa concessione
sarebbe in totale controtendenza rispetto alla prassi più recente
della Commissione che ha, tra l'altro, dichiarato incompatibili le agevolazioni
previste dalla Delibera CIPE 31/5/77 per l'acquisto di automezzi specifici
(anche di quei mezzi strettamente legati all'attività primaria dell'impresa,
come la betoniera per l'impresa di costruzioni, o la cisterna per la raffineria
o per la centrale del latte), quando tali automezzi siano destinati prevalentemente
al trasporto di merci.
Un chiarimento ci sembra necessario.
Intensità degli aiuti
L'art. 4 del progetto di regolamento, nell'indicare
l'intensità massima dell'aiuto concedibile nelle regioni ammesse
al beneficio degli aiuti a finalità regionale, si riferisce ai massimali
fissati nella mappa approvata dalla Commissione per ogni Stato membro,
precisando che, quando si tratta di PMI, questi possono essere superati
- in esenzione dalla notifica - di 10 punti percentuali al lordo, nelle
regioni di cui all'art. 87, par. 3, lettera c) e di 15 punti percentuali
nelle regioni di cui all' art. 87, 3, a).
Si tratta di una rilevante anticipazione
di un futuro regolamento di esenzione per gli aiuti a finalità regionale,
per l'adozione del quale la Commissione ha pure ricevuto delega dal Consiglio.
Grazie a questa disposizione sarebbe dunque possibile accordare alle PMI,
in esenzione dall'obbligo di notifica, l'intensità massima di aiuto
concedibile, regione per regione, rifacendosi alla mappa approvata dalla
Commissione per ogni Stato membro.
Proprio in relazione a questo fatto ci
sembra possa sorgere qualche problema. La norma, riferendosi al "livello
di aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa
approvata dalla Commissione per ogni Stato membro", intende evidentemente
il livello base, quello cioè che si applica alle imprese diverse
dalle PMI. A tale intensità degli aiuti si potranno aggiungere 10
o 15 punti percentuali lordi, a seconda dei casi. Ma come ci si deve comportare
quando la mappa degli aiuti a finalità regionale approvata dalla
Commissione per un determinato paese prevede maggiorazioni inferiori a
quelle indicate dal regolamento di esenzione ?
Potrebbe essere il caso, ad esempio, dell'Italia.
Il governo italiano, nel sottoporre la propria richiesta alla Commissione,
ha ipotizzato, per le regioni di cui all'art. 87, 3, c) diverse da Abruzzo
e Molise, una maggiorazione, per le medie imprese, di soli 6 punti (ESL).
Se queste saranno le intensità approvate, si potrebbe verificare
una situazione paradossale dove, da un lato, per i regimi di aiuto notificati
verrebbe autorizzata una intensità massima, per le medie imprese,
dell' 8% ESN + il 6% ESL, dall'altro potrebbero essere erogati, in esenzione
dalla notifica, aiuti di importo pari all'8% ESN + il 10% ESL.
Se si intende evitare la contraddizione,
delle due l'una: o si concede la maggiorazione massima a tutti, nell'ambito
dell'approvazione della mappa di ciascuno Stato, oppure si inteviene sul
testo del 3° comma dell'art. 4, eliminando le lettere a) e b) e modificando
la prima frase nel modo seguente: "Quando l'investimento è effettuato
in una regione ammessa al beneficio degli aiuti a finalità regionale,
l'intensità dell'aiuto non deve eccedere il livello di aiuti all'investimento
a finalità regionale, fissato, per ogni categoria dimensionale
di impresa, nella mappa approvata dalla Commissione per ogni Stato
membro."
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