7 aprile 2000

Carlo E. Baldi
OSSERVAZIONI SUL PROGETTO DI REGOLAMENTO DI ESENZIONE PER GLI AIUTI ALLE PMI

Necessità dell'aiuto (art. 7)
Il testo del progetto di regolamento stabilisce che "un aiuto è esentato in virtù del presente regolamento soltanto se lo Stato membro ha ricevuto la richiesta di aiuto del beneficiario prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto sovvenzionato o prima dell'adozione della legislazione, fiscale o di analoga natura, che stabilisce in via generale il diritto all'aiuto senza che lo Stato membro debba ulteriormente esercitare un potere discrezionale".

Si tratta evidentemente di un errore: non ha infatti senso richiedere che la domanda di agevolazione sia presentata prima dell'adozione della disposizione normativa che istituisce l'agevolazione stessa. In realtà l'intera frase è male impostata, utilizzando come termine del confronto (prima di) la presentazione della domanda, invece che l'inizio dell'esecuzione del progetto. Stando alla formulazione sopra riportata, nel caso di agevolazione fiscale, da un lato si pretendono dall'impresa capacità divinatorie (presentazione della domanda prima dell'adozione della legge che istituisce il regime), dall'altro si accetta che i lavori possano essere iniziati prima della presentazione della domanda, nulla dicendosi in proposito.

Che si tratti di un errore lo si evince anche dal fatto che il testo in lingua francese è concettualmente corretto. La frase va dunque modificata, ad esempio, nel modo seguente: "Un aiuto è esentato in virtù del presente regolamento soltanto se l'inizio dell'esecuzione del progetto agevolato avviene successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione o successivamente all'adozione della legislazione, fiscale o di analoga natura, che stabilisce in via generale il diritto all'aiuto senza che lo Stato membro debba ulteriormente esercitare un potere discrezionale".

Campo di applicazione: trasporti
L'art. 1 del progetto di regolamento stabilisce la sua applicabilità "agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese in tutti i settori", ad eccezione delle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del trattato o all'esportazione, "fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici adottati a norma del trattato CE e relativi alla concessione di aiuti di stato in determinati settori".

Il 6° considerando sembrerebbe aiutare a spiegare l'ultima frase in corsivo, precisando che il regolamento "deve far salve le speciali disposizioni stabilite dai regolamenti e dalle direttive in materia di aiuti di Stato in settori specifici, quali la costruzione navale e la siderurgia…". Il riferimento a questi due settori parrebbe tuttavia non esaustivo (quali; tel que, in francese); in effetti, esistono regolamenti che disciplinano la materia degli aiuti di Stato nel settore dei trasporti, settore che sarebbe quindi escluso, al pari degli altri due, dal campo di applicazione del regolamento di esenzione.

Questa interpretazione sembrerebbe confortata dal fatto che il testo dell'art. 1 è stato modificato rispetto alla prima versione del 28/7/99, dove si diceva in maniera più precisa che erano "fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici… e relativi alla concessione di aiuti di Stato nel settore della costruzione navale e della siderurgia". Il motivo di questa esclusione è spiegato nelle osservazioni della Commissione a corredo della prima versione, laddove si precisa che "la Commissione non è, ovviamente, in grado di modificare il campo di applicazione di regolamenti e direttive esistenti del Consiglio che stabiliscono regole specifiche per gli aiuti di Stato a favore di determinati settori o attività. Il presente regolamento non pregiudica, di conseguenza, le regole specifiche che esistono nel settore della costruzione navale e della siderurgia". Se ancora questo testo lascia spazio a qualche incertezza, i dubbi sembrerebbero fugati dalla versione francese, dove l'ultima frase appena riportata suona così: "Le présent règlement est par conséquent sans préjudice de ces règles, qui existent pour la construction navale et pour la sidérurgie". Sarebbero dunque solo questi i settori esclusi (a parte i prodotti di cui all'Allegato I).

La modifica del testo in senso più generico, nell'ultima versione, potrebbe dunque essere considerato un elemento a favore della interpretazione data sopra: sarebbero esclusi dal campo di applicazione del regolamento non solo gli aiuti nel settore della siderurgia e della costruzione navale, ma gli aiuti in tutti i settori disciplinati (o che potranno essere disciplinati) da norme specifiche, come il settore dei trasporti. Del resto l'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, stabilisce un obbligo per gli Stati membri, in occasione della notifica dei progetti di aiuto, di comunicare "tutti gli elementi necessari a stabilire che gli aiuti in questione rispondono alle prescrizioni del presente regolamento".

Ma, se gli aiuti nel settore dei trasporti sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento di esenzione, non si comprende il significato della previsione del 5° comma dell'art. 4, dove, a proposito dei costi ammissibili, si precisa che "nel settore dei trasporti, il materiale di trasporto semi-mobile e mobile non è incluso nei costi ammissibili". Questa frase sta a significare- ragionando a contrario - che tutti gli altri costi sono ammissibili e che quindi gli aiuti nel settore dei trasporti rientrano nel campo di applicazione del regolamento.

La frase appena riportata significa inoltre che in settori diversi da quello dei trasporti sono ammissibili anche i costi relativi all'acquisto di materiale di trasporto semi-mobile e mobile: una impresa manifatturiera potrebbe dunque ottenere aiuti per l'acquisto dei mezzi di trasporto utilizzati per la sua attività. Questa concessione sarebbe in totale controtendenza rispetto alla prassi più recente della Commissione che ha, tra l'altro, dichiarato incompatibili le agevolazioni previste dalla Delibera CIPE 31/5/77 per l'acquisto di automezzi specifici (anche di quei mezzi strettamente legati all'attività primaria dell'impresa, come la betoniera per l'impresa di costruzioni, o la cisterna per la raffineria o per la centrale del latte), quando tali automezzi siano destinati prevalentemente al trasporto di merci.

Un chiarimento ci sembra necessario.

Intensità degli aiuti
L'art. 4 del progetto di regolamento, nell'indicare l'intensità massima dell'aiuto concedibile nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti a finalità regionale, si riferisce ai massimali fissati nella mappa approvata dalla Commissione per ogni Stato membro, precisando che, quando si tratta di PMI, questi possono essere superati - in esenzione dalla notifica - di 10 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'art. 87, par. 3, lettera c) e di 15 punti percentuali nelle regioni di cui all' art. 87, 3, a).

Si tratta di una rilevante anticipazione di un futuro regolamento di esenzione per gli aiuti a finalità regionale, per l'adozione del quale la Commissione ha pure ricevuto delega dal Consiglio. Grazie a questa disposizione sarebbe dunque possibile accordare alle PMI, in esenzione dall'obbligo di notifica, l'intensità massima di aiuto concedibile, regione per regione, rifacendosi alla mappa approvata dalla Commissione per ogni Stato membro.

Proprio in relazione a questo fatto ci sembra possa sorgere qualche problema. La norma, riferendosi al "livello di aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa approvata dalla Commissione per ogni Stato membro", intende evidentemente il livello base, quello cioè che si applica alle imprese diverse dalle PMI. A tale intensità degli aiuti si potranno aggiungere 10 o 15 punti percentuali lordi, a seconda dei casi. Ma come ci si deve comportare quando la mappa degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione per un determinato paese prevede maggiorazioni inferiori a quelle indicate dal regolamento di esenzione ?

Potrebbe essere il caso, ad esempio, dell'Italia. Il governo italiano, nel sottoporre la propria richiesta alla Commissione, ha ipotizzato, per le regioni di cui all'art. 87, 3, c) diverse da Abruzzo e Molise, una maggiorazione, per le medie imprese, di soli 6 punti (ESL). Se queste saranno le intensità approvate, si potrebbe verificare una situazione paradossale dove, da un lato, per i regimi di aiuto notificati verrebbe autorizzata una intensità massima, per le medie imprese, dell' 8% ESN + il 6% ESL, dall'altro potrebbero essere erogati, in esenzione dalla notifica, aiuti di importo pari all'8% ESN + il 10% ESL.

Se si intende evitare la contraddizione, delle due l'una: o si concede la maggiorazione massima a tutti, nell'ambito dell'approvazione della mappa di ciascuno Stato, oppure si inteviene sul testo del 3° comma dell'art. 4, eliminando le lettere a) e b) e modificando la prima frase nel modo seguente: "Quando l'investimento è effettuato in una regione ammessa al beneficio degli aiuti a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto non deve eccedere il livello di aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato, per ogni categoria dimensionale di impresa, nella mappa approvata dalla Commissione per ogni Stato membro."