1 febbraio 2008

AIUTI DE MINIMIS PESCA E  AGRICOLTURA

In parallelo con l'adozione del nuovo regolamento “generale” sul de minimis n. 1998/2006 e con l'aumento del relativo massimale, altre Direzioni generali della Commissione diverse dalla Concorrenza – segnatamente la DG Agricoltura e la DG Pesca – hanno provveduto ad adeguare anche i de minimis "speciali" relativamente ai settori agricoltura, pesca ed acquacoltura disciplinati, in origine, dal regolamento n. 1860/2004.

In ordine di tempo, è stato adottato prima, a luglio 2007, il regolamento n. 875/2007 che stabilisce un de minimis ad hoc del tutto nuovo relativo al settore della pesca e successivamente, a dicembre,  il regolamento n. 1535/2007 concernente il de minimis in agricoltura.

Il primo si applica a tutte le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e  prevede un massimale di 30.000 euro per impresa beneficiaria, percepibili nell'arco di tre esercizi finanziari, nel rispetto di un massimale generale che per l'Italia supera i 94 milioni di euro, sempre su tre esercizi finanziari.

Il secondo, valido nel settore della produzione dei prodotti agricoli, stabilisce invece un massimale di 7.500 euro per impresa (erano 3.000), nel rispetto di un plafond nazionale di oltre 320 milioni, il tutto sempre da calcolare su tre esercizi finanziari. Destinatarie di questi aiuti de minimis sono le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli poiché come è ormai noto, le imprese di trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti possono beneficiare del massimale generale da 200.000 euro in virtù del regolamento 1998/2006.

Attualmente entrambe le dotazioni nazionali dovrebbero risultare ancora disponibili, ma rimane il problema, che già si era evidenziato nello scorso periodo, della mancanza di un meccanismo di controllo centralizzato che consenta la verifica, da parte di ogni Amministrazione che concede un aiuto di questo tipo, della disponibilità residua sul massimale generale.

Le restanti disposizioni dei due regolamenti ricalcano quanto previsto dal regime de minimis generale, compreso il divieto di cumulo sugli stessi costi ammissibili tra aiuti de minimis e altri aiuti di Stato se ciò porta a superare le intensità di aiuto relative al singolo caso, quali previste da un regolamento di esenzione o da una decisione della Commissione. Inoltre le discipline sono applicabili solo ad aiuti “trasparenti” in relazione ai quali è possibile calcolare l’equivalente sovvenzione ex ante e solo qualora l’importo complessivo dell’aiuto non superi il massimale ammissibile, non essendo prevista la possibilità di coprire in de minimis solo una parte dell’aiuto concesso.