12 febbraio 2007

AIUTI DE MINIMIS: LE NUOVE REGOLE 2007-2013

È stato adottato a metà dicembre 2006 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28.12.2006, p. 5, il nuovo regolamento de minimis N.1998/2006, applicabile dal 1° gennaio 2007.  Le nuove disposizioni avranno efficacia retroattiva solo per le imprese di trasporto e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli mentre per le imprese degli altri settori, gli effetti dell'aumento del massimale si avranno solo riguardo ad aiuti concessi a partire dal 2007.

Il regolamento si applica ad imprese di tutti i settori di attività diversi da produzione agricola, pesca e acquacoltura -   ambiti che hanno (e avranno) un proprio de minimis - e infine industria carboniera. È dunque un'importante novità l'estensione del campo di applicazione del de minimis alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e ai trasporti, benché nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi si escluda l'acquisto di veicoli e si preveda, in generale per il trasporto su strada, un massimale limitato a 100.000 euro ad impresa beneficiaria sul triennio di riferimento (importo che rispecchia l'attuale massimale, ma è inferiore al nuovo di 200.000 euro).

Dal campo di applicazione del nuovo de minimis restano esclusi, come sempre, gli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali e gli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri. Si tratta, come precisato dalla stessa Commissione, di aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti legate all'attività di esportazione. Non vengono considerati tali - e dunque per loro è possibile ricorrere al de minimis - gli aiuti che coprono i costi di partecipazione alle fiere e quelli per studi e consulenze di supporto al lancio di nuovi prodotti o di prodotti esistenti su nuovi mercati.

Trasporto su strada a parte, il plafond definitivamente approvato è di 200.000 euro. L'imputazione sul massimale individuale di ciascuna impresa avverrà tenendo conto dell'intervallo temporale costituito dall'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti. Se tale meccanismo di calcolo garantisce maggiore certezza giuridica e può risultare più favorevole all'impresa, rischia di creare qualche complicazione in più alle amministrazioni in quanto l'anno fiscale non necessariamente coincide con l'anno solare, ma è la legge nazionale che ne stabilisce inizio e fine, in modo talora diverso da settore a settore.

Viene confermato, rispetto all'ultima bozza di settembre, il fatto che se un'agevolazione concessa in base al regime in questione supera il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto. Questa previsione rappresenta una decisa limitazione alla possibilità - in passato ammessa dalla stessa Commissione - di ricorrere al de minimis per sanare, anche solo parzialmente, aiuti incompatibili precedentemente concessi.

Il cumulo - vale a dire la concentrazione sulle stesse spese ammissibili - di un'agevolazione de minimis con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati è consentito solo se non si superano le intensità di aiuto previste per quell'intervento dalle regole comunitarie pertinenti.