4 novembre 2008

IL REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA N. 800/2008

E' entrato in vigore in agosto fino alla fine del 2013, il nuovo regolamento della Commissione n. 800/2008, che sostituisce i cinque precedenti regolamenti di esenzione e consolida in un unico testo le diverse categorie di aiuti di Stato compatibili con l’art. 87 del trattato senza necessità di notifica alla Commissione.

Il regolamento - pubblicato in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 214 del 9 agosto 2008 - è rivolto principalmente, ma non esclusivamente, alle PMI  e contiene nella prima parte disposizioni orizzontali relative a tutti gli aiuti, quali l’individuazione del campo di applicazione, le definizioni, le regole del cumulo tra aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, le modalità che assicurano il rispetto del principio di necessità dell’aiuto, più rigide se si tratta di grandi imprese.

La seconda parte è relativa alle condizioni di compatibilità degli aiuti, alcuni dei quali esentati per la prima volta come gli aiuti per la tutela ambientale, quelli per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo a favore delle grandi imprese, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio e per l’imprenditoria femminile.

Quanto alle altre disposizioni specifiche per le diverse tipologie, si segnala la maggiorazione prevista per gli aiuti agli investimenti delle PMI dal 15 al 20% per le piccole imprese e dal 7,5 al 10% per le medie, ma senza maggiorazioni nelle regioni assistite.

Nel quadro degli aiuti regionali dovranno essere rispettate le intensità di aiuto correlate alla Mappa degli aiuti regionali e, non essendo più previste altrove le maggiorazioni regionali, le intensità di aiuto consentite nelle regioni assistite - ex art. 87,3,a) e 87,3,c) - sono concedibili solo nel quadro di regimi di aiuti regionali rispondenti a tutte le condizioni connesse a questa tipologia.

Gli aiuti per investimenti a tutela dell’ambiente si ispirano agli Orientamenti adottati nel gennaio 2008 e prevedono misure per investimenti volti ad oltrepassare le norme comunitarie o a consentire l’adeguamento a nuove norme comunitarie non ancora in vigore, nonché investimenti orientati al risparmio energetico, alla cogenerazione e all’impiego di fonti energetiche rinnovabili.

Anche nel caso del capitale di rischio la compatibilità dell’aiuto in esenzione è verificata al ricorrere di alcune condizioni che riprendono quelle previste dagli Orientamenti del 2006, così come gli aiuti alla ricerca si rifanno ai nuovi Orientamenti in vigore dal 1° gennaio 2007 e alla consueta possibilità di finanziare i tre tipi di ricerca - di base, industriale e lo sviluppo competitivo - si aggiungono gli aiuti a favore di nuove imprese innovatrici.

Oltre agli aiuti per l’occupazione di lavoratori svantaggiati e disabili, per i quali si prevede una percentuale di aiuto del 75%, sono esentati gli aiuti alla formazione generale e specifica.