15 giugno 2009

MISURE TEMPORANEE ANTICRISI - PUBBLICATO IL DECRETO ITALIANO

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno ed è entrato immediatamente in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 recante modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”.
Stante la necessità di ottenere l’autorizzazione della Commissione per poter applicare tali misure, l’Italia aveva infatti notificato alla fine di aprile le 5 tipologie di misure consentite (aiuti di importo limitato a 500.000 euro, aiuti concessi sotto forma di garanzie e prestiti agevolati a condizioni più favorevoli delle usuali, aiuti agli investimenti per la produzione di “prodotti verdi” e taluni aiuti in forma di capitale di rischio), delle quali 4 sono state recentemente approvate dalla Commissione e l’ultima sui prodotti verdi sta per esserlo. Fin da ora è possibile per ogni amministrazione concedere gli aiuti autorizzati.

Di tutte le misure autorizzate, probabilmente la più interessante o almeno quella che tutti attendevano, è la possibilità di concedere, fino al 31 dicembre 2010, aiuti di importo complessivo pari a 500.000 euro in equivalente sovvenzione lorda, in qualunque forma. Si escludono dal novero dei beneficiari le imprese che appartengono ai settori della produzione primaria in agricoltura e della pesca e le imprese che già fossero in difficoltà alla data del 30 giugno 2008, mentre se lo stato di difficoltà è subentrato successivamente, potranno ricevere gli aiuti in questione. Quanto alla definizione di impresa in difficoltà, il decreto, all’art. 2, par. 3, fa rinvio alle definizioni comunitarie in merito, leggermente diverse per le PMI e per le grandi imprese.

Se l’impresa ha già ricevuto aiuti “de minimis” prima dell’entrata in vigore del regime, gli aiuti che riceverà globalmente a titolo temporaneo non potranno comunque superare i 500.000 euro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. Pertanto, gli aiuti “de minimis” ricevuti dopo il 1° gennaio 2008 dovranno essere dichiarati e dedotti dall’ammontare degli aiuti di importo limitato, così come dall’importo di tutte le altre misure temporanee eventualmente concesse.