15 giugno
2009 MISURE TEMPORANEE ANTICRISI - PUBBLICATO IL DECRETO ITALIANO E' stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno ed è entrato
immediatamente in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 giugno 2009 recante modalità di applicazione della Comunicazione
della Commissione europea “Quadro
di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi
finanziaria ed economica”. Di tutte le misure autorizzate, probabilmente la più interessante o almeno quella che tutti attendevano, è la possibilità di concedere, fino al 31 dicembre 2010, aiuti di importo complessivo pari a 500.000 euro in equivalente sovvenzione lorda, in qualunque forma. Si escludono dal novero dei beneficiari le imprese che appartengono ai settori della produzione primaria in agricoltura e della pesca e le imprese che già fossero in difficoltà alla data del 30 giugno 2008, mentre se lo stato di difficoltà è subentrato successivamente, potranno ricevere gli aiuti in questione. Quanto alla definizione di impresa in difficoltà, il decreto, all’art. 2, par. 3, fa rinvio alle definizioni comunitarie in merito, leggermente diverse per le PMI e per le grandi imprese. Se l’impresa ha già ricevuto aiuti “de minimis” prima dell’entrata in vigore del regime, gli aiuti che riceverà globalmente a titolo temporaneo non potranno comunque superare i 500.000 euro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. Pertanto, gli aiuti “de minimis” ricevuti dopo il 1° gennaio 2008 dovranno essere dichiarati e dedotti dall’ammontare degli aiuti di importo limitato, così come dall’importo di tutte le altre misure temporanee eventualmente concesse.
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