7 aprile 2009
AIUTI DI STATO E CRISI
ECONOMICA - LE DEROGHE DELLA COMMISSIONE
Il 17 dicembre
2008 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione
“Quadro di riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria
ed economica" con la quale si sono stabilite alcune misure temporanee in
deroga alle regole generali in materia di aiuti di Stato, per contrastare
gli effetti della crisi economica e finanziaria in atto dalla seconda metà
del 2008. In data odierna, sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C
83/1 è stata ripubblicata una versione consolidata della disciplina
con alcuni aggiustamenti.
Nella
Comunicazione, la Commissione passa in rassegna le varie possibilità che
hanno gli Stati di intervenire con misure, ad esempio di carattere fiscale,
che non costituiscano aiuti o di concedere aiuti di Stato già previsti dagli
strumenti esistenti. In seconda battuta richiama, come già aveva fatto nella
propria Comunicazione di ottobre sul sostegno alle banche, l’art. 87 del
trattato, paragrafo 3, lettera b) che consente alla Commissione di approvare
aiuti di Stato destinati a “porre rimedio a un grave turbamento
dell’economia di uno Stato membro”. Tale previsione consente alla
Commissione di dichiarare compatibili previa notifica alcune categorie di
aiuti di Stato
quali gli aiuti di importo limitato a 500.000 euro, gli aiuti concessi sotto
forma di garanzie e prestiti agevolati a condizioni più favorevoli delle
usuali, gli aiuti agli investimenti per la produzione di “prodotti verdi” e
taluni aiuti in forma di capitale di rischio.
Le linee guida al
momento sono applicabili solo fino alla fine del 2010, ma potranno essere
prorogate in concomitanza con l’eventuale protrarsi di quelle condizioni di
difficoltà che ne hanno giustificato l’adozione. Esse potranno riguardare
imprese che non fossero in difficoltà al 1° luglio 2008 anche se lo siano
divenute successivamente a tale data per effetto della crisi generale.
Una delle misure
più interessanti per un'ampia gamma di amministrazioni è quella che consente
di concedere, appunto fino al 31 dicembre 2010, aiuti di importo complessivo
pari a 500.000 € in equivalente sovvenzione lorda, purché nel quadro di un
regime ed escludendo imprese che non appartengono ai settori
dell’agricoltura e della pesca: una sorta quindi di “maxi de minimis”
temporaneo. Concorrono al raggiungimento di tale massimale anche eventuali
aiuti che l’impresa dovesse aver ricevuto in base al regime “de minimis”
generale, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Il Governo
italiano si è attivato per predisporre un regime-ombrello che possa essere
autorizzato dalla Commissione e che valga per tutte le amministrazioni
interessate a concedere le misure in questione impiegando risorse proprie.
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