7 aprile 2009

AIUTI DI STATO E CRISI ECONOMICA - LE DEROGHE DELLA COMMISSIONE

Il 17 dicembre 2008 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" con la quale si sono stabilite alcune misure temporanee in deroga alle regole generali in materia di aiuti di Stato, per contrastare gli effetti della crisi economica e finanziaria in atto dalla seconda metà del 2008. In data odierna, sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 83/1 è stata ripubblicata una versione consolidata della disciplina  con alcuni aggiustamenti.

Nella Comunicazione, la Commissione passa in rassegna le varie possibilità che hanno gli Stati di intervenire con misure, ad esempio di carattere fiscale, che non costituiscano aiuti o di concedere aiuti di Stato già previsti dagli strumenti esistenti. In seconda battuta richiama, come già aveva fatto nella propria Comunicazione di ottobre sul sostegno alle banche, l’art. 87 del trattato, paragrafo 3, lettera b) che consente alla Commissione di approvare aiuti di Stato destinati a “porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”. Tale previsione consente alla Commissione di dichiarare compatibili previa notifica alcune categorie di aiuti di Stato quali gli aiuti di importo limitato a 500.000 euro, gli aiuti concessi sotto forma di garanzie e prestiti agevolati a condizioni più favorevoli delle usuali, gli aiuti agli investimenti per la produzione di “prodotti verdi” e taluni aiuti in forma di capitale di rischio.

Le linee guida al momento sono applicabili solo fino alla fine del 2010, ma potranno essere prorogate in concomitanza con l’eventuale protrarsi di quelle condizioni di difficoltà che ne hanno giustificato l’adozione. Esse potranno riguardare imprese che non fossero in difficoltà al 1° luglio 2008 anche se lo siano divenute successivamente a tale data per effetto della crisi generale.

Una delle misure più interessanti per un'ampia gamma di amministrazioni è quella che consente di concedere, appunto fino al 31 dicembre 2010, aiuti di importo complessivo pari a 500.000 € in equivalente sovvenzione lorda, purché nel quadro di un regime ed escludendo imprese che non appartengono ai settori dell’agricoltura e della pesca: una sorta quindi di “maxi de minimis” temporaneo. Concorrono al raggiungimento di tale massimale anche eventuali aiuti che l’impresa dovesse aver ricevuto in base al regime “de minimis” generale, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il Governo italiano si è attivato per predisporre un regime-ombrello che possa essere autorizzato dalla Commissione e che valga per tutte le amministrazioni interessate a concedere le misure in questione impiegando risorse proprie.