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5 maggio 2000
Rocco Militano
Il regime
degli aiuti alle imprese sottoposto al rispetto delle regole della concorrenza anche di
fronte a casi reali di una regione-limite come la Calabria
La Calabria, regione
obiettivo 1, per utilizzare i fondi strutturali di Agenda 2000, ha
approvato un Programma Operativo Regionale che prevede il perseguimento
degli obiettivi attraverso un regime di aiuti alle imprese la cui intensità
è stata fissata nel rispetto delle vigenti regole sulla concorrenza e,
quindi, in coerenza con l’articolo 87 del Trattato.
In particolare, seguendo
la traccia stabilita dal Ministero del Tesoro sul Programma di Sviluppo
per il Mezzogiorno, nell’Asse "Sistemi locali di sviluppo",
assieme ai comparti dell’industria, dell’artigianato e del commercio,
è stato inserito quello del Turismo, il cui sub Asse, è stato articolato
in due Misure: la Misura riguardante le attività di promozione
dell’offerta turistica, e la Misura "Reti e Sistemi locali di
offerta turistica" avente l’evidente finalità di organizzare il
prodotto turistico in tutti i suoi elementi complementari alla recettività,
nella consapevolezza che la sfida della competitività si vince non
sull’albergo ma sul complesso degli elementi dell’offerta.
La Misura finanzia
infatti:
- le azioni per la realizzazione di
grandi attrattori (parchi tematici inerenti il patrimonio culturale),
e medi attrattori sportivi e per lo spettacolo;
- la nascita ed il potenziamento delle
imprese integratrici dell’offerta;
- le azioni per favorire l’innovazione
nel front e back office delle imprese;
- gli interventi per la
pacchettizzazione dei prodotti offerti;
- gli interventi che aumentino la
capacità attrattiva dei luoghi, quali l’animazione comprensoriale,
gli eventi, le manifestazioni folcloristiche-tradizionali;
- le politiche comunali che favoriscono
l’emersione del sommerso;
- la realizzazione di strutture
polivalenti per lo sport ed il tempo libero, che riqualificano le aree
vocate.
La gestione di questa
Misura è stata prevista per bandi ed in cofinanziamento con le imprese,
anche al fine di aumentare l’importo dell’investimento, e pertanto
essa è sottoposta, come per le PMI, al regime di aiuti regolamentato in
una collegata normativa approvata dalla Giunta regionale ed inviata al
Consiglio ma già notificata alla Commissione in coerenza con le procedure
del rispetto della concorrenza.
La Regione Calabria
quindi ha notificato all’UE il proprio d.d.l.r. sul regime di aiuti alle
imprese turistiche ritenendo che anche le attività turistiche, comprese
quelle della Misura "Reti e Sistemi locali di offerta turistica"
rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 87 par. 1 del
Trattato; che le stesse non siano suscettibili di deroga ai sensi del
paragrafo 3 del medesimo articolo, e che l’eventuale alterazione delle
condizioni degli scambi che l’aiuto potrebbe provocare sarebbe (lettera
c) in misura contraria al comune interesse.
Tutto ciò malgrado sia
unanimemente assunto che l’interesse comune per una Regione come la
Calabria, che è agli ultimi posti per livelli di occupazione, produzione
di reddito e qualità della vita, mentre è ai primi per criminalità,
lavoro nero e crisi economica, sia quello di promuovere sviluppo e
crescita economica e sociale valorizzando in senso produttivo proprio le
sue enormi potenzialità turistiche collegate con il mare, le coste, i
parchi naturali, il clima, i giacimenti storico culturali, le tradizioni
folcloristiche, i bacini gastronomici e la proverbiale accoglienza della
gente.
La Regione cioè ha
deciso di sostenere l’organizzazione del proprio prodotto turistico
locale ricorrendo agli incentivi alle imprese private ed accettando, nel
contempo, di subire le vigenti regole della concorrenza elaborate per le
PMI manifatturiere, pur essendo profondamente consapevole che gli aiuti di
stato incidono nel Turismo in maniera fortemente diversa rispetto ai
settori della produzione artigianale od industriale e che, salvo talune
ipotesi, essi non possono falsare la concorrenza negli scambi con i paesi
membri.
Quali violazioni della
concorrenza, infatti, possono verificarsi se viene incentivata una micro
impresa interstiziale, un’impresa cioè che, in una logica di
cooperazione fra operatori tradizionali (alberghi, ristoranti, imprese di
trasporto ecc.) confezioni pacchetti innovativi e differenziati in
funzione delle specificità dei diversi gruppi di turisti per permettere,
attraverso la connessione, la fruizione dei vari patrimoni di cui si
compone il prodotto turistico locale?
Ancora, quale violazione
della concorrenza può esserci se le Associazioni Pro loco sono supportate
a gestire una rete istituzionale informatizzata capace di fornire servizi
di informazione, assistenza, tutela ed orientamento al turista, oppure se,
in una strategia di destagionalizzazione vengono incentivate quelle
imprese capaci di realizzare iniziative locali ed eventi di attrazione ed
intrattenimento collegati con la storia, la cultura, le tradizioni dei
luoghi e delle popolazioni residenti, le quali, nell’occasione, scoprono
il senso e l’orgoglio dell’appartenenza alla comunità ed ai luoghi
d’origine?
Sono queste talune fra
tante situazioni eclatanti da cui emerge che:
- vi sono attività turistiche
realizzate da micro imprese di produzione di servizi ad efficacia
locale che sicuramente sono classificabili tra quelle che non formano
oggetto di scambi tra gli Stati membri a cui pertanto non si applica
l’art. 87 del Trattato;
- le imprese del settore turistico vanno
classificate in maniera diversa dalle PMI tenendo conto soprattutto
della loro specificità;
tutte le particolarità della
problematica non sono riconducibili ad una disciplina di carattere
generale senza incorrere in omissioni e disparità di trattamento che
invece sono evitabili se la responsabilità delle scelte viene demandata
direttamente ed interamente all’Ente Regione come titolare della
programmazione dello sviluppo sul proprio territorio.
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