BO, 20/21.3.2000 - Regole comunitarie e sostegno pubblico al turismo
5 maggio 2000

Rocco Militano
Il regime degli aiuti alle imprese sottoposto al rispetto delle regole della concorrenza anche di fronte a casi reali di una regione-limite come la Calabria

La Calabria, regione obiettivo 1, per utilizzare i fondi strutturali di Agenda 2000, ha approvato un Programma Operativo Regionale che prevede il perseguimento degli obiettivi attraverso un regime di aiuti alle imprese la cui intensità è stata fissata nel rispetto delle vigenti regole sulla concorrenza e, quindi, in coerenza con l’articolo 87 del Trattato.

In particolare, seguendo la traccia stabilita dal Ministero del Tesoro sul Programma di Sviluppo per il Mezzogiorno, nell’Asse "Sistemi locali di sviluppo", assieme ai comparti dell’industria, dell’artigianato e del commercio, è stato inserito quello del Turismo, il cui sub Asse, è stato articolato in due Misure: la Misura riguardante le attività di promozione dell’offerta turistica, e la Misura "Reti e Sistemi locali di offerta turistica" avente l’evidente finalità di organizzare il prodotto turistico in tutti i suoi elementi complementari alla recettività, nella consapevolezza che la sfida della competitività si vince non sull’albergo ma sul complesso degli elementi dell’offerta.

La Misura finanzia infatti:

  1. le azioni per la realizzazione di grandi attrattori (parchi tematici inerenti il patrimonio culturale), e medi attrattori sportivi e per lo spettacolo;
  2. la nascita ed il potenziamento delle imprese integratrici dell’offerta;
  3. le azioni per favorire l’innovazione nel front e back office delle imprese;
  4. gli interventi per la pacchettizzazione dei prodotti offerti;
  5. gli interventi che aumentino la capacità attrattiva dei luoghi, quali l’animazione comprensoriale, gli eventi, le manifestazioni folcloristiche-tradizionali;
  6. le politiche comunali che favoriscono l’emersione del sommerso;
  7. la realizzazione di strutture polivalenti per lo sport ed il tempo libero, che riqualificano le aree vocate.

La gestione di questa Misura è stata prevista per bandi ed in cofinanziamento con le imprese, anche al fine di aumentare l’importo dell’investimento, e pertanto essa è sottoposta, come per le PMI, al regime di aiuti regolamentato in una collegata normativa approvata dalla Giunta regionale ed inviata al Consiglio ma già notificata alla Commissione in coerenza con le procedure del rispetto della concorrenza.

La Regione Calabria quindi ha notificato all’UE il proprio d.d.l.r. sul regime di aiuti alle imprese turistiche ritenendo che anche le attività turistiche, comprese quelle della Misura "Reti e Sistemi locali di offerta turistica" rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 87 par. 1 del Trattato; che le stesse non siano suscettibili di deroga ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, e che l’eventuale alterazione delle condizioni degli scambi che l’aiuto potrebbe provocare sarebbe (lettera c) in misura contraria al comune interesse.

Tutto ciò malgrado sia unanimemente assunto che l’interesse comune per una Regione come la Calabria, che è agli ultimi posti per livelli di occupazione, produzione di reddito e qualità della vita, mentre è ai primi per criminalità, lavoro nero e crisi economica, sia quello di promuovere sviluppo e crescita economica e sociale valorizzando in senso produttivo proprio le sue enormi potenzialità turistiche collegate con il mare, le coste, i parchi naturali, il clima, i giacimenti storico culturali, le tradizioni folcloristiche, i bacini gastronomici e la proverbiale accoglienza della gente.

La Regione cioè ha deciso di sostenere l’organizzazione del proprio prodotto turistico locale ricorrendo agli incentivi alle imprese private ed accettando, nel contempo, di subire le vigenti regole della concorrenza elaborate per le PMI manifatturiere, pur essendo profondamente consapevole che gli aiuti di stato incidono nel Turismo in maniera fortemente diversa rispetto ai settori della produzione artigianale od industriale e che, salvo talune ipotesi, essi non possono falsare la concorrenza negli scambi con i paesi membri.

Quali violazioni della concorrenza, infatti, possono verificarsi se viene incentivata una micro impresa interstiziale, un’impresa cioè che, in una logica di cooperazione fra operatori tradizionali (alberghi, ristoranti, imprese di trasporto ecc.) confezioni pacchetti innovativi e differenziati in funzione delle specificità dei diversi gruppi di turisti per permettere, attraverso la connessione, la fruizione dei vari patrimoni di cui si compone il prodotto turistico locale?

Ancora, quale violazione della concorrenza può esserci se le Associazioni Pro loco sono supportate a gestire una rete istituzionale informatizzata capace di fornire servizi di informazione, assistenza, tutela ed orientamento al turista, oppure se, in una strategia di destagionalizzazione vengono incentivate quelle imprese capaci di realizzare iniziative locali ed eventi di attrazione ed intrattenimento collegati con la storia, la cultura, le tradizioni dei luoghi e delle popolazioni residenti, le quali, nell’occasione, scoprono il senso e l’orgoglio dell’appartenenza alla comunità ed ai luoghi d’origine?

Sono queste talune fra tante situazioni eclatanti da cui emerge che:

  • vi sono attività turistiche realizzate da micro imprese di produzione di servizi ad efficacia locale che sicuramente sono classificabili tra quelle che non formano oggetto di scambi tra gli Stati membri a cui pertanto non si applica l’art. 87 del Trattato;
  • le imprese del settore turistico vanno classificate in maniera diversa dalle PMI tenendo conto soprattutto della loro specificità;

tutte le particolarità della problematica non sono riconducibili ad una disciplina di carattere generale senza incorrere in omissioni e disparità di trattamento che invece sono evitabili se la responsabilità delle scelte viene demandata direttamente ed interamente all’Ente Regione come titolare della programmazione dello sviluppo sul proprio territorio.