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2 maggio 2000
Enzo De Biasi
PRIME RIFLESSIONI
PER UN'EVENTUALE DEFINIZIONE DI IMPRESA TURISTICA
Introduzione
In via preliminare, è necessario
confermare l’esigenza di formulare una proposta all’Unione Europea,
rectius agli Uffici della Commissione, in grado di prefigurare uno status
differente per le PMI operanti nel comparto in discussione.
Senza peraltro ripercorrere le
motivazioni e le ragioni già addotte e nei documenti introduttivi al
seminario e nei lavori finora prodotti, resta forte il convincimento della
specificità del settore dell’offerta turistica e delle imprese che
gestiscono in termini produttivi la vacanza/soggiorno in un determinato
territorio. L’attuale disciplina europea, in materia di PMI, non
soddisfa le peculiarità di un intero comparto difficilmente comparabile
ed omologabile, per le sue intrinseche peculiarità, agli altri settori
economici.
L’Autore precisa, fin d’ora, che il
proprio contributo alla definizione di PMI Turistica non è in termini
dottrinali né esaustivi, ma in relazione alla concreta possibilità che
questa (nuova) categoria d’impresa possa essere esentata dai limiti
dell’intensità d’aiuto, attualmente prefissati dalla normativa
europea operante in tema di agevolazioni pubbliche.
Per queste finalità, appare scarsamente
accettabile la tesi secondo la quale, essendo la scelta del consumatore
finale non la struttura "turistica" in sé stessa, ma la sua
dislocazione territoriale intesa come la somma di risorse storico,
artistiche, architettoniche, culturali, paesaggistiche, ambientali,
termali, naturali; di per sé la meta finale del viaggio non è fungibile
con nessun altro luogo e quindi non può entrare in competizione né
alterare alcun modo il regime della concorrenza, anche nell’ipotesi
della disponibilità di forti incentivazioni pubbliche.
Non v’è dubbio che il motivo
predominante della visita e/o del viaggio e/o di un soggiorno in una
località, possa dipendere dalla capacità d’attrazione di una o più
delle risorse sopra elencate ed in realtà, nella concreta esperienza di
ognuno, non esistono città, paesaggi, eventi o località simili e/o
perfettamente intercambiabili. Questa constatazione però, non preclude
che vi sia - a contrario - una possibile/potenziale concorrenza con altri
luoghi eventualmente destinatari di flussi turistici analoghi, ma magari,
privi di sussidi economici trasferiti (trasferibili) da aiuti di stato ed
equiparati.
Vero è, invece, che entro certi
parametri, come più avanti si tenterà di delineare, è la natura stessa
o dell’attività esercitata e/o del soggetto gestore e/o, infine,
dell’ubicazione geografica, che può ritenersi non incorrere nelle
censure attivabili dal rispetto delle regole del mercato e della
concorrenza garantite dalla UE per la libera circolazione di capitali,
servizi e professioni; bloccando di conseguenza e sul nascere, ogni
tentativo di precostituire posizioni di privilegio, da parte delle singole
autorità pubbliche, per le imprese e/o i prodotti della propria
giurisdizione amministrativa.
Verso una possibile definizione di
Piccola Impresa Turistica ai fini dell’applicazione (non applicazione)
dei regimi d’aiuto UE
E’ a tutti noto che il codice civile
italiano nel mentre specifica con l’art. 2082 la nozione di imprenditore
e con l’art. 2555 quella di azienda, non definisce per niente il
concetto di impresa, anche se questa è puntualmente nominata
nell’articolo appena citato. Una possibile astrazione, tratta dalla
dottrina, potrebbe essere la seguente: "L’impresa è l'attività
economica esercitata dall`imprenditore per mezzo dei mezzi di produzione e
dell`organizzazione del lavoro"
Dovendo muovere da queste premesse appare
alquanto problematico, se non impossibile, speculare sulla definizione
teoretica d’impresa ed all’interno di questa categoria concettuale,
estrapolarne l’archetipo di Piccola e Media (rectius Piccola) e quindi -
da ultimo - chiedersi se può giuridicamente esistere, in quanto
definibile per una sua specificità, la Piccola Impresa Turistica.
Lasciando ai dottori della legge ed agli
esegeti del diritto l’investigazione sistemica e sistematica sul tema,
si segnala che lo scopo del presente scritto è, molto più modestamente,
quello di tracciare un’ipotesi di Piccola Impresa Turistica fattibile ed
accoglibile in sede UE, configurata in modo tale da poter essere
dispensata dai limiti dell’intensità d’aiuto oggi dati per i sussidi
statali e similari.
Del resto, questa sembra l’unica via
percorribile nel breve periodo. D’altra parte anche l’Unione Europea
non offre alcun fondamento teorico in materia e privilegia nei fatti, un
approccio pragmatico basato più che su definizioni compiute, su
misurazioni dimensionali atte a rappresentare entro quali parametri
d’ordine quantitativo debbano farsi rientrare le PMI, in questo senso:
il fatturato od il bilancio annuo, il numero di personale, il requisito
d’indipendenza.
Pur in assenza di un concetto d’impresa
civilistico accettato e sedimentato dalla dottrina e dalla giurisprudenza,
in termini distinti e definiti in modo chiaro rispetto ad imprenditore ed
azienda, può essere conveniente rinvenire nella normativa settoriale
delle codifiche ad hoc valevoli, quel tanto che può bastare, per
categorie specifiche. E’ appunto il caso della legge quadro del Turismo,
che dà questa nozione di merito riferita al comparto in esame. Sono
Imprese Turistiche, recita testualmente l’art. 5 comma 1 ancora in
vigore, "quelle che svolgono attività di gestione di strutture
ricettive ed annessi servizi turistici". I commi 2 e 3 del medesimo
articolo, stabiliscono poi che il titolare od il gestore per poter
esercitare, debbono essere iscritti all’apposito registro, previo
accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi sanciti dalla legge.
L’essenza dell’attività turistica, gestita a regime d’impresa, è
incardinata nelle "attività ricettive e servizi annessi".
Per conoscere i tipi di esercizi che danno accoglienza all’ospite
(turista, ovvero persona pernottante al di fuori della propria dimora
abituale per almeno 48 ore, cfr. O.M.T.) dietro pagamento di un
corrispettivo per la fruizione di un servizio, basta scorrere l’elenco
esemplificativo del successivo art. 6. Si rammenta che tale enumerazione
non è completa, vista la chance d’integrazione in base alle esigenze
locali lasciata agli enti regionali dall’ultimo comma del citato
articolo.
Tranne il caso delle "case per ferie
… gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici,
associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o
sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti
e loro familiari", l’attuale norma consente un’ampia possibilità
di gestione dell’attività ricettiva, al di là delle molteplici
circostanze dell’ospitalità, in forma imprenditoriale. Nulla invece è
affermato in tema di "servizi annessi", né in questo né in
altri testi normativi.
Una prima riflessione, le attività
ricettive sono - da tempo - il primo contenuto certo e codificato
dell’attività turistica, resta ora da chiedersi - per ciò che qui
interessa - se quelle indicate esauriscono la gamma del mercato oggi
operante ed entro quali dimensioni d’impresa queste possano non
considerarsi lesive delle regole della concorrenza, cosi come finora
esplicitate.
Le Regioni in occasione dei DOCUP ob. 2 e
5b del passato quinquennio 1995/1999, hanno attivato misure ed azioni in
materia turistica inserendo tra i soggetti destinatari di agevolazioni,
altre tipologie di strutture ricettive. In alcuni casi, peraltro, hanno
altresì stabilito la facoltà d’incentivare servizi ed impianti
ritenuti connessi e concorrenti - a pari grado d’efficacia - delle
imprese più tradizionali nello sviluppo dell’offerta turistica
territoriale. E’ appena il caso di dire che i regimi d’aiuto applicati
sono quelli noti. Anche per queste ultime new entry del comparto
turistico, si ripropone lo schema logico più sopra detto: individuazione
del contenuto dell’attività, gestione in forma imprenditoriale,
fissazione di criteri dimensionali ragionevoli per la non applicazione dei
limiti d’intensità esistenti.
Proseguendo nel ragionamento fin qui
seguito, è da dire che la legge nr. 217 del 1983 ha definito anche
un’altra specie d’impresa turistica, oltre a quella ricettiva.
L’attenzione è posta sulle Agenzie di Viaggio definite dall’art. 9
quali imprese "che esercitano attività di produzione, organizzazione
di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche
entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di
accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27
dicembre 1977, n.1084." Al di là dell’aggiornamento legislativo
dovuto al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 che recepisce ed attua
la direttiva comunitaria nr. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze
ed i circuiti "tutto compreso", è fuor di dubbio che le AdV (rectius
i tour operator di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) fanno parte ed a
pieno titolo del comparto. Per altro verso è altrettanto indubbio che,
considerata la natura dell’attività esercitata, questa categoria
è priva di uno degli elementi essenziali che caratterizza e distingue una
possibile Piccola Impresa turistica da tutte le altre attive nei rimanenti
settori economici. Il riferimento puntuale è all’assenza
dell’elemento territoriale (inteso nell’ampio significato descritto
nella parte introduttiva), quale fattore pregiudiziale, peculiare,
specifico e tipico nel contesto qui abbozzato.
L’esercizio delle attività di:
comunicazione, informazione, intermediazione e commercializzazione del
prodotto turistico, richiede senz’altro un’approfondita analisi e
conoscenza della geografia e della storia dei territori da vendere
contestualmente alla fruizione dei servizi erogati dalle strutture
ricettive e non, presenti nella località scelta per il
"pacchetto-viaggi e vacanze", di per sé non esige, almeno in
termini così profondamente esclusivi per l’impresa stessa, di una
collocazione territoriale definita e determinata. Anzi, a contrario, come
oramai Internet insegna quotidianamente, la prenotazione del soggiorno e/o
del viaggio ivi compresa una prima visione di tutti posti visitabili è
integralmente possibile tramite l’adv che pubblicizza la località ed i
servizi offerti. Acquistato il "pacchetto", per poter godere e
giovarsi del soggiorno il cliente/consumatore deve recarsi personalmente
nei luoghi e nelle strutture prescelte per la vacanza. In generale le
attività di marketing, nella fattispecie quelle d’ordine turistico, se
da un lato ripetono sostanzialmente schemi di promozione e vendita validi
per qualsiasi altro prodotto commerciale, dall’altro - come negli altri
casi - non richiedono la vicinanza fisica ai luoghi di produzione. E’
invece inimmaginabile fruire di un soggiorno al mare, piuttosto che in
montagna od in qualsiasi altro posto di villeggiatura, senza andare a
mangiare e/o dormire in un albergo o ristorante della stazione turistica
prescelta.
A questo punto, pur con tutti i limiti
propri dell’Autore e delle difficoltà segnalate, è il caso di
esplicitare una prima formulazione di Impresa Turistica in relazione agli
scopi qui prefissati. La proposta di nozione potrebbe essere cosi
articolata:
"Sono Imprese Turistiche quelle che
esercitano attività economiche organizzate per la gestione di servizi,
impianti ed opere essenziali ed indispensabili alla fruizione di un
soggiorno presso una determinata località turistica"
Venendo quindi ai caratteri dimensionali
della Piccola Impresa Turistica dispensata dai limiti d’intensità
d’aiuto, questi sono cosi definiti.
Per le Imprese Turistiche, d’ora in
avanti Piccole Imprese Turistiche (P.I.T.) aventi i seguenti caratteri
dimensionali:
A. ubicate per l’esercizio
dell’attività imprenditoriale con sede legale ed operativa in zone:
- riconosciute svantaggiate dalla UE,
- inserite nei patti territoriali e
nelle altre forme di programmazione negoziata (intesa istituzionale di
programma, accordi di programma quadro e contratto d’area, contratto
di programma),
- incluse nei PRUSST, programmi di
riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio od in
aree archeologiche ed in quelle ambientali: parchi, riserve naturali,
aree protette di mare e di terra;
B. meno di 15 dipendenti,
C. un fatturato annuo non superiore a 3
milioni di Euro od un bilancio annuo non superiore ad 1 milione di Euro
annuo,
D. in possesso del requisito
d’indipendenza attualmente stabilito per le imprese di produzione e di
servizi,
non si applicano i regimi d’aiuto
vigenti.
Tenuto presente il lavoro già svolto
dallo Stato e dalle Regioni sia in occasione della programmazione
comunitaria sia in occasione di provvedimenti d’incentivazione al
settore Turismo (legge 488/1992), si presenta in allegato un quadro delle
attività turistiche individuate.
Un discorso ancora tutto da svolgere ed
approfondire, ma che esulava dal compito assegnatomi a conclusione del
Seminario del 20/21 marzo, è quello relativo alle strutture ed ai servizi
gestiti in regime di onlus e/o enti pubblici o a partecipazione pubblica.
Allegato A
Definizione della Piccola Impresa
Turistica e Tabella identificativa delle Tipologie delle Attività
Turistiche cosi come derivate dalla legge quadro nazionale nr. 217/1983,
dalle specificità regionali ai sensi dell’ultimo comma art. 6 e dai
docup ob. 2 e 5b Regionali 1995/1999
Piccola Impresa Turistica (P.I.T.)-
Definizione
Vale la risoluzione espressa in premessa
Tipologie di Attività Turistiche
Attività Ricettive attuative della legge
quadro ed integrazioni regionali e rette a regime di PIT
a) alberghi;
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) residenze turistico-alberghiere;
e) residenze d'epoca;
f) country house;
g) campeggi;
h) villaggi turistici;
i) campeggi - villaggio;
j) esercizi di affittacamere;
k) attività ricettive in esercizi di
ristorazione;
l) unità abitative ammobiliate ad uso
turistico;
m) strutture ricettive-residence;
n) agriturismo.
Attività previste nei Docup notificati
alla UE e/o codificate dall’Istat e potenzialmente rette a regime
d’impresa (P.I.T.)
Attività codificate dall’Istat e
considerate collegate al Settore Turismo dalla legislazione regionale e/o
statale
55.30.01
Ristoranti, trattorie, osterie e birrerie con cucina
55.23.06
Turismo rurale
60.21
Slittovie,
sciovie, seggiovie e funivie
63.22.0
Strutture
per la nautica da diporto
71.1
Noleggio
di Autovetture (limitatamente ad Autobus Gran Turismo)
71.40.2
Locazioni
e/o noleggio imbarcazioni da diporto nautico
92.33.0
Attività
Parchi di Divertimento e Strutture Turistico Ricreative strutture
sportive, ricreative e per il tempo libero (piscine, campi da tennis,
basket, pallavolo, calcetto, minigolf, piste di pattinaggio, night,
dancing, discoteche, teatri, arene, auditorium, piste di go-kart, maneggi,
impianti per la pesca sportiva e simili)
92.72.1
Stabilimenti
Balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.04.1
Servizi
dei Centri e Stabilimenti per il Benessere Fisico
93.04.2
Stabilimenti
Idropinici ed Idrotermali
Attività individuate dalle Regioni nei
Docup ob. 2 e 5b, anche tramite legislazione di settore, ed inserite in
misure/azioni a valenza turistica e potenzialmente rette a regime
d’impresa (P.I.T.)
- Infrastrutture ed impianti risalita per
lo sci alpino e da fondo
- Infrastrutture ed impianti per il
turismo fluviale, lagunare e lacuale
- Centri congressuali e stabilimenti
termali
- Parchi per vacanze
- Porti e approdi turistici, strutture per
la nautica da diporto
- Spiagge attrezzate ed impianti
ricreativi (discoteche e sale da ballo)
- Campi da golf e impianti sportivi e
ricreativi
- Aree attrezzate per la sosta di auto
caravan, impianti sportivi non agonistici
- Parchi acquatici.
Allegato B
Tabella identificativa delle Attività
Turistiche tendenzialmente non rette a regime d’impresa (P.I.T.) e
presenti e nella legislazione nazionale e regionale, nonché nei docup
regionali 1995/1999
Attività Turistica Ricettiva rette
da associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di
lucro od in forma non imprenditoriale da
persone fisiche
a) ostelli per la gioventù;
b) case per ferie;
c) rifugi alpini, rifugi sociali d'alta
montagna, rifugi escursionistici, residenze di campagna;
d) foresterie per turisti;
e) case religiose di ospitalità;
f) centri soggiorno studi e vacanze;
g) attività ricettive a conduzione
familiare (bed and breakfast in genere fino a 3 camere);
h) unità abitative ammobiliate ad uso
turistico (c.d. affitta-appartamenti di massima fino a 4/6 unità);
i) dimore rurali.
Altre Attività Turistiche individuate ed
inserite nei Docup ob. 2 e 5 b 1995-1999
- recupero borgo turistico (si intende
recupero di nuclei frazionali per creazione di infrastrutture connesse
al turismo e strutture ricettive minori)
- centri museali
- infrastrutture leggere nei parchi e
nelle riserve naturali (sentieristica, locali esposizione prodotti,
trasporto nel parco).
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