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3 maggio 2000
Carlo E. Baldi
ATTIVITÀ
PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE
L'intervento pubblico a favore di
iniziative promozionali o pubblicitarie pone due ordini di problemi: uno,
preliminare, di compatibilità con il disposto dell'art. 28 del trattato
CE (divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative),
l'altro di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.
Per quanto riguarda il primo problema, la
direttiva della Commissione 70/50/CEE, relativa alla soppressione delle
misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, chiarisce (art.
2, lettera k) che "le misure che incitano all'acquisto dei soli
prodotti nazionali" sono in contrasto con il divieto sancito
dall'art. 28 (ex art. 30). Tale principio è stato ripreso dalla Corte di
Giustizia nella sentenza cosiddetta "Buy Irish" del 24 novembre
1982, laddove ha affermato che l'incitamento da parte della pubblica
autorità (ancorché questo provenga da iniziative realizzate da soggetti
diversi dalla pubblica amministrazione, ma sia realizzato tuttavia con il
contributo pubblico) ad acquistare prodotti nazionali può costituire
misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, allorché esso
può avere effetti restrittivi reali o potenziali sulle importazioni. Ciò
avviene - a giudizio della Corte - quando i consumatori siano sollecitati
a soddisfare il proprio fabbisogno ricorrendo a prodotti nazionali
piuttosto che a prodotti importati.
Il caso riguardava una campagna
pubblicitaria a favore della vendita e dell'acquisto di prodotti
nazionali. La Corte ha precisato che "siffatta pratica non va esente
dal divieto di cui all'art. 30 del trattato per il solo fatto di non
basarsi su decisioni vincolanti per le imprese. Infatti, anche atti di un
governo di uno Stato membro privi di effetto cogente possono essere idonei
ad incidere sulla condotta dei commercianti e dei consumatori nel
territorio di questo Stato ed avere quindi la conseguenza di frustrare gli
scopi della Comunità sanciti dall'articolo 2 ed elaborati dall'articolo 3
del trattato".
Se nel caso irlandese l'intento di
incentivare la vendita di prodotti nazionali a scapito dei prodotti di
importazione (e quindi degli altri prodotti comunitari) era evidente, non
sempre tale obiettivo è presente nelle campagne pubblicitarie. Questa
ipotesi è stata presa in considerazione dalla Corte nella sentenza "Apple
& Pear" del 13 dicembre 1983, dove essa ha affermato che le
disposizioni del trattato "non ostano a che un ente nazionale
d'incoraggiamento nel settore della frutticoltura metta in valore, nella
sua pubblicità, le caratteristiche della frutta prodotta nello Stato
membro di cui trattasi, né che esso organizzi delle campagne
d'incoraggiamento per la vendita di determinate varietà indicando le loro
proprietà particolari, nemmeno se queste sono tipiche della produzione
nazionale; viceversa, è incompatibile con l'articolo 30 del trattato il
fatto che l'ente faccia della pubblicità mirante a sconsigliare
l'acquisto di prodotti degli altri Stati membri o a svilire detti prodotti
agli occhi dei consumatori oppure consigli l'acquisto di prodotti locali
unicamente a motivo della loro origine nazionale".
A questa giurisprudenza si è ispirata la
Commissione nella sua Comunicazione agli Stati membri del 28 ottobre 1986,
con la quale ha tracciato le linee direttrici per la partecipazione dello
Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della
pesca. La Commissione ritiene che non incorrano in una contravvenzione
all'art. 28 le campagne di promozione delle esportazioni realizzate in un
altro Stato membro, né quelle organizzate sul proprio mercato, che
reclamizzino il prodotto nazionale in modo generico, o che promuovano
specifiche qualità o varietà tipiche della produzione nazionale, senza
fare alcun riferimento alla loro origine nazionale. Sono invece
chiaramente in contrasto con la suddetta disposizione del trattato le
campagne promozionali che consigliano l'acquisto di prodotti nazionali
esclusivamente a causa della loro origine o che scoraggino l'acquisto di
prodotti provenienti da altri Stati membri o li screditino agli occhi dei
consumatori (pubblicità negativa).
Anche se sono riferiti specificamente a
prodotti agricoli, questi principi possono essere applicati anche alle
attività promozionali nel settore turistico. Si può dunque affermare che
devono considerarsi misure di effetto equivalente a restrizioni
quantitative - e quindi sono comunque vietate - tutte le iniziative
promozionali e pubblicitarie realizzate con il contributo pubblico che
tendano a presentare il prodotto turistico nazionale (o, naturalmente, di
una determinata regione o località) come prodotto di qualità migliore
rispetto a quelli di altri Stati o di altre regioni dell'Unione. Sono
invece sicuramente compatibili tutte le campagne pubblicitarie neutre ed
obiettive che non implichino la volontà di sconsigliare o di svalutare
l'offerta turistica di altri paesi membri. È in sostanza sacrosanto il
diritto di uno Stato membro di organizzare o di promuovere campagne
pubblicitarie per informare i consumatori e fornire loro indicazioni
obiettive che li orientino nelle loro scelte.
Stabilito cosa è lecito ai sensi
dell'art. 28, si tratta ora di verificare la compatibilità con la
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato delle campagne promozionali
realizzate con il contributo pubblico.
Iniziative promozionali o pubblicitarie a
carattere generale, che illustrino i pregi artistici, culturali,
paesaggistici, ambientali di uno Stato membro o di una sua regione o
località, o che reclamizzino eventi culturali, artistici o sportivi che
si verifichino in essi, rientrano nell'indiscutibile diritto dello Stato
di informazione dei consumatori. Esse possono quindi essere considerate
fuori dal campo di applicazione dell'art. 87, par. 1; non dovrebbero
dunque comportare alcun obbligo di notifica e possono essere realizzate
anche a totale carico dello Stato. È parimenti estraneo alla disciplina
degli aiuti di Stato il sostegno pubblico a tutte le iniziative che,
valorizzando tradizioni culturali, alimentari, eventi sportivi, o altro,
si possano tradurre in una generica promozione di un determinato
territorio o località (fiere e mercati, feste di primavera, del vino o
della birra, manifestazioni carnevalesche, palii e giostre, ecc.).
Negli altri casi, si dovranno applicare
le regole degli aiuti di Stato valide in generale per tutti i settori, con
le particolarità e specificità (specie per quanto riguarda l'intensità
degli aiuti) che potranno essere stabilite per il settore turistico o per
determinati suoi comparti. Così, le iniziative promozionali a favore di
singole imprese turistiche o di consorzi di imprese potranno beneficiare
del sostegno pubblico nei limiti previsti dalla disciplina degli aiuti nel
settore turistico; quando la pubblicità della singola impresa avvenga
nell'ambito di una iniziativa più generale, si dovrà quantificare il
vantaggio di cui gode l'impresa stessa (in termini di riduzione dei costi
che questa avrebbe dovuto sostenere per realizzare la stessa pubblicità,
non di ricaduta nei suoi confronti della promozione più generale, che non
è rilevante).
Per quanto riguarda la partecipazione a
fiere, si potranno applicare le regole generali ormai fissate dalla
Commissione: potranno cioè essere concessi aiuti alle imprese,
limitatamente alla prima partecipazione ad una determinata fiera;
l'intensità massima dell'aiuto potrebbe essere - come per gli altri
settori - del 50% dei costi di locazione, installazione e gestione dello
stand. Le spese relative alla partecipazione ad ulteriori manifestazioni
devono essere considerate spese di funzionamento e sarebbero pertanto
ammissibili solo in regime "de minimis". Ciò per quanto
riguarda le spese relative allo stand attribuibili ad imprese determinate
(anche se in forma associata); la partecipazione a manifestazioni
fieristiche promosse da soggetti pubblici con funzioni genericamente
promozionali di paesi, regioni o comprensori turistici esulerebbe invece
dal campo di applicazione dell'art. 87, par. 1.
In definitiva ed in sintesi, la
situazione si potrebbe presentare nei termini seguenti:
A) È vietato - in quanto in contrasto
con l'art. 28 del trattato - il sostegno pubblico ad iniziative
promozionali che tendano a presentare il prodotto turistico nazionale
come prodotto di qualità migliore a quello di altri Stati o regioni
dell'Unione
B) Sono invece ammissibili campagne
pubblicitarie tendenti ad informare i consumatori e fornire loro
indicazioni che li orientino nelle loro scelte. Tra le iniziative non in
contrasto con l'art. 28:
a) sono fuori dal campo di
applicazione dell'art. 87, par. 1 (non sono quindi soggette
all'obbligo di notifica e possono essere a totale carico dello Stato)
le iniziative promozionali e pubblicitarie a carattere generale o che
reclamizzino eventi particolari
b) gli aiuti ad attività
promozionali riferiti a imprese singole o associate (ma non ad un
comprensorio turistico) saranno soggetti alle limitazioni ed ai
massimali di intensità che saranno stabiliti per il settore turistico
o per suoi particolari comparti
c) gli aiuti per la partecipazione a
fiere sono ammissibili, nel limite del 50% dei costi per il noleggio,
l'arredamento e la gestione dello stand, per la prima partecipazione
ad una determinata fiera; i costi relativi alla partecipazione a
successive manifestazioni, in quanto spese di funzionamento, sono
ammissibili solo in regime "de minimis".
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