13 giugno 2001

Carlo E. Baldi
PRECISAZIONI ITALIANE SULLA DEFINIZIONE DI PMI

Anche se nulla è cambiato nella definizione di piccola e media impresa, recenti documenti di diversi Ministeri italiani vanno verso una applicazione diversa da quella seguita finora dalle Amministrazioni e dalle imprese.

In effetti, anche se non è stata data nessuna comunicazione ufficiale, correttiva della prassi ormai consolidata, nei provvedimenti relativi alle diverse leggi incentivanti sono state via via introdotte alcune precisazioni alla definizione di PMI, passate per lo più inosservate, in quanto il riferimento era sempre e comunque (ma non avrebbe potuto essere altrimenti) alla definizione comunitaria del 1996 ed al decreto del Ministero dell’Industria del 1997.

La prima uscita della nuova interpretazione si è avuta con la Circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 (G.U. n.175 del 28.7.2000), con la quale il Ministero dell’Industria ha dettato le regole per la concessione ed erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/92, per i bandi del 2000.

Il punto 2.2 della circolare, che riporta la definizione di piccola e media impresa, alla lettera m), a proposito del requisito di indipendenza, precisa che “è considerata indipendente l’impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa o congiuntamente … da più imprese di dimensioni superiori”, aggiungendo che “per la determinazione della dimensione di tali ultime imprese si applicano i medesimi criteri utilizzati per l’impresa considerata” (la sottolineatura è nel testo).

Questa formulazione, che fonde i concetti di indipendenza e di gruppo economico, trova una esemplificazione nella stessa Circolare, che chiarisce meglio il suo significato. In sostanza, se una impresa passa ad una categoria superiore a causa del fatto che “controlla” altre società, questo fatto non è rilevante solo quando essa è destinataria dell’aiuto, ma si deve tener presente anche quando destinatarie dell’aiuto sono le controllate.

La stessa identica definizione è stata successivamente inserita nelle Circolari attuative di altre leggi facenti capo al Ministero dell’Industria. Così è accaduto con la Circolare n. 1138443 del 2.2.2001, che attua il Regolamento della L.215/92 e con la Direttiva 16 gennaio 2001 relativa al FIT. Diverso il testo, ma identico il concetto (e, tra l’altro, più chiaro), nelle istruzioni per la presentazione delle domande sul FAR (D.lgs 297/99), di cui al Decreto del MURST n. 593/2000.

Si tratta dunque di una situazione generalizzata, che deriva, evidentemente, non da una interpretazione isolata di un Ministero o di una Banca, ma da una precisa volontà di modificare la situazione precedente.

Abbiamo fatto una verifica informale presso i Servizi della Commissione che si occupano di aiuti di Stato, da cui è emerso che la novità non deriva da una loro sollecitazione. È peraltro emerso che la Commissione, nella valutazione della compatibilità degli aiuti, non si preoccupa di verificare l’applicazione della definizione di PMI, limitandosi a chiedere agli Stati membri l’impegno a rispettarla. Quando sorgessero problemi in materia, i Servizi Aiuti di Stato si rivolgerebbero alla Direzione Generale Imprese, autrice della definizione in questione. Da una verifica anche presso questa Direzione Generale si è riscontrato che l’iniziativa non è stata della Commissione (che peraltro sta rivedendo la definizione vigente, ma, a quanto ci risulta, solo per quanto riguarda gli aspetti finanziari).

La formulazione della definizione che appare nei documenti ministeriali citati è dunque frutto di una iniziativa tutta italiana. Ciò è stato confermato dal Ministero dell’Industria, che ha riscontrato che l’applicazione che si faceva generalmente della definizione non teneva conto del “gruppo” nella sua globalità. Si è quindi provveduto – dichiarano – non a dare una nuova interpretazione della definizione comunitaria o ministeriale, ma a precisare la corretta interpretazione di quella già esistente.

Tutto ciò in linea con quanto da noi sempre sostenuto.