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13 giugno 2001
Carlo E. Baldi
PRECISAZIONI ITALIANE SULLA DEFINIZIONE DI
PMI
Anche se nulla è cambiato nella
definizione di piccola e media impresa, recenti documenti di diversi
Ministeri italiani vanno verso una applicazione diversa da quella seguita
finora dalle Amministrazioni e dalle imprese.
In effetti, anche se non è stata data
nessuna comunicazione ufficiale, correttiva della prassi ormai
consolidata, nei provvedimenti relativi alle diverse leggi incentivanti
sono state via via introdotte alcune precisazioni alla definizione di PMI,
passate per lo più inosservate, in quanto il riferimento era sempre e
comunque (ma non avrebbe potuto essere altrimenti) alla definizione
comunitaria del 1996 ed al decreto del Ministero dell’Industria del
1997.
La prima uscita della nuova
interpretazione si è avuta con la Circolare n. 900315 del 14 luglio 2000
(G.U. n.175 del 28.7.2000), con la quale il Ministero dell’Industria ha
dettato le regole per la concessione ed erogazione delle agevolazioni
della legge n. 488/92, per i bandi del 2000.
Il punto 2.2 della circolare, che riporta
la definizione di piccola e media impresa, alla lettera m), a proposito
del requisito di indipendenza, precisa che “è
considerata indipendente l’impresa il cui capitale o i diritti di voto
non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa o congiuntamente
… da più imprese di dimensioni superiori”, aggiungendo che “per
la determinazione della dimensione di tali ultime imprese si applicano i
medesimi criteri utilizzati per l’impresa considerata” (la
sottolineatura è nel testo).
Questa formulazione, che fonde i concetti
di indipendenza e di gruppo economico, trova una esemplificazione nella
stessa Circolare, che chiarisce meglio il suo significato. In sostanza, se
una impresa passa ad una categoria superiore a causa del fatto che
“controlla” altre società, questo fatto non è rilevante solo quando
essa è destinataria dell’aiuto, ma si deve tener presente anche quando
destinatarie dell’aiuto sono le controllate.
La stessa identica definizione è stata
successivamente inserita nelle Circolari attuative di altre leggi facenti
capo al Ministero dell’Industria. Così è accaduto con la Circolare n.
1138443 del 2.2.2001, che attua il Regolamento della L.215/92 e con la
Direttiva 16 gennaio 2001 relativa al FIT. Diverso il testo, ma identico
il concetto (e, tra l’altro, più chiaro), nelle istruzioni per la
presentazione delle domande sul FAR (D.lgs 297/99), di cui al Decreto del
MURST n. 593/2000.
Si tratta dunque di una situazione
generalizzata, che deriva, evidentemente, non da una interpretazione
isolata di un Ministero o di una Banca, ma da una precisa volontà di
modificare la situazione precedente.
Abbiamo fatto una verifica informale
presso i Servizi della Commissione che si occupano di aiuti di Stato, da
cui è emerso che la novità non deriva da una loro sollecitazione. È
peraltro emerso che la Commissione, nella valutazione della compatibilità
degli aiuti, non si preoccupa di verificare l’applicazione della
definizione di PMI, limitandosi a chiedere agli Stati membri l’impegno a
rispettarla. Quando sorgessero problemi in materia, i Servizi Aiuti di
Stato si rivolgerebbero alla Direzione Generale Imprese, autrice della
definizione in questione. Da una verifica anche presso questa Direzione
Generale si è riscontrato che l’iniziativa non è stata della
Commissione (che peraltro sta rivedendo la definizione vigente, ma, a
quanto ci risulta, solo per quanto riguarda gli aspetti finanziari).
La formulazione della definizione che
appare nei documenti ministeriali citati è dunque frutto di una
iniziativa tutta italiana. Ciò è stato confermato dal Ministero
dell’Industria, che ha riscontrato che l’applicazione che si faceva
generalmente della definizione non teneva conto del “gruppo” nella sua
globalità. Si è quindi provveduto – dichiarano – non a dare una
nuova interpretazione della definizione comunitaria o ministeriale, ma a
precisare la corretta interpretazione di quella già esistente.
Tutto ciò in linea con quanto da noi
sempre sostenuto.
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